Decreto cautelare 29 luglio 2021
Sentenza breve 7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 29/07/2021, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2021
N. 00785/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2021, proposto da
CO AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Salva', CO Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CO Vicenzoni in Verona, via del Pontiere 23;
contro
Comune di Torri del Benaco (Vr) non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o la diversa misura ritenuta più adeguata:
- della nota comunale datata 12/07/2021 avente ad oggetto “conc. portuale ormeggio fisso TO-08-MODULO W-CIG. 13 variazione dei requisiti di priorità – pronunzia decadenza concessione e ingiunzione sgombero posto barca” (doc. 01);
- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rimessa la Collegio ogni più approfondita valutazione del fumus boni iuris, anche a seguito delle controdeduzioni che l’amministrazione intimata vorrà esporre con riferimento alle censure dedotte in ricorso;
valutata in questa sede monocratica la sola sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure cautelari inaudita altera parte;
considerato che sussistono i requisiti dell’estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a., atteso che il provvedimento impugnato, nel disporre la decadenza della concessione, impone al ricorrente di rimuovere l’imbarcazione dall’ormeggio entro 15 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 12 luglio 2021;
atteso che la trattazione in sede collegiale alla prima camera di consiglio utile, individuabile in quella del prossimo 8 settembre 2021, verrebbe celebrata a sgombero effettuato;
bilanciati gli opposti interessi e ritenuto opportuno mantenere la situazione inalterata, così da evitare il pregiudizio non riparabile dedotto, sino alla trattazione collegiale;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 29 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO