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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10008/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10008/2020 promossa da:
Parte_1 C.F. C.F. 1 RAPP. E DIFESO
,
,
DALL'AVV. MARCO IRACI SARERI
APPELLANTE
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
RAPP. E DIFESO DALL'AVV. EUGENIO MARANO tempore, PI P.IVA 1
APPELLATA
e nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, P.IVA P.IVA_2 RAPP. E DIFESO DALL'AVV ANTONINO LA
PIANA APPELLATA
E nei confronti di
C.F._2 nato a [...]_3 C.F.
,
(SA) il 13.09.1951
C.F. C.F. 3
, nato Controparte_4 "
a Teggiano (SA) il 15.05.2021
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in
giudizio Controparte_1 e la Controparte_2 [...]
,per chiedere la riforma della sentenza n. Controparte_4 e CP_5
2679/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi:
illogicità contraddittorietà e ingiustizia della sentenza, in quanto l'attore ha assolto l'onere probatorio a proprio carico ex art. 2697 c.c.; illogicità ed ingiustizia della condanna alle spese di giudizio e di ctu.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nell'interpretare i fatti e nell'emettere una statuizione di non accoglimento della domanda risarcitoria, in quanto riteneva di avere fornito, in relazione al sinistro accaduto in data 01.08.2006, prova della causa del danno e del relativo quantum.
In particolare, assumeva che, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo marca Aprilia tg AZ93632 e percorreva la Tangenziale Ovest, in territorio di Catania, con direzione di marcia da San Gregorio verso la stradale
Primosole Siracusa, a causa di un rallentamento del traffico veniva urtato da tergo sulla parte posteriore laterale destra dall'autocarro Fiat 190F tg
BX591PJ e rimorchio Rolfo 2V12, tg AB23006, di proprietà di CP_3
e condotto da Controparte_4 ; che a seguito di ciò veniva spinto contro un terzo veicolo Fiat Panda tg CY33355 di proprietà della società
Controparte_6 e condotto da Parte_2
Dichiarava, pertanto, di avere diritto al risarcimento del danno subito dalle imprese assicuratrici del veicolo danneggiante e dagli appellati contumaci. Si costituiva la Controparte_1 chiedendo di rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da Parte_1 e in via
incidentale e subordinata, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
chiedendo di rigettare in toto Si costituiva, altresì, la Controparte_2
l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto.
regolarmente vocati in ius, CP_3 e Controparte_4
rimanevano contumaci.
§§§
Nel merito l'appello va rigettato in quanto infondato.
Con il primo e principale motivo di gravame parte appellante ritiene che il
Giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio acquisito nel giudizio. Giova ricordare che, in punto di diritto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma chi ne eccepisce l'inefficacia ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In altri termini, la ripartizione dell'onere probatorio attiene al diritto fatto valere in giudizio ed è dovuta alle posizioni ricoperte dalle parti in ambito processuale, con la conseguenza che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto/diritto a sostegno della propria tesi.
Correttamente, il Giudice di primo grado, ritiene non raggiunta la prova dei fatti come allegati da parte appellante-attrice in primo grado.
La motivazione resa in ordine alla valutazione del compendio istruttorio,
infatti, risulta congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto,
per cui non è passibile di censura alcuna.
Invero il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provata la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore nel proprio scritto introduttivo.
Nel caso di specie, dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polstrada,
si evince, rispetto a : "viaggiavo regolarmente nella mia Parte_1
corsia di marcia. Improvvisamente l'intenso traffico del momento rallentava,
quindi vedendomi stretto tra i veicoli (marcia sorpasso), per cause imprecisate rovinavo a terra. Nella circostanza non sono sicuro se ho avuto contatto con altri veicoli".
In punto di diritto si rileva che, da costante orientamento della Corte di
Cassazione (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010,
n. 3787 del 2012, più recentemente seconda sezione civile, ordinanza n.
16064/2020) l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, ex art. 2700
c.c., solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Corte di Cassazione ordinanza 01/04/2019 n° 9037).
Pertanto, occorre fare una netta distinzione tra le “dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza",
per i quali esiste una fede privilegiata, e le altre circostanze di fatto che il P.U.
segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Nella fattispecie de quo, le dichiarazioni spontanee rese dal Parte_1
venivano poi dallo stesso ritrattate successivamente. Infatti, come esplicato in narrativa, lo stesso asseriva di aver subito un urto da tergo dall'altro veicolo.
Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni che non trovano riscontro probatorio né
dalla documentazione allegata in atti, né dalle dichiarazioni di Parte_2 e le quali appaiono tra loro contrastanti poiché Persona_1 و
riportano due diverse versioni della dinamica dei fatti.
In particolare, Parte_2 confuta la tesi di Parte_1 dichiarando,
tramite lo specchietto retrovisore, di aver visto perdere al conducente del motociclo l'equilibrio e successivamente urtare con la parte sinistra del camion per poi successivamente rovinare sulla parte destra del camion.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. Cass. Civ., n. 16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014). In merito alla espletata C.T.U., in cui nella relazione peritale si evince che esiste un rapporto di causalità tra le lesioni fisiche e la dinamica descritta,
correttamente il Giudice di Pace rileva che la stessa non può assurgere a prova decisiva dei fatti posti a fondamento della domanda.
Alla luce di quanto già esplicato sopra, il materiale probatorio raccolto permette, senza alcun ragionevole dubbio, di affermare che si tratta di incidente autonomo come dallo stesso Parte_1 dichiarato nel verbale, il quale gode di una “fede privilegiata”.
Ne consegue che le circostanze come narrate dall'appellante in merito al dedotto sinistro stradale non hanno trovato conferma nel compendio probatorio versato in atti sicché, alla luce delle osservazioni di fatto e di diritto su esposte e della espressa contestazione formulata dalla compagnia assicurativa, deve ritenersi che l'odierno appellante non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente con conseguente necessario rigetto del motivo di gravame e, per l'effetto, conferma della sentenza impugnata.
Stante il rigetto della domanda principale, l'appello incidentale, subordinato a un eventuale accoglimento della domanda principale resta assorbito.
L'appellante, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
nella misurata indicata nel dispositivo. CP_2 e Controparte_1
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
-- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2679/2019
emessa dal Giudice di Pace di Catania;
- Condanna Parte_1 alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle appellate che liquida in euro
1.700,00 cadauno oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10008/2020 promossa da:
Parte_1 C.F. C.F. 1 RAPP. E DIFESO
,
,
DALL'AVV. MARCO IRACI SARERI
APPELLANTE
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
RAPP. E DIFESO DALL'AVV. EUGENIO MARANO tempore, PI P.IVA 1
APPELLATA
e nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, P.IVA P.IVA_2 RAPP. E DIFESO DALL'AVV ANTONINO LA
PIANA APPELLATA
E nei confronti di
C.F._2 nato a [...]_3 C.F.
,
(SA) il 13.09.1951
C.F. C.F. 3
, nato Controparte_4 "
a Teggiano (SA) il 15.05.2021
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in
giudizio Controparte_1 e la Controparte_2 [...]
,per chiedere la riforma della sentenza n. Controparte_4 e CP_5
2679/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi:
illogicità contraddittorietà e ingiustizia della sentenza, in quanto l'attore ha assolto l'onere probatorio a proprio carico ex art. 2697 c.c.; illogicità ed ingiustizia della condanna alle spese di giudizio e di ctu.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nell'interpretare i fatti e nell'emettere una statuizione di non accoglimento della domanda risarcitoria, in quanto riteneva di avere fornito, in relazione al sinistro accaduto in data 01.08.2006, prova della causa del danno e del relativo quantum.
In particolare, assumeva che, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo marca Aprilia tg AZ93632 e percorreva la Tangenziale Ovest, in territorio di Catania, con direzione di marcia da San Gregorio verso la stradale
Primosole Siracusa, a causa di un rallentamento del traffico veniva urtato da tergo sulla parte posteriore laterale destra dall'autocarro Fiat 190F tg
BX591PJ e rimorchio Rolfo 2V12, tg AB23006, di proprietà di CP_3
e condotto da Controparte_4 ; che a seguito di ciò veniva spinto contro un terzo veicolo Fiat Panda tg CY33355 di proprietà della società
Controparte_6 e condotto da Parte_2
Dichiarava, pertanto, di avere diritto al risarcimento del danno subito dalle imprese assicuratrici del veicolo danneggiante e dagli appellati contumaci. Si costituiva la Controparte_1 chiedendo di rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da Parte_1 e in via
incidentale e subordinata, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
chiedendo di rigettare in toto Si costituiva, altresì, la Controparte_2
l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto.
regolarmente vocati in ius, CP_3 e Controparte_4
rimanevano contumaci.
