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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott.ssa Monica Montante Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. R.G. 4592/2024
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (con l'avv. Castrogiovanni Vincenza Parte_1
Romina);
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo);
-resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego di rinnovo permesso di soggiorno.
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del
18/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato telematicamente in data 10/04/2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 12/2024 CAT. A.
12./IMM./SEZ. IV-L.P., del 19 febbraio 2024, notificato in data 20/03/2024, con cui il
Questore della Provincia di Agrigento ha rigettato l'istanza del ricorrente finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dallo stesso presentata il
24/04/2023, sulla base del parere negativo emesso in data 22/12/2023 dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
. CP_1
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego impugnato per violazione dell'art. 19 co.
1.1. d. lgs. 286/98 con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare richiamando la documentazione allegata attestante tanto il percorso di integrazione sociale e lavorativa realizzato in Italia, quanto la propria condizione di vulnerabilità, rilevando come l'allontanamento dal territorio nazionale configurerebbe una violazione, anche ai sensi dell'art. 8 CEDU, del diritto alla vita privata, in quanto comporterebbe un'importante regressione con riferimento ai diritti fondamentali e alle condizioni di vita del ricorrente.
Quest'ultimo ha, per altro verso, eccepito la violazione dell'art. 19 co.
1.1 con riferimento al divieto di respingimento in Stati in cui si verifichino violazioni dei diritti umani soffermandosi sulla diversità dei diritti e delle relative tutele esistenti sul territorio italiano rispetto a quelli riguardanti il Paese d'origine (non potendo il
Bangladesh garantire al ricorrente quell'integrazione sociale che l'Italia assicura, stante la grave compromissione dei diritti umani ivi presente).
Il ricorrente ha, dunque, sollecitato, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento ovvero una declaratoria di illegittimità del provvedimento del Questore, con riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio, da parte della
Questura di , del permesso di soggiorno per protezione speciale. CP_1
2. Con decreto del 02/05/2024 il Tribunale adito ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, fissando l'udienza dinnanzi al Giudice relatore designato, sia per il giudizio di merito che per la conferma, la modifica o la revoca del decreto reso inaudita altera parte.
3. Con memoria depositata in data 12/12/2024 si è costituito il Controparte_1 per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, il quale, richiamando integralmente la nota della Questura di n. 81515 del 28/08/2024 (prodotta in allegato n. 4), ha CP_1
eccepito l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
*****
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In particolare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 nel testo applicabile al caso in esame consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente è evidente che l'allontanamento dello stesso dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, che il ricorrente, giunto in Italia nel 2020, ha intrapreso un percorso di integrazione che merita di non essere interrotto.
Lo stesso ha, invero, documentato di aver costantemente svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di “ , con sede in Parte_2
Licata (AG), con mansioni di cuoco da ristorante. Detto rapporto di lavoro a far data dal 09/12/2024 è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. CU 2024, Unilav degli anni 2021, 2023 e 2024, e buste paga, in atti).
Sotto altro aspetto il ricorrente ha documentato di avere partecipato con profitto al progetto FAMI “l'italiano: la strada che ci unisce”, presso il CPIA di , CP_1
raggiungendo il livello A/1 QCER di conoscenza della lingua italiana (cfr. attestato in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha documentato di avere stipulato un contratto di locazione immobiliare dalla durata di due anni, dal 10/07/2024 al 09/07/2026, registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Va, poi, rilevato che il ricorrente manca dal proprio Paese dall'anno 2020, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Bangladesh. Ne consegue che l'allontanamento del ricorrente dall'Italia determinerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di quest'ultimo sancito all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo con la conseguenza che non essendo, per altro verso, emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della vigente normativa, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
5. Quanto alle spese si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, attesa la peculiarità delle questioni trattate e la complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, anche sovranazionale, di riferimento in materia, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che il ricorrente, , nato in [...] il [...], ha il Parte_1
diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott.ssa Monica Montante e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott.ssa Monica Montante Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. R.G. 4592/2024
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (con l'avv. Castrogiovanni Vincenza Parte_1
Romina);
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo);
-resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego di rinnovo permesso di soggiorno.
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del
18/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato telematicamente in data 10/04/2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 12/2024 CAT. A.
12./IMM./SEZ. IV-L.P., del 19 febbraio 2024, notificato in data 20/03/2024, con cui il
Questore della Provincia di Agrigento ha rigettato l'istanza del ricorrente finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dallo stesso presentata il
24/04/2023, sulla base del parere negativo emesso in data 22/12/2023 dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
. CP_1
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego impugnato per violazione dell'art. 19 co.
1.1. d. lgs. 286/98 con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare richiamando la documentazione allegata attestante tanto il percorso di integrazione sociale e lavorativa realizzato in Italia, quanto la propria condizione di vulnerabilità, rilevando come l'allontanamento dal territorio nazionale configurerebbe una violazione, anche ai sensi dell'art. 8 CEDU, del diritto alla vita privata, in quanto comporterebbe un'importante regressione con riferimento ai diritti fondamentali e alle condizioni di vita del ricorrente.
Quest'ultimo ha, per altro verso, eccepito la violazione dell'art. 19 co.
1.1 con riferimento al divieto di respingimento in Stati in cui si verifichino violazioni dei diritti umani soffermandosi sulla diversità dei diritti e delle relative tutele esistenti sul territorio italiano rispetto a quelli riguardanti il Paese d'origine (non potendo il
Bangladesh garantire al ricorrente quell'integrazione sociale che l'Italia assicura, stante la grave compromissione dei diritti umani ivi presente).
Il ricorrente ha, dunque, sollecitato, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento ovvero una declaratoria di illegittimità del provvedimento del Questore, con riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio, da parte della
Questura di , del permesso di soggiorno per protezione speciale. CP_1
2. Con decreto del 02/05/2024 il Tribunale adito ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, fissando l'udienza dinnanzi al Giudice relatore designato, sia per il giudizio di merito che per la conferma, la modifica o la revoca del decreto reso inaudita altera parte.
3. Con memoria depositata in data 12/12/2024 si è costituito il Controparte_1 per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, il quale, richiamando integralmente la nota della Questura di n. 81515 del 28/08/2024 (prodotta in allegato n. 4), ha CP_1
eccepito l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
*****
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In particolare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 nel testo applicabile al caso in esame consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente è evidente che l'allontanamento dello stesso dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, che il ricorrente, giunto in Italia nel 2020, ha intrapreso un percorso di integrazione che merita di non essere interrotto.
Lo stesso ha, invero, documentato di aver costantemente svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di “ , con sede in Parte_2
Licata (AG), con mansioni di cuoco da ristorante. Detto rapporto di lavoro a far data dal 09/12/2024 è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. CU 2024, Unilav degli anni 2021, 2023 e 2024, e buste paga, in atti).
Sotto altro aspetto il ricorrente ha documentato di avere partecipato con profitto al progetto FAMI “l'italiano: la strada che ci unisce”, presso il CPIA di , CP_1
raggiungendo il livello A/1 QCER di conoscenza della lingua italiana (cfr. attestato in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha documentato di avere stipulato un contratto di locazione immobiliare dalla durata di due anni, dal 10/07/2024 al 09/07/2026, registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Va, poi, rilevato che il ricorrente manca dal proprio Paese dall'anno 2020, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Bangladesh. Ne consegue che l'allontanamento del ricorrente dall'Italia determinerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di quest'ultimo sancito all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo con la conseguenza che non essendo, per altro verso, emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della vigente normativa, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
5. Quanto alle spese si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, attesa la peculiarità delle questioni trattate e la complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, anche sovranazionale, di riferimento in materia, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che il ricorrente, , nato in [...] il [...], ha il Parte_1
diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott.ssa Monica Montante e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.