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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 512 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giovanni Pruneddu e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso introduttivo trasmesso per via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e dall'avvocato Paolo CP_1
Spiga in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2023, ha esposto Parte_1 di aver prestato dal 1991 a tutt'oggi, la propria attività lavorativa in qualità di operaio agricolo dapprima presso l'azienda familiare e, successivamente, presso la propria azienda agricola.
Ha esposto, altresì, che l' aveva già riconosciuto in capo al ricorrente un danno CP_1
pagina 1 di 5 biologico del 7% per “sofferenza pluriradicolare in L5-Sl ed in C5-C6 bilateralmente di tipo cronico di grado discreto” e un danno biologico pari al 2% per la tecnopatia
“bilaterale entesopatia incipiente a carico del tendine sovraspinato” quantificando il danno complessivo nella misura pari al 9% a partire dalla domanda amministrativa del 13 ottobre 2021.
Ritenendo di aver diritto a una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico, in data 20 ottobre 2022, , aveva proposto, Parte_1
infruttuosamente, opposizione contro il suddetto provvedimento al fine di ottenere la revisione del danno biologico e l'incremento del relativo indennizzo.
L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa per CP_2 infondatezza., attesa l'inesistenza dell'aggravamento preteso.
Chiamato a valutare la sussistenza o meno della maggiore percentuale del danno biologico preteso il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati Persona_1
esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “Discopatia degenerativa plurilivello cervico dorso lombare con Focalità erniaria L4-L5, L5-Sl in discopatia degenerativa e sofferenza pluriradicolare in L5-Sl ed in C5-C6 bilateralmente di tipo cronico di grado discreto" e da “Tendinopatia degenerativa di grado avanzato della cuffia dei rotatori e artrosi acromion claveare bilaterale con limitazione funzionale” riconducibili a origine professionale come già riconosciuto dall' CP_2
Il perito officiato dal Tribunale ha dichiarato che il ricorrente risulta affetto anche da
“spondilo artrosi lombare con associate ernie discali più importanti in L4L5-Sl con secondaria sofferenza radicolare”.
Inoltre, il Consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “Per la patologia degenerativa delle spalle e della cuffia dei rotatori appare corretto attribuire una percentuale del 6% per ogni articolazione scapolo omerale, con percentuale complessiva del 12%”.
Il CTU ha ulteriormente rilevato per la patologia vertebrale che “Appare corretto nel caso in esame applicare una percentuale ridotta in proporzione alla gravità del quadro clinico rilevato in particolare in assenza di disturbi trofico sensitivi persistenti con percentuale di danno biologico del 8 %”.
Lo stesso Perito officiato dal Tribunale ha ritenuto che “Tali patologie avrebbero determinato quindi un danno biologico permanente complessivamente valutabile in pagina 2 di 5 misura pari al 18 %. (diciotto per cento) secondo il calcolo della semisomma”.
Le argomentate conclusioni dell'Ausiliare sono state fatte oggetto di osservazioni da parte ricorrente che, nello specifico, ha affermato che “Per quanto per la patologia relativa alle spalle. Per quanto riguarda la colonna ritengo, sempre considerata la competenza del CTU, che possa essere giusto l'8% assegnato alla colonna lombare col cod. 213. Tengo però a far presente che il 7% era stato assegnato dall' per la CP_2
colonna cervicolombare col codice 193, come da relazione di visita medica agli atti CP_2
(all.3 ricorso). Pertanto, chiedo al CTU di voler riconsiderare il maggior danno derivante dalla valutazione effettuata in applicazione del cod. 193” (Allegato di parte ricorrente del 23 settembre 2024).
Il consulente tecnico d'ufficio, inviato con ordinanza dell'11 novembre 2024 a dare risposta a tali osservazioni di parte attrice allegate anche alle note del 23 settembre 2024, ha così risposto a tali rilievi “In risposta a tali osservazioni si conferma che, da quanto emerso in base alla documentazione allegata (vedi RMN del 23.08.21) ed alla visita effettuata, trattasi di un quadro di modeste discopatie presenti su vari livelli compatibili con un quadro fisiologico di degenerazione compatibile per età e che non mostra livelli affetti da evidenti segni di conflitto con le radici nervose sia del tratto cervicale che lombare. Per tale motivo seppure l' abbia correttamente utilizzato il codice 193 CP_2 alla luce dell'interessamento della patologia vertebrale del tratto cervicale e lombare con percentuale riconosciuta del 7%, si deve ridurre la percentuale massima prevista in base appunto al quadro clinico e strumentale rilevato”.
Sul punto il perito officiato dal Tribunale ha, pertanto, così concluso “La tabella prevede una valutazione “fino al 25%” ma nel caso specifico appare corretta la valutazione del 8 % per le patologie riscontrate a carico della colonna vertebrale”.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata fatta oggetto di osservazioni anche da parte dell' resistente che ha affermato che “non si condivide appieno il ragionamento del CP_1
CTU peraltro non efficacemente contestabile”.
Alla luce di tali osservazioni l'Ausiliario ha confermato le proprie conclusioni, pertanto, in aderenza alla tesi della parte ricorrente, riscontrando che vi sia una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico afferente alle malattie professionali sofferte dal ricorrente, e che tali tecnopatie, originariamente valutate nella misura del 9%, siano oggi responsabili di un danno biologico quantificabile nella misura complessiva del
18% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 13
pagina 3 di 5 ottobre 2021.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici anche in relazione alle risposte effettuate alle osservazioni delle parti.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 18%, in ragione dell'incremento percentuale delle patologie già riconosciute e indennizzate dall' con CP_2
decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13 ottobre 2021 e abbia, agli effetti, diritto di percepire il previsto indennizzo in rendita, nella misura e con la decorrenza di legge.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore di CP_2 [...]
del predetto indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico Parte_1
complessivo del 18%, accertato come sopra, con decorrenza di legge dal 13 ottobre 2021,
e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le patologie conglobate.
In aderenza al criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' resistente CP_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come di recente modificato, tenendo conto del valore della causa e della tabella per la materia previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,00 a euro 26.000,00), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' CP_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_2
d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che , già beneficiario di un indennizzo in capitale Parte_1
pagina 4 di 5 pari al 9% per infortunio, in ragione dell'attualmente riscontrate patologie “Discopatia degenerativa plurilivello cervico dorso lombare con Focalità erniaria L4-L5, L5-Sl in discopatia degenerativa e sofferenza pluriradicolare in L5-Sl ed in C5-C6 bilateralmente di tipo cronico di grado discreto" e “Tendinopatia degenerativa di grado avanzato della cuffia dei rotatori e artrosi acromion claveare bilaterale con limitazione funzionale” di origine professionale, determinanti un danno biologico rispettivamente del 12% e 8%, con la determinazione un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al
18% con decorrenza dalla data della domanda del 13 ottobre 2021, e ha perciò diritto di percepire da tale data, nella misura e con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in rendita;
- condanna, perciò, l' alla costituzione della rendita rapportata ad un danno CP_2
biologico complessivo del 18%, con decorrenza di legge dal 13 ottobre 2021, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l.
n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le medesime patologie;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_2
che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 9 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 512 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giovanni Pruneddu e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso introduttivo trasmesso per via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e dall'avvocato Paolo CP_1
Spiga in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2023, ha esposto Parte_1 di aver prestato dal 1991 a tutt'oggi, la propria attività lavorativa in qualità di operaio agricolo dapprima presso l'azienda familiare e, successivamente, presso la propria azienda agricola.
