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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA IE presidente
Biagio Politano consigliere
NN AR IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1609 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto l'adempimento di obbligazioni inerenti a prestazioni sanitarie e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), difesa dagli avvocati Antonio Borraccino e Federico Lerro P.IVA_1
Parte appellante
e
(P.I. ), difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati Daniela Aceti e Salvatore Crisci
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita,
1 annullare e/o riformare l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc RG n. 5237/18 comunicata in data 28/06/2019 e non notificata dal Tribunale Ordinario di
Cosenza in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierno appellante per i motivi esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni del ricorso ad istanza di Parte_1 [...]
e precisamente: Parte_1
1) in via principale, dichiarare il parziale inadempimento della
[...]
relativamente alla remunerazione delle prestazioni erogate negli Pt_2
anni 2010 2011 e 2012 e, conseguentemente condannarla al pagamento dell'importo di € 99.318,98 pari al valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la a risarcire il danno patrimoniale patito dalla Parte_2 [...]
a fronte ed a seguito della illegittima Parte_1
imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere per gli anni
2010, 2011 e 2012. Danno quantificato € 99.318,98 oltre interessi di cui al
D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia.
3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare la ad indennizzare la Parte_2 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. Parte_1
dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito
2 dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate per gli anni 2010, 2011 e 2012. Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 99.318,98 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia.
4) Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni in premessa descritte e già formulate in primo grado, da intendersi qui tutte richiamate e ritrascritte fedelmente anche sulla base della documentazione già prodotta in primo grado ed ora anche in questa sede di gravame, rigettare l'Appello proposto ex adverso sotto ogni profilo, confermando l'impugnata decisione del Tribunale di Cosenza nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
Con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado del giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al
26,68% sulle competenze fisse ed Irap pari all'8,50% sempre sulle Parte competenze fisse in luogo di iva e cap) a favore dell ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Parte_3
aveva chiesto la condanna dell
[...] [...]
al pagamento di complessivi € 99.318,98, oltre Controparte_2
interessi ex d.lgs. n 231/2002, quantomeno dalla domanda sino al saldo, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale per violazione di legge ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
3 Aveva dedotto la ricorrente di aver erogato e fatturato, negli anni 2010,
2011 e 2012, prestazioni sanitarie – segnatamente prestazioni specialistiche di laboratorio analisi – in regime di convenzione in qualità di struttura accreditata, in favore dell'azienda ospedaliera resistente.
Tali prestazioni, tenuto conto della relativa clausola contrattuale, erano state assoggettate alla scontistica imposta dall'art. 1, comma 796, lett.
o), della legge finanziaria 2007 (l. n. 297/2006), tuttavia l'applicazione della suddetta disposizione era limitata al triennio 2007-2009, come successivamente riconosciuto anche dalla Corte costituzionale;
e pertanto aveva chiesto la condanna dell'azienda sanitaria resistente al pagamento della somma corrispondente allo sconto praticato.
Si era costituita in giudizio l eccependo Controparte_3
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
nel merito aveva dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in giudizio, rilevando, da un lato, che le prestazioni oggetto della domanda erano state erogate oltre il tetto massimo di spesa previsto per gli anni di riferimento;
dall'altro, che la tariffa scontata era stata espressamente recepita nei contratti stipulati per i medesimi anni.
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa il 26 giugno 2019 a definizione del giudizio n. 5237/2018 R.G.A.C., preliminarmente aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione, nel merito aveva rigettato la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente a titolo di responsabilità contrattuale, ritenendo che quest'ultima avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essere incorsa in errore – al limite provocato dal dolo della controparte – circa la vigenza del comma 796 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2007, e chiedere, conseguentemente, l'annullamento del contratto, o della specifica clausola contrattuale, per vizio della volontà.
4 Il tribunale, infatti, aveva affermato che – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – la questione non riguardava la vigenza della disposizione che imponeva lo sconto, bensì la validità del richiamo a tale sconto, inserito nel contratto sulla base di una scelta libera e consapevole delle parti, nell'esercizio della loro piena autonomia contrattuale.
Per le medesime ragioni e considerato, inoltre, che né la fissazione di un budget o tetto massimo di prestazioni erogabili e retribuibili, né il richiamo a una norma di legge non più in vigore, possono costituire un comportamento illecito idoneo a fondare una pretesa risarcitoria, il giudice di primo grado aveva respinto anche la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il tribunale, infine, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., rilevando che la presenza di una valida clausola contrattuale impediva di qualificare come prive di causa le prestazioni rese.
