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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 94/2025 V.G. promosso da
) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. C.F._2
NC TI EO e dall'Avv. Pescetelli Pierluca ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Martiri della Libertà n. 1, Umbertide
(PG)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 06/02/2010; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Chianciano
Terme (SI) al n. 00001, Serie P 1 S
- ordinare al Comune di Chianciano Terme (SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
2) La madre risiederà con la figlia in Chianciano Terme (SI) Via Manenti, 20
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre, tale ultimo potrà vedere e tenere con se la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- la minore starà con il padre 2 (due) fine settimana alternati a 2 Per_1 giorni a settimana (lunedì, martedì)
4) Per quanto riguarda le vacanze estive/invernali: la figlia potrà Per_1 trascorrere ogni anno con ciascun genitore fino a 10 (dieci) giorni continuativi nel caso di vacanza con pernottamento in località di villeggiatura;
a tal fine entrambi i coniugi dovranno comunicare all'altro tale intenzione per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
- per le vacanze di Natale e Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti, opererà il criterio dell'alternanza; in particolare per i giorni di Natale, dal 23
Dicembre sera al 25 Dicembre pomeriggio con un genitore e dal 25 Dicembre pomeriggio al 27 Dicembre mattina con l'altro.
Il restante periodo di vacanze natalizie metà con un genitore e metà con l'altro alternate annualmente, ovvero dal 27 Dicembre sera al 1 Gennaio pomeriggio, con uno e dal 1 Gennaio pomeriggio al 6 Gennaio pomeriggio con l'altro.
2 - Pasqua e pasquetta anche qui criterio dell'alternanza a Pasqua con uno e a
Pasquetta con l'altro e l'anno successivo alternato rispetto al precedente;
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 Pt_2 di ogni mese un assegno mensile di euro 200,00.= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore;
l'assegno unico in Per_1 favore della minore verrà percepito interamente dalla madre;
6) Le spese straordinarie sostenute per la figlia minore verranno poste a carico di ogni genitore al 50%; dette spese riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle per l'acquisto di libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Dette spese, per le quali si rimanda comunque al protocollo del Tribunale di Siena anche per la distinzione da quelle ordinarie, verranno previamente concordate e debitamente documentate dalla madre al fine di ottenerne il rimborso pro-quota.
7) relativamente ai due immobili in comproprietà e di cui ai rogiti allegati presso i quali la madre convivrà con la figlia minore stabilendone la Per_1 residenza abituale se non già formalmente avvenuto, il Sig. Parte_1 si obbliga a cedere la sua quota di proprietà in favore della Sig.ra Parte_2 quale assegno divorzile una tantum, chiedendo sin d'ora al Tribunale adìto che accerti e dichiari l'equità di tale attribuzione;
8) Infine sempre dal punto di vista patrimoniale già in sede di separazione i coniugi concordano nella circostanza per cui la Sig.ra rimarrà Parte_2 intestataria del proprio conto corrente personale con la relativa liquidità, il
Sig. diverrà intestatario esclusivo del rapporto di conto Parte_1 corrente cointestato con le somme ivi presenti e il libretto postale verrà estinto con l'apertura di nuovo libretto a nome della figlia minore Per_1 nel quale verranno versate le somme presenti sul predetto libretto, dandosi sin d'ora i coniugi tutte le reciproche autorizzazioni a tali scopi e obbligandosi
3 a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia documento necessario e richiesto a tal fine dagli Istituti di credito;
con il presente accordo di separazione dichiarano quindi di aver provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica ivi comprese le relative spettanze dei conti correnti cointestati e personali versati in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 06/02/2010 atto trascritto nel registro del Comune di Chianciano Terme (SI), n. 00001, Parte
1 S. e che si sono separati con sentenza del 12.3.2025 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia (29/06/2009) e ritenuto che le condizioni inerenti alla stessa Per_1 sono rispondenti al suo interesse morale e materiale risultando manifestamente superfluo l'ascolto della prole;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
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P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato dai coniugi Parte_2 nata il [...] a [...] e , nato il [...] a [...]
Soriano nel Cimino (VT), che si sono uniti in matrimonio in data 06/02/2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chianciano
Terme (SI), n. 00001, Parte 1 S, alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Chianciano Terme in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 03/10/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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