Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 07/03/2025 , RGC n. 947 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. DAMIANO FRANCESCO per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste e si oppone alla concessione della provvisoria esecutività. Eccepisce l'omesso esperimento del tentativo di mediazione;
L'avv. Aino (per delega dell'avv. BOGNANNI SIMONA ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste e chiede la concessione della provvisoria esecutività e chiede rinvio per pc rimettendosi al giudice in ordine alla mediazione;
Il Giudice, ritenuto che nel ricorso per decreto ingiuntivo non si fa riferimento ad un rapporto di somministrazione continuato e periodico, bensì alla cessione di merce alimentare di cui alle fatture prodotte;
ritenuto, quindi, che la causa non rientri nella materia della somministrazione e non sia pertanto soggetta a mediazione obbligatoria;
ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 947 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 95/2024 e messo dal Tribunale di Castrovillari in data 29 febbraio
2024, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Damiano
Opponente
1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Simona Bognanni
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 95/2024, con il quale il Parte_1
Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento di euro 13.659,56, oltre iva, oltre Cont interessi e spese, in favore di a titolo di corrispettivo per fatture impagate relative ad una fornitura di merce .
Ha dedotto: a) la carenza di prova del credito, con riferimento all'an e al quantum; b)
l'inadempimento dell'opposta nell'esecuzione dell'obbligazione secondo le quantità e i termini pattuiti.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda ex adverso proposta.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposiz ione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in relazione alla quale sul creditore grava l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempiment o è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Gravava, pertanto, su parte creditrice (opposta) l'onere di fornire la prova dell'esistenza del contratto e di allegare l'inadempimento.
Tale prova è stata fornita.
Infatti, in primo luogo parte opposta ha depositato le bolle di consegna collegate alle fatture azionate, sottoscritte dal destinatario.
Inoltre, è la stessa parte opponente ad aver ammesso l'esistenza del rapporto laddove ha eccepito l'inadempimento della parte opposta (se si eccepisce l'inadempimento di un contratto è evidente come se ne ammetta l'esistenza).
Per quel che riguarda, il quantum, poi, è opportuno ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione i ndirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, al fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare” (Cass. civ., Sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23499; cfr. anche Tribunale
Firenze sez. III, 28 marzo 2020, n. 849, secondo cui “le fatture emesse nell'ambito di un
2 rapporto contrattuale non contestato - come nel caso in questione - possono costituire prova del credito dedotto. Infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecip ativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle presta zioni eseguite ed al relativo ammontare”).
Per tali ragioni, nel caso di specie, in cui non vi sono dubbi sull'esistenza del rapporto contrattuale, ben possono le fatture costituire piena prova delle prestazioni eseguite e del relativo ammontare, tenuto co nto della produzione delle bolle di consegna e anche in considerazione del carattere estremamente generico delle contestazioni poste in essere dall'opponente, il quale si è limitato ad eccepire l'altrui inadempimento senza alcuna specificazione di quali fo ssero i termini e le quantità pattuite e non rispettate da parte opposta.
Per tali ragioni, ritenuta inammissibile perché estremamente generica l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opposta, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società opposta che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
Così deciso in Castrovillari, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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