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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 46/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_2
881/22 con la quale il Giudice del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere una declaratoria di illegittimità del recupero di € 457,91sull'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018.
In particolare si doleva della genericità delle motivazioni addotte dall' a sostegno della CP_1 trattenuta, non essendo stati precisati gli anni nei quali era stato corrisposto il presunto pagamento né la causa del presunto indebito. La rappresentava che vista la genericità della contestazione “null'altro può dire che Pt_1 non di aver mai ricevuto le somme trattenute dall' per l'indebito da recuperare (l'estrema CP_1 genericità, non può che indurre una altrettanto generica ed assoluta negazione del solo presunto debito)” nonché deduceva l'impignorabilità della prestazione che, essendo assimilabile alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art.38 della Costituzione, rientrava tra i beni impignorabili ex art 545 c.p.c. CP_ Si costituiva l' deducendo che la cause della trattenuta erano ben chiare alla e Pt_1 consistevano nella cancellazione delle giornate agricole del 2012 a seguito verbale ispettivo del 3 febbraio 2016 a carico dell'azienda Sergi Domenico, da cui era scaturita l'indebita percezione della disoccupazione agricola negli anni 2012 e 2013: i provvedimenti, con i quali la domanda di disoccupazione agricoli relativi a tali anni erano stati riesaminati alla luce del verbale ispettivo, erano stati debitamente comunicati.
Il Giudice di prime cure rilevando che la trattenuta effettuata dall' scaturiva dalla CP_2 percezione della disoccupazione agricola negli anni 2012 e 2013 divenuta indebita a seguito dell' avvenuta cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli, debitamente comunicata in via telematica ai sensi del D.L. n. 98/2011 e convertito nella Legge n. 111/2011, e rilevato che non vi era stata alcuna impugnazione avverso la cancellazione, propedeutica all'odierno indebito, e che la trattenuta effettuata dall' era avvenuta, come provato in atti, nel limite del quinto, rigettava il CP_2 ricorso.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito riportati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante rileva che “il punto chiave della vicenda va identificato con il problema della legittimità di procedere, da parte dell' , a compensazioni su prestazioni previdenziali con CP_1 presunti e non precisati propri crediti” e che comunque vi è un'assoluta mancanza di prova circa i pagamenti indebiti che l' dichiara di avere eseguito, e, “addirittura l'assoluta mancanza di CP_1 indicazione specifica dei medesimi (né l'atto con cui è stata eseguita la compensazione, né la documentazione prodotta in giudizio dall' , consentono alla concludente di individuare a CP_1 quale dei tanti crediti indicati in fase giudiziale possa riferirsi la compensazione effettuata).
Tale motivo di appello è infondato CP_ Come detto l' costituendosi ha chiarito i motivi della trattenuta, la cancellazione delle giornate agricole relative all'anno 2012 e conseguente percezione indebita della disoccupazione agricola per gli anni 2012 e 2013; ha fornito prova della comunicazione telematica della cancellazione dagli elenchi e ha allegato di aver corrisposto la prestazione allegando i provvedimenti di liquidazione della stessa e producendo il documento “cassetto del cittadino” nel quale è indicata la data della messa a disposizione delle indennità di disoccupazione agricola degli anni 2012 e 2013 e l'ufficio pagatore, Banca Carime.
Nulla la ha contesato né in relazione alla natura indebita delle prestazioni ricevute né Pt_1 in ordine percezione della disoccupazione agricola negli anni 2012 e 2013, né in ordine al valore probatorio del documento prodotto.
La inoltre eccepisce la violazione dell'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., in quanto Pt_1
“gli stipendi e salari (e, quindi, anche le indennità sostitutive dei medesimi) possano essere assoggettate a pignoramento (e, quindi, anche a compensazione), da parte dell'Istituto erogatore, di propri eventuali crediti vantati, e provati, solo nella misura di un quinto di ciò che supera l'importo mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, nel 2018 pari ad € 679,50 (453,00 + 226,50), essendo detta somma considerata come il c.d. “minimo vitale”, utile a consentire al lavoratore ed al suo eventuale nucleo familiare la semplice sopravvivenza. Precisiamo, dunque, che il reddito non pignorabile, corrisponde ad € 22,63 quotidiani (679,50:30 = 22,63).”
Posto che l' importo dell'indennità di disoccupazione ammonta al 40% del salario convenzionale e, quindi, ad € 19.28 giornaliere, inferiori al minimo vitale, la trattenuta sasebbe illegittima.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Si osserva che alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545 c.p.c. bensì l'art. 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n.
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545
c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n.
142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi CP_ dall' , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di Controparte_3 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22,
I scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 881/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in Pt_1
19/10/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 337,00 , oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 46/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_2
881/22 con la quale il Giudice del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere una declaratoria di illegittimità del recupero di € 457,91sull'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018.
In particolare si doleva della genericità delle motivazioni addotte dall' a sostegno della CP_1 trattenuta, non essendo stati precisati gli anni nei quali era stato corrisposto il presunto pagamento né la causa del presunto indebito. La rappresentava che vista la genericità della contestazione “null'altro può dire che Pt_1 non di aver mai ricevuto le somme trattenute dall' per l'indebito da recuperare (l'estrema CP_1 genericità, non può che indurre una altrettanto generica ed assoluta negazione del solo presunto debito)” nonché deduceva l'impignorabilità della prestazione che, essendo assimilabile alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art.38 della Costituzione, rientrava tra i beni impignorabili ex art 545 c.p.c. CP_ Si costituiva l' deducendo che la cause della trattenuta erano ben chiare alla e Pt_1 consistevano nella cancellazione delle giornate agricole del 2012 a seguito verbale ispettivo del 3 febbraio 2016 a carico dell'azienda Sergi Domenico, da cui era scaturita l'indebita percezione della disoccupazione agricola negli anni 2012 e 2013: i provvedimenti, con i quali la domanda di disoccupazione agricoli relativi a tali anni erano stati riesaminati alla luce del verbale ispettivo, erano stati debitamente comunicati.
Il Giudice di prime cure rilevando che la trattenuta effettuata dall' scaturiva dalla CP_2 percezione della disoccupazione agricola negli anni 2012 e 2013 divenuta indebita a seguito dell' avvenuta cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli, debitamente comunicata in via telematica ai sensi del D.L. n. 98/2011 e convertito nella Legge n. 111/2011, e rilevato che non vi era stata alcuna impugnazione avverso la cancellazione, propedeutica all'odierno indebito, e che la trattenuta effettuata dall' era avvenuta, come provato in atti, nel limite del quinto, rigettava il CP_2 ricorso.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito riportati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante rileva che “il punto chiave della vicenda va identificato con il problema della legittimità di procedere, da parte dell' , a compensazioni su prestazioni previdenziali con CP_1 presunti e non precisati propri crediti” e che comunque vi è un'assoluta mancanza di prova circa i pagamenti indebiti che l' dichiara di avere eseguito, e, “addirittura l'assoluta mancanza di CP_1 indicazione specifica dei medesimi (né l'atto con cui è stata eseguita la compensazione, né la documentazione prodotta in giudizio dall' , consentono alla concludente di individuare a CP_1 quale dei tanti crediti indicati in fase giudiziale possa riferirsi la compensazione effettuata).
Tale motivo di appello è infondato CP_ Come detto l' costituendosi ha chiarito i motivi della trattenuta, la cancellazione delle giornate agricole relative all'anno 2012 e conseguente percezione indebita della disoccupazione agricola per gli anni 2012 e 2013; ha fornito prova della comunicazione telematica della cancellazione dagli elenchi e ha allegato di aver corrisposto la prestazione allegando i provvedimenti di liquidazione della stessa e producendo il documento “cassetto del cittadino” nel quale è indicata la data della messa a disposizione delle indennità di disoccupazione agricola degli anni 2012 e 2013 e l'ufficio pagatore, Banca Carime.
Nulla la ha contesato né in relazione alla natura indebita delle prestazioni ricevute né Pt_1 in ordine percezione della disoccupazione agricola negli anni 2012 e 2013, né in ordine al valore probatorio del documento prodotto.
La inoltre eccepisce la violazione dell'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., in quanto Pt_1
“gli stipendi e salari (e, quindi, anche le indennità sostitutive dei medesimi) possano essere assoggettate a pignoramento (e, quindi, anche a compensazione), da parte dell'Istituto erogatore, di propri eventuali crediti vantati, e provati, solo nella misura di un quinto di ciò che supera l'importo mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, nel 2018 pari ad € 679,50 (453,00 + 226,50), essendo detta somma considerata come il c.d. “minimo vitale”, utile a consentire al lavoratore ed al suo eventuale nucleo familiare la semplice sopravvivenza. Precisiamo, dunque, che il reddito non pignorabile, corrisponde ad € 22,63 quotidiani (679,50:30 = 22,63).”
Posto che l' importo dell'indennità di disoccupazione ammonta al 40% del salario convenzionale e, quindi, ad € 19.28 giornaliere, inferiori al minimo vitale, la trattenuta sasebbe illegittima.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Si osserva che alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545 c.p.c. bensì l'art. 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n.
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545
c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n.
142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi CP_ dall' , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di Controparte_3 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22,
I scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 881/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in Pt_1
19/10/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 337,00 , oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)