§§§
Nel merito l'appello va rigettato in quanto infondato.
Con il primo e principale motivo di gravame parte appellante ritiene che il
Giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio acquisito nel giudizio. Giova ricordare che, in punto di diritto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma chi ne eccepisce l'inefficacia ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In altri termini, la ripartizione dell'onere probatorio attiene al diritto fatto valere in giudizio ed è dovuta alle posizioni ricoperte dalle parti in ambito processuale, con la conseguenza che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto/diritto a sostegno della propria tesi.
Correttamente, il Giudice di primo grado, ritiene non raggiunta la prova dei fatti come allegati da parte appellante-attrice in primo grado.
La motivazione resa in ordine alla valutazione del compendio istruttorio,
infatti, risulta congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto,
per cui non è passibile di censura alcuna.
Invero il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provata la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore nel proprio scritto introduttivo.
Nel caso di specie, dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polstrada,
si evince, rispetto a : "viaggiavo regolarmente nella mia Parte_1
corsia di marcia. Improvvisamente l'intenso traffico del momento rallentava,
quindi vedendomi stretto tra i veicoli (marcia sorpasso), per cause imprecisate rovinavo a terra. Nella circostanza non sono sicuro se ho avuto contatto con altri veicoli".
In punto di diritto si rileva che, da costante orientamento della Corte di
Cassazione (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010,
n. 3787 del 2012, più recentemente seconda sezione civile, ordinanza n.
16064/2020) l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, ex art. 2700
c.c., solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Corte di Cassazione ordinanza 01/04/2019 n° 9037).
Pertanto, occorre fare una netta distinzione tra le “dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza",
per i quali esiste una fede privilegiata, e le altre circostanze di fatto che il P.U.
segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Nella fattispecie de quo, le dichiarazioni spontanee rese dal Parte_1
venivano poi dallo stesso ritrattate successivamente. Infatti, come esplicato in narrativa, lo stesso asseriva di aver subito un urto da tergo dall'altro veicolo.
Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni che non trovano riscontro probatorio né
dalla documentazione allegata in atti, né dalle dichiarazioni di Parte_2 e le quali appaiono tra loro contrastanti poiché Persona_1 و
riportano due diverse versioni della dinamica dei fatti.
In particolare, Parte_2 confuta la tesi di Parte_1 dichiarando,
tramite lo specchietto retrovisore, di aver visto perdere al conducente del motociclo l'equilibrio e successivamente urtare con la parte sinistra del camion per poi successivamente rovinare sulla parte destra del camion.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. Cass. Civ., n. 16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014). In merito alla espletata C.T.U., in cui nella relazione peritale si evince che esiste un rapporto di causalità tra le lesioni fisiche e la dinamica descritta,
correttamente il Giudice di Pace rileva che la stessa non può assurgere a prova decisiva dei fatti posti a fondamento della domanda.
Alla luce di quanto già esplicato sopra, il materiale probatorio raccolto permette, senza alcun ragionevole dubbio, di affermare che si tratta di incidente autonomo come dallo stesso Parte_1 dichiarato nel verbale, il quale gode di una “fede privilegiata”.
Ne consegue che le circostanze come narrate dall'appellante in merito al dedotto sinistro stradale non hanno trovato conferma nel compendio probatorio versato in atti sicché, alla luce delle osservazioni di fatto e di diritto su esposte e della espressa contestazione formulata dalla compagnia assicurativa, deve ritenersi che l'odierno appellante non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente con conseguente necessario rigetto del motivo di gravame e, per l'effetto, conferma della sentenza impugnata.
Stante il rigetto della domanda principale, l'appello incidentale, subordinato a un eventuale accoglimento della domanda principale resta assorbito.
L'appellante, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
nella misurata indicata nel dispositivo. CP_2 e Controparte_1
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
-- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2679/2019
emessa dal Giudice di Pace di Catania;
- Condanna Parte_1 alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle appellate che liquida in euro
1.700,00 cadauno oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa