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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Sezione Prima Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all'udienza camerale del 24 ottobre 2024 e promossa da: nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), difeso e rappresentato dall' avv. Elisabetta ALBERTI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2, e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, difeso e rappresentato dall'Avv. Maria Giovanna DINATALE C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Comiso (RG) nella via Galileo Galilei n. 83,
* * * OGGETTO DEL PROCESSO: << scioglimento dell'unione civile>>.
* * * CONCLUSIONI: Le parti private hanno concluso come da note scritte depositate il 24 ottobre 2024
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di scioglimento dell'unione civile proposta con ricorso depositato il 9 febbraio 2024; rilevato che le parti si sono unite civilmente in Comiso (RG), in data 6 giugno 2021; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la pagina 1 di 3 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; ritenuto che la comunione materiale e spirituale degli uniti civilmente non possa essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara lo scioglimento dell'unione civile tra nato a Parte_1
Venezia il 13 maggio 1985, e , nato a [...] il 25 Parte_2 giugno 1978, contratta a Comiso (RG) il 6 giugno 2021, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del predetto Comune, Atto n. 1, Parte 1 - anno 2021; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
C) prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento dell'unione civile: 1) le parti convengono che i mobili presenti nell'abitazione sita in Offenbach (Hessen) – Germania, di cui all'elencazione allegata alla scrittura privata sottoscritta dalle parti ed acquistati dai signori e continuino a Parte_1 Parte_2 rimanere presso il predetto immobile, in uso esclusivo del signor Per Parte_1 tale motivo, il signor i è impegnato a versare la somma di 500,00 euro Parte_1 al signor;
Parte_2
2) le parti convengono altresì che l'autovettura Dacia Duster serie 2 targata OF - GG3110, acquistata dalle parti successivamente all'unione civile, rimarrà intestata unicamente al signor In ragione della somma versata per l'acquisto Parte_1 della predetta autovettura da parte del signor , il signor Parte_2 Parte_1 corrisponderà allo stesso l'importo di 4.500,00 euro (somma concordemente stabilita tra le parti, in base alla valutazione dell'usato, ridotta della metà);
3) i ricorrenti concordano che le somme dovute in forza dei loro accordi e quantificate in 5.000,00 euro debbono essere versate dal signor l signor Parte_1
a seguito della sottoscrizione del separato ricorso congiunto per lo Parte_2 scioglimento dell'unione civile, da presentare dinnanzi al Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 4) le parti dichiarano di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto e pendenza, anche di natura patrimoniale, dichiarando di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, ad eccezione di quanto convenuto con la presente scrittura privata, rinunciando a qualsivoglia reciproca futura pretesa;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 29 ottobre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Sezione Prima Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all'udienza camerale del 24 ottobre 2024 e promossa da: nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), difeso e rappresentato dall' avv. Elisabetta ALBERTI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2, e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, difeso e rappresentato dall'Avv. Maria Giovanna DINATALE C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Comiso (RG) nella via Galileo Galilei n. 83,
* * * OGGETTO DEL PROCESSO: << scioglimento dell'unione civile>>.
* * * CONCLUSIONI: Le parti private hanno concluso come da note scritte depositate il 24 ottobre 2024
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di scioglimento dell'unione civile proposta con ricorso depositato il 9 febbraio 2024; rilevato che le parti si sono unite civilmente in Comiso (RG), in data 6 giugno 2021; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la pagina 1 di 3 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; ritenuto che la comunione materiale e spirituale degli uniti civilmente non possa essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara lo scioglimento dell'unione civile tra nato a Parte_1
Venezia il 13 maggio 1985, e , nato a [...] il 25 Parte_2 giugno 1978, contratta a Comiso (RG) il 6 giugno 2021, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del predetto Comune, Atto n. 1, Parte 1 - anno 2021; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
C) prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento dell'unione civile: 1) le parti convengono che i mobili presenti nell'abitazione sita in Offenbach (Hessen) – Germania, di cui all'elencazione allegata alla scrittura privata sottoscritta dalle parti ed acquistati dai signori e continuino a Parte_1 Parte_2 rimanere presso il predetto immobile, in uso esclusivo del signor Per Parte_1 tale motivo, il signor i è impegnato a versare la somma di 500,00 euro Parte_1 al signor;
Parte_2
2) le parti convengono altresì che l'autovettura Dacia Duster serie 2 targata OF - GG3110, acquistata dalle parti successivamente all'unione civile, rimarrà intestata unicamente al signor In ragione della somma versata per l'acquisto Parte_1 della predetta autovettura da parte del signor , il signor Parte_2 Parte_1 corrisponderà allo stesso l'importo di 4.500,00 euro (somma concordemente stabilita tra le parti, in base alla valutazione dell'usato, ridotta della metà);
3) i ricorrenti concordano che le somme dovute in forza dei loro accordi e quantificate in 5.000,00 euro debbono essere versate dal signor l signor Parte_1
a seguito della sottoscrizione del separato ricorso congiunto per lo Parte_2 scioglimento dell'unione civile, da presentare dinnanzi al Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 4) le parti dichiarano di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto e pendenza, anche di natura patrimoniale, dichiarando di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, ad eccezione di quanto convenuto con la presente scrittura privata, rinunciando a qualsivoglia reciproca futura pretesa;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 29 ottobre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Stefano Giusberti
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