L'appellante ha impugnato il provvedimento, lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi d'appello: 1) difetto di motivazione e omessa pronuncia sulla nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la decurtazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1419 c.c. per contrarietà a norme di legge o, meglio, per contrasto con la legislazione vigente;
2) omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002; 3) mancata sanzione della condotta illegittima dell'azienda sanitaria a titolo di responsabilità extracontrattuale;
4) rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa.
Si è costituita in giudizio l argomentando per Controparte_3
l'infondatezza dell'appello.
All'esito dell'udienza del 23 aprile 2025, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di
5 cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La questione controversa riguarda la nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. delle clausole contrattuali con cui l Controparte_1
e la , nel determinare Parte_1
le tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata negli anni dal 2010 al 2012, hanno richiamato la disciplina dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796°, lett. o), della legge n. 296/2006, vigente per il triennio 2007/2009.
È opportuno premettere che l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la decurtazione delle tariffe, invocata ai sensi dell'art. 1419 c.c. per contrasto con la legislazione vigente, non risulta essere stata espressamente formulata nel giudizio di primo grado dalla struttura privata appellante, ma è stata da essa prospettata per la prima volta nel presente giudizio.
In ogni caso, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, ai sensi dell'art. 1421 c.c., e non integra, nel caso in esame, una domanda nuova, come tale vietata ai sensi dell'art. 345, comma II, c.p.c., in quanto fondata su fatti già allegati nel giudizio di primo grado.
Le clausole oggetto di contestazione non risultano, però, affette da nullità.
Incontestato, nonché documentalmente provato, è che le parti avevano espressamente previsto che i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese dovessero essere decurtati per effetto dell'applicazione dello sconto
6 tariffario previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o), della legge finanziaria del
2007 (art. 7 del contratti afferenti alle annualità 2010-2012: “Per ciascuna prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del Parte presente Contratto, la si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato facendo applicazione della tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dal ticket corrisposto direttamente dagli aventi diritto fruitori delle prestazioni sanitarie, e come ulteriormente ridotto dallo sconto stabilito dall'art. 1, comma 796, lett. o, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296”).
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dunque, le parti non si sono limitate a un generico richiamo alla legge finanziaria del 2007, ma hanno espressamente previsto l'applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, il quale, pertanto, non trova la propria fonte diretta nella legge, ma discende dai contratti che la richiamano.
Poiché tale rinvio è frutto dell'autonoma volontà delle parti e non risulta in contrasto con norme imperative, esso deve ritenersi pienamente valido e legittimo, a nulla rilevando la questione dell'efficacia temporaneamente limitata del suddetto sconto tariffario alle prestazioni erogate nel triennio 2007-2009.
A ciò si aggiunga che, come con argomentazione condivisibile evidenziato dal giudice di primo grado, per inficiare la validità di clausole regolarmente previste, la avrebbe dovuto dedurre di essere Parte_1
incorsa in errore, eventualmente indotto dall'altra parte, sull'effettiva vigenza della norma citata e, nel caso, domandare l'annullamento del contratto o della singola clausola per vizio della volontà.
7 Il secondo motivo d'appello, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 risulta assorbito dal rigetto del primo.
Il terzo motivo d'appello, relativo all'asserita erroneità della pronuncia per non aver il primo giudice sanzionato la condotta illegittima dell' a titolo di responsabilità extracontrattuale, è infondato. Controparte_1
La corte condivide l'argomentazione del giudice di primo grado, non sussistendo i presupposti della responsabilità extracontrattuale: per quanto detto in relazione alla previsione contrattuale, non emerge l'illiceità del comportamento dell idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento del Pt_2
danno.
Anche il quarto motivo d'appello - col quale l'appellante si duole del rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa -, infine, è infondato, posto che, nel caso di specie, il rapporto tra le parti ha natura contrattuale e dunque difetta il carattere sussidiario dell'azione richiesto dall'art. 2042 c.c., potendo il danneggiato esperire altra azione per il ristoro del pregiudizio asseritamente subito.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - in applicazione dei parametri minimi avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
8
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR IA VA IE
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA IE presidente
Biagio Politano consigliere
NN AR IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1609 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto l'adempimento di obbligazioni inerenti a prestazioni sanitarie e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), difesa dagli avvocati Antonio Borraccino e Federico Lerro P.IVA_1
Parte appellante
e
(P.I. ), difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati Daniela Aceti e Salvatore Crisci
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita,
1 annullare e/o riformare l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc RG n. 5237/18 comunicata in data 28/06/2019 e non notificata dal Tribunale Ordinario di
Cosenza in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierno appellante per i motivi esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni del ricorso ad istanza di Parte_1 [...]
e precisamente: Parte_1
1) in via principale, dichiarare il parziale inadempimento della
[...]
relativamente alla remunerazione delle prestazioni erogate negli Pt_2
anni 2010 2011 e 2012 e, conseguentemente condannarla al pagamento dell'importo di € 99.318,98 pari al valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la a risarcire il danno patrimoniale patito dalla Parte_2 [...]
a fronte ed a seguito della illegittima Parte_1
imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere per gli anni
2010, 2011 e 2012. Danno quantificato € 99.318,98 oltre interessi di cui al
D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia.
3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare la ad indennizzare la Parte_2 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. Parte_1
dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito
2 dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate per gli anni 2010, 2011 e 2012. Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 99.318,98 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia.
4) Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni in premessa descritte e già formulate in primo grado, da intendersi qui tutte richiamate e ritrascritte fedelmente anche sulla base della documentazione già prodotta in primo grado ed ora anche in questa sede di gravame, rigettare l'Appello proposto ex adverso sotto ogni profilo, confermando l'impugnata decisione del Tribunale di Cosenza nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
Con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado del giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al
26,68% sulle competenze fisse ed Irap pari all'8,50% sempre sulle Parte competenze fisse in luogo di iva e cap) a favore dell ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Parte_3
aveva chiesto la condanna dell
[...] [...]
al pagamento di complessivi € 99.318,98, oltre Controparte_2
interessi ex d.lgs. n 231/2002, quantomeno dalla domanda sino al saldo, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale per violazione di legge ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
3 Aveva dedotto la ricorrente di aver erogato e fatturato, negli anni 2010,
2011 e 2012, prestazioni sanitarie – segnatamente prestazioni specialistiche di laboratorio analisi – in regime di convenzione in qualità di struttura accreditata, in favore dell'azienda ospedaliera resistente.
Tali prestazioni, tenuto conto della relativa clausola contrattuale, erano state assoggettate alla scontistica imposta dall'art. 1, comma 796, lett.
o), della legge finanziaria 2007 (l. n. 297/2006), tuttavia l'applicazione della suddetta disposizione era limitata al triennio 2007-2009, come successivamente riconosciuto anche dalla Corte costituzionale;
e pertanto aveva chiesto la condanna dell'azienda sanitaria resistente al pagamento della somma corrispondente allo sconto praticato.
Si era costituita in giudizio l eccependo Controparte_3
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
nel merito aveva dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in giudizio, rilevando, da un lato, che le prestazioni oggetto della domanda erano state erogate oltre il tetto massimo di spesa previsto per gli anni di riferimento;
dall'altro, che la tariffa scontata era stata espressamente recepita nei contratti stipulati per i medesimi anni.
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa il 26 giugno 2019 a definizione del giudizio n. 5237/2018 R.G.A.C., preliminarmente aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione, nel merito aveva rigettato la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente a titolo di responsabilità contrattuale, ritenendo che quest'ultima avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essere incorsa in errore – al limite provocato dal dolo della controparte – circa la vigenza del comma 796 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2007, e chiedere, conseguentemente, l'annullamento del contratto, o della specifica clausola contrattuale, per vizio della volontà.
4 Il tribunale, infatti, aveva affermato che – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – la questione non riguardava la vigenza della disposizione che imponeva lo sconto, bensì la validità del richiamo a tale sconto, inserito nel contratto sulla base di una scelta libera e consapevole delle parti, nell'esercizio della loro piena autonomia contrattuale.
Per le medesime ragioni e considerato, inoltre, che né la fissazione di un budget o tetto massimo di prestazioni erogabili e retribuibili, né il richiamo a una norma di legge non più in vigore, possono costituire un comportamento illecito idoneo a fondare una pretesa risarcitoria, il giudice di primo grado aveva respinto anche la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il tribunale, infine, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., rilevando che la presenza di una valida clausola contrattuale impediva di qualificare come prive di causa le prestazioni rese.
L'appellante ha impugnato il provvedimento, lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi d'appello: 1) difetto di motivazione e omessa pronuncia sulla nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la decurtazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1419 c.c. per contrarietà a norme di legge o, meglio, per contrasto con la legislazione vigente;
2) omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002; 3) mancata sanzione della condotta illegittima dell'azienda sanitaria a titolo di responsabilità extracontrattuale;
4) rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa.
Si è costituita in giudizio l argomentando per Controparte_3
l'infondatezza dell'appello.
All'esito dell'udienza del 23 aprile 2025, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di
5 cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La questione controversa riguarda la nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. delle clausole contrattuali con cui l Controparte_1
e la , nel determinare Parte_1
le tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata negli anni dal 2010 al 2012, hanno richiamato la disciplina dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796°, lett. o), della legge n. 296/2006, vigente per il triennio 2007/2009.
È opportuno premettere che l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la decurtazione delle tariffe, invocata ai sensi dell'art. 1419 c.c. per contrasto con la legislazione vigente, non risulta essere stata espressamente formulata nel giudizio di primo grado dalla struttura privata appellante, ma è stata da essa prospettata per la prima volta nel presente giudizio.
In ogni caso, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, ai sensi dell'art. 1421 c.c., e non integra, nel caso in esame, una domanda nuova, come tale vietata ai sensi dell'art. 345, comma II, c.p.c., in quanto fondata su fatti già allegati nel giudizio di primo grado.
Le clausole oggetto di contestazione non risultano, però, affette da nullità.
Incontestato, nonché documentalmente provato, è che le parti avevano espressamente previsto che i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese dovessero essere decurtati per effetto dell'applicazione dello sconto
6 tariffario previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o), della legge finanziaria del
2007 (art. 7 del contratti afferenti alle annualità 2010-2012: “Per ciascuna prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del Parte presente Contratto, la si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato facendo applicazione della tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dal ticket corrisposto direttamente dagli aventi diritto fruitori delle prestazioni sanitarie, e come ulteriormente ridotto dallo sconto stabilito dall'art. 1, comma 796, lett. o, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296”).
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dunque, le parti non si sono limitate a un generico richiamo alla legge finanziaria del 2007, ma hanno espressamente previsto l'applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, il quale, pertanto, non trova la propria fonte diretta nella legge, ma discende dai contratti che la richiamano.
Poiché tale rinvio è frutto dell'autonoma volontà delle parti e non risulta in contrasto con norme imperative, esso deve ritenersi pienamente valido e legittimo, a nulla rilevando la questione dell'efficacia temporaneamente limitata del suddetto sconto tariffario alle prestazioni erogate nel triennio 2007-2009.
A ciò si aggiunga che, come con argomentazione condivisibile evidenziato dal giudice di primo grado, per inficiare la validità di clausole regolarmente previste, la avrebbe dovuto dedurre di essere Parte_1
incorsa in errore, eventualmente indotto dall'altra parte, sull'effettiva vigenza della norma citata e, nel caso, domandare l'annullamento del contratto o della singola clausola per vizio della volontà.
7 Il secondo motivo d'appello, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 risulta assorbito dal rigetto del primo.
Il terzo motivo d'appello, relativo all'asserita erroneità della pronuncia per non aver il primo giudice sanzionato la condotta illegittima dell' a titolo di responsabilità extracontrattuale, è infondato. Controparte_1
La corte condivide l'argomentazione del giudice di primo grado, non sussistendo i presupposti della responsabilità extracontrattuale: per quanto detto in relazione alla previsione contrattuale, non emerge l'illiceità del comportamento dell idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento del Pt_2
danno.
Anche il quarto motivo d'appello - col quale l'appellante si duole del rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa -, infine, è infondato, posto che, nel caso di specie, il rapporto tra le parti ha natura contrattuale e dunque difetta il carattere sussidiario dell'azione richiesto dall'art. 2042 c.c., potendo il danneggiato esperire altra azione per il ristoro del pregiudizio asseritamente subito.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - in applicazione dei parametri minimi avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
8
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR IA VA IE
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