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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2189/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2189/2019
TRA
difeso dall'avv. COSTANZO NICOL Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, dagli Avv. Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, CP_1 CP_2
Resistenti
nonché
Contr
in persona del legale rappresentante
Resistente - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo ricevuti dall' Controparte_4 in data 18 ottobre 2019, relativi a una pluralità di partite iscritte a ruolo per gli anni dal
1 1988 al 2011, nei quali risultavano indicate varie cartelle di pagamento che, a dire del ricorrente, non gli erano mai state notificate.
Chiedeva pertanto che fossero dichiarate nulle e/o prescritte le somme in essi contenute.
Si costituiva , eccependo che l'estratto di ruolo non costituisce atto impugnabile, CP_2 trattandosi di semplice documento interno dell'agente della riscossione privo di natura provvedimentale, chiedendo che fosse dichiarata la carenza dell'azione.
Si costituiva altresì , sostenendo: che le cartelle risultavano regolarmente CP_1 notificate, sicché la pretesa si era consolidata e l'opposizione doveva essere dichiarata tardiva o decaduta;
che per alcune partite risultava già disposto lo sgravio;
L , pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_4
e non depositava prova della notifica delle cartelle sottese agli estratti di ruolo.
La documentazione in atti conferma, da un lato, l'intervenuto sgravio di alcune partite da parte dell' , e, dall'altro, la mancanza di prova della notifica delle restanti CP_1 cartelle da parte dell'agente della riscossione.
DIRITTO
L'opposizione è parzialmente fondata.
1. Sulle partite per le quali l' ha disposto lo sgravio CP_1
Per le partite oggetto di sgravio da parte dell' , come risultante dalla CP_1 documentazione depositata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
2. sui debiti rientranti nello stralcio di cui al d.l. n. 119/2018
Il D.L. 119/2018, art. 4, ha disposto l'annullamento automatico dei debiti:
• di importo residuo fino a 1.000 euro,
• affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010.
Per tali partite, risultando dagli estratti di ruolo che esse rientrano nelle condizioni normative, deve essere dichiarata l'estinzione del credito per legge.
3. Sulle ulteriori cartelle
2 Per le restanti cartelle:
•Considerato che l'opposizione all'estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella (Cass. SS.UU. 19704/2015; 8500/2021); e che l'onere della prova della notifica della cartella grava sull' Controparte_5
; che nel caso di specie il ricorrente ha specificamente contestato la notifica
[...]
e l' non si è costituito e non ha depositato alcuna prova delle Controparte_6 notifiche.
Ne consegue che le pretese contenute nelle cartelle indicate nel ricorso – ovvero nelle cartelle in cui le partite non è stato fatto lo stralcio e quelle che in cui le partite non sono state annullate ai densi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018- non provate come notificate devono essere dichiarate inesigibili, con annullamento delle relative iscrizioni a ruolo.
4. Sulla posizione dell' CP_2
Poiché le cartelle non risultano notificate e la stessa natura dell'atto impugnato (estratto di ruolo) non consente di individuare un atto impositivo riferibile all' , il ricorso CP_2 deve essere accolto poiché le cartelle sono risultate prive di prova di notifica.
5. Spese
Considerata la complessità della vicenda, la pluralità di enti coinvolti e la parziale cessazione della materia del contendere, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle partite per le quali l' ha disposto lo sgravio;
CP_1
2. Dichiara estinti per legge i crediti iscritti a ruolo rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, come specificati in motivazione;
3 3. Annulla le ulteriori iscrizioni a ruolo per le quali non è stata fornita prova della notifica delle relative cartelle;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in sede di trattazione scritta, 19/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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