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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 578/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 marzo 2025 da parte di: nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara (FE), Via Caduti di Cefalonia n. 15
e nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
residente in [...] rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avvocato Barbara Lepore (C.F. ) e C.F._3 dall'Avvocato Valerio Roveran (C.F. ) in forza di procure speciali rilasciate CodiceFiscale_4
con separato atto a farne parte integrante ed allegate al ricorso congiunto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei rispettivi difensori, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 e 0429/72674 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. d'intesa tra i coniugi rimarrà nella disponibilità condivisa dei medesimi Pt_2
sino alla data del 01.09.2025, termine entro cui la Sig.ra dovrà reperire una diversa soluzione Pt_1 abitativa e rilasciare l'immobile in questione. Resta inteso che fino all'effettivo rilascio dell'abitazione ex casa coniugale da parte della Sig.ra la gestione economica della famiglia rimarrà quella Pt_1
attualmente in essere;
3) i beni mobili facenti parte dell'arredo della suddetta abitazione verranno divisi di comune accordo tra i coniugi al momento della cessazione della convivenza tra i medesimi;
4) il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 05 di ciascun mese mediante bonifico Pt_2 Pt_1 bancario sul c/c che verrà da quest'ultima aperto, la somma mensile di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di integrazione al di lei mantenimento. Tale corresponsione cesserà nel momento in cui la Sig.ra reperirà un'occupazione lavorativa che le Pt_1
possa garantire la piena autosufficienza economica;
5) i Sigg.ri e dichiarano di avere Pt_1 Pt_2
con il presente atto regolato tutti i rapporti economici tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione una volta portate in esecuzione le condizioni concertate.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 aprile 2025.
In data 2-3 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali fra le parti e non sono in contrasto con norme di legge né con l'ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
2 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.09.1963, e ato a Ferrara (FE) il 21.03.1961, unitisi in matrimonio Parte_2
a Ferrara il 20 giugno 1992 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto
n. 151 Parte II Serie A - Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 578/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 marzo 2025 da parte di: nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara (FE), Via Caduti di Cefalonia n. 15
e nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
residente in [...] rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avvocato Barbara Lepore (C.F. ) e C.F._3 dall'Avvocato Valerio Roveran (C.F. ) in forza di procure speciali rilasciate CodiceFiscale_4
con separato atto a farne parte integrante ed allegate al ricorso congiunto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei rispettivi difensori, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 e 0429/72674 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. d'intesa tra i coniugi rimarrà nella disponibilità condivisa dei medesimi Pt_2
sino alla data del 01.09.2025, termine entro cui la Sig.ra dovrà reperire una diversa soluzione Pt_1 abitativa e rilasciare l'immobile in questione. Resta inteso che fino all'effettivo rilascio dell'abitazione ex casa coniugale da parte della Sig.ra la gestione economica della famiglia rimarrà quella Pt_1
attualmente in essere;
3) i beni mobili facenti parte dell'arredo della suddetta abitazione verranno divisi di comune accordo tra i coniugi al momento della cessazione della convivenza tra i medesimi;
4) il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 05 di ciascun mese mediante bonifico Pt_2 Pt_1 bancario sul c/c che verrà da quest'ultima aperto, la somma mensile di € 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di integrazione al di lei mantenimento. Tale corresponsione cesserà nel momento in cui la Sig.ra reperirà un'occupazione lavorativa che le Pt_1
possa garantire la piena autosufficienza economica;
5) i Sigg.ri e dichiarano di avere Pt_1 Pt_2
con il presente atto regolato tutti i rapporti economici tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione una volta portate in esecuzione le condizioni concertate.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 aprile 2025.
In data 2-3 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali fra le parti e non sono in contrasto con norme di legge né con l'ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
2 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.09.1963, e ato a Ferrara (FE) il 21.03.1961, unitisi in matrimonio Parte_2
a Ferrara il 20 giugno 1992 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto
n. 151 Parte II Serie A - Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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