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Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/09/2024, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3683/2022 R.G.A.C.C. T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casapapa I traversa n.10 con C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Carla Melella giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Solofra (AV) alla Via Casapapa n.4.
- ATTORE - E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante [P.IVA.: ], in persona del Responsabile p.t. della P.IVA_1 funzione contenzioso e procuratore, , giusta procura speciale Controparte_2 per notar – rep. n. 46100 racc. n. 26703 del 25.02.21– con sede Persona_1 legale in Roma alla via Giuseppe Grezar, civico 14 – CAP 00196 – ed elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla Via Partenio 17 presso lo Studio dell'Avv. Nunzia Napolitano dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- CONVENUTO - CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata il sig. a spiegato opposizione avverso Pt_1
l'intimazione di pagamento notificata da in Controparte_1 data 28.07.2022, chiedendone l'annullamento per nullità, inefficacia ed illegittimità, nonché eccependo la prescrizione del credito, con condanna alle spese di giudizio. Si è costituita l' chiedendo in via preliminare Controparte_1
1 di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito di rigettarla in quanto infondata con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 04/06/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte attrice con le note di trattazione scritta depositate ha rinunciato alla domanda, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di lite compensate, per intervenuta adesione alla definizione agevolata per tutte le cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento allegando:
1. la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per tutti i carichi riguardanti le cartelle di pagamento sottese all'intimazione, in questa sede impugnata, con espressa rinuncia ai giudizi pendenti;
2. la comunicazione di Controparte_1
contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
[...] della definizione agevolata con indicazione delle rate;
3. copia dei pagamenti delle prime tre rate. Parte convenuta si è riportata invece ai propri scritti difensivi chiedendo la decisione della causa. Il Tribunale ha dunque introitato la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Si osserva con riferimento alla decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. che, rientrando la materia tra le ipotesi di opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c., non opera la cd. sospensione feriale con la conseguenza che la scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali va individuata alla data del 23 agosto 2024.
****** Ad avviso di questo Tribunale, la definizione agevolata a cui ha aderito la parte opponente implica la sopravvenuta carenza di interesse a qualsiasi pronuncia giudiziaria sulle contestazioni sollevate con il presente giudizio. Deve rilevarsi che l'odierna parte opponente ha documentato di avere presentato istanza di “rottamazione”, con riferimento ai crediti oggetto del presente giudizio, ex art. Legge 197/2022 (cd. “rottamazione quater”). La Cassazione, con ordinanza n. 11540 del 2 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di Rottamazione, accolta dal riscossore, comporta la cessazione della materia del contendere, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. Con ulteriore arresto (Ord. 22.12.2020 n. 29293), la Cassazione ha precisato che la semplice produzione in giudizio di tale richiesta di adesione è elemento sufficiente per la dichiarazione di estinzione, non essendo necessario il pagamento integrale delle somme liquidate. Ha altresì chiarito che l'accettazione dell'istanza di rottamazione avviene quando il Riscossore comunica gli importi del piano di dilazione, integrando tale comunicazione l'elemento dell'accettazione della stessa.
2 Infine la S.C. ha precisato che la rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di Rottamazione accettata dal Riscossore (“Secondo questa Corte infatti, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso” Cass. n. 29394 del 2017). L'intervento legislativo e la adesione alla definizione agevolata dell'opponente hanno, dunque, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il medesimo dall'aderire alla stessa definizione agevolata (v. Cass. SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez. V. n. 10198/2018 e Cass. S.L. n. 28311/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da avente ad oggetto l'opposizione ad intimazione di pagamento Parte_1
n°01220229001704511000 notificata in data 28.07.2022; 2. compensa le spese di lite per intero tra le parti.
Così deciso il 2 settembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Marotta
3
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casapapa I traversa n.10 con C.F. rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Carla Melella giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Solofra (AV) alla Via Casapapa n.4.
- ATTORE - E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante [P.IVA.: ], in persona del Responsabile p.t. della P.IVA_1 funzione contenzioso e procuratore, , giusta procura speciale Controparte_2 per notar – rep. n. 46100 racc. n. 26703 del 25.02.21– con sede Persona_1 legale in Roma alla via Giuseppe Grezar, civico 14 – CAP 00196 – ed elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla Via Partenio 17 presso lo Studio dell'Avv. Nunzia Napolitano dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- CONVENUTO - CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata il sig. a spiegato opposizione avverso Pt_1
l'intimazione di pagamento notificata da in Controparte_1 data 28.07.2022, chiedendone l'annullamento per nullità, inefficacia ed illegittimità, nonché eccependo la prescrizione del credito, con condanna alle spese di giudizio. Si è costituita l' chiedendo in via preliminare Controparte_1
1 di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito di rigettarla in quanto infondata con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 04/06/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte attrice con le note di trattazione scritta depositate ha rinunciato alla domanda, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di lite compensate, per intervenuta adesione alla definizione agevolata per tutte le cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento allegando:
1. la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per tutti i carichi riguardanti le cartelle di pagamento sottese all'intimazione, in questa sede impugnata, con espressa rinuncia ai giudizi pendenti;
2. la comunicazione di Controparte_1
contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
[...] della definizione agevolata con indicazione delle rate;
3. copia dei pagamenti delle prime tre rate. Parte convenuta si è riportata invece ai propri scritti difensivi chiedendo la decisione della causa. Il Tribunale ha dunque introitato la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Si osserva con riferimento alla decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. che, rientrando la materia tra le ipotesi di opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c., non opera la cd. sospensione feriale con la conseguenza che la scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali va individuata alla data del 23 agosto 2024.
****** Ad avviso di questo Tribunale, la definizione agevolata a cui ha aderito la parte opponente implica la sopravvenuta carenza di interesse a qualsiasi pronuncia giudiziaria sulle contestazioni sollevate con il presente giudizio. Deve rilevarsi che l'odierna parte opponente ha documentato di avere presentato istanza di “rottamazione”, con riferimento ai crediti oggetto del presente giudizio, ex art. Legge 197/2022 (cd. “rottamazione quater”). La Cassazione, con ordinanza n. 11540 del 2 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di Rottamazione, accolta dal riscossore, comporta la cessazione della materia del contendere, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. Con ulteriore arresto (Ord. 22.12.2020 n. 29293), la Cassazione ha precisato che la semplice produzione in giudizio di tale richiesta di adesione è elemento sufficiente per la dichiarazione di estinzione, non essendo necessario il pagamento integrale delle somme liquidate. Ha altresì chiarito che l'accettazione dell'istanza di rottamazione avviene quando il Riscossore comunica gli importi del piano di dilazione, integrando tale comunicazione l'elemento dell'accettazione della stessa.
2 Infine la S.C. ha precisato che la rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di Rottamazione accettata dal Riscossore (“Secondo questa Corte infatti, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso” Cass. n. 29394 del 2017). L'intervento legislativo e la adesione alla definizione agevolata dell'opponente hanno, dunque, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il medesimo dall'aderire alla stessa definizione agevolata (v. Cass. SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez. V. n. 10198/2018 e Cass. S.L. n. 28311/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da avente ad oggetto l'opposizione ad intimazione di pagamento Parte_1
n°01220229001704511000 notificata in data 28.07.2022; 2. compensa le spese di lite per intero tra le parti.
Così deciso il 2 settembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Marotta
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