Ha esposto, altresì, che l' aveva già riconosciuto in capo al ricorrente un danno CP_1
pagina 1 di 5 biologico del 7% per “sofferenza pluriradicolare in L5-Sl ed in C5-C6 bilateralmente di tipo cronico di grado discreto” e un danno biologico pari al 2% per la tecnopatia
“bilaterale entesopatia incipiente a carico del tendine sovraspinato” quantificando il danno complessivo nella misura pari al 9% a partire dalla domanda amministrativa del 13 ottobre 2021.
Ritenendo di aver diritto a una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico, in data 20 ottobre 2022, , aveva proposto, Parte_1
infruttuosamente, opposizione contro il suddetto provvedimento al fine di ottenere la revisione del danno biologico e l'incremento del relativo indennizzo.
L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa per CP_2 infondatezza., attesa l'inesistenza dell'aggravamento preteso.
Chiamato a valutare la sussistenza o meno della maggiore percentuale del danno biologico preteso il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati Persona_1
esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “Discopatia degenerativa plurilivello cervico dorso lombare con Focalità erniaria L4-L5, L5-Sl in discopatia degenerativa e sofferenza pluriradicolare in L5-Sl ed in C5-C6 bilateralmente di tipo cronico di grado discreto" e da “Tendinopatia degenerativa di grado avanzato della cuffia dei rotatori e artrosi acromion claveare bilaterale con limitazione funzionale” riconducibili a origine professionale come già riconosciuto dall' CP_2
Il perito officiato dal Tribunale ha dichiarato che il ricorrente risulta affetto anche da
“spondilo artrosi lombare con associate ernie discali più importanti in L4L5-Sl con secondaria sofferenza radicolare”.
Inoltre, il Consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “Per la patologia degenerativa delle spalle e della cuffia dei rotatori appare corretto attribuire una percentuale del 6% per ogni articolazione scapolo omerale, con percentuale complessiva del 12%”.
Il CTU ha ulteriormente rilevato per la patologia vertebrale che “Appare corretto nel caso in esame applicare una percentuale ridotta in proporzione alla gravità del quadro clinico rilevato in particolare in assenza di disturbi trofico sensitivi persistenti con percentuale di danno biologico del 8 %”.
Lo stesso Perito officiato dal Tribunale ha ritenuto che “Tali patologie avrebbero determinato quindi un danno biologico permanente complessivamente valutabile in pagina 2 di 5 misura pari al 18 %. (diciotto per cento) secondo il calcolo della semisomma”.
Le argomentate conclusioni dell'Ausiliare sono state fatte oggetto di osservazioni da parte ricorrente che, nello specifico, ha affermato che “Per quanto per la patologia relativa alle spalle. Per quanto riguarda la colonna ritengo, sempre considerata la competenza del CTU, che possa essere giusto l'8% assegnato alla colonna lombare col cod. 213. Tengo però a far presente che il 7% era stato assegnato dall' per la CP_2
colonna cervicolombare col codice 193, come da relazione di visita medica agli atti CP_2
(all.3 ricorso). Pertanto, chiedo al CTU di voler riconsiderare il maggior danno derivante dalla valutazione effettuata in applicazione del cod. 193” (Allegato di parte ricorrente del 23 settembre 2024).
Il consulente tecnico d'ufficio, inviato con ordinanza dell'11 novembre 2024 a dare risposta a tali osservazioni di parte attrice allegate anche alle note del 23 settembre 2024, ha così risposto a tali rilievi “In risposta a tali osservazioni si conferma che, da quanto emerso in base alla documentazione allegata (vedi RMN del 23.08.21) ed alla visita effettuata, trattasi di un quadro di modeste discopatie presenti su vari livelli compatibili con un quadro fisiologico di degenerazione compatibile per età e che non mostra livelli affetti da evidenti segni di conflitto con le radici nervose sia del tratto cervicale che lombare. Per tale motivo seppure l' abbia correttamente utilizzato il codice 193 CP_2 alla luce dell'interessamento della patologia vertebrale del tratto cervicale e lombare con percentuale riconosciuta del 7%, si deve ridurre la percentuale massima prevista in base appunto al quadro clinico e strumentale rilