Art. 69.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi del conti correnti postali, di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 82-2 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 71.620.696.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura, del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessioni delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1968.
Per gli stessi scopi l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la parte di fabbisogno non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, le condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi del conti correnti postali, di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 82-2 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 71.620.696.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura, del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessioni delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1968.
Per gli stessi scopi l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la parte di fabbisogno non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, le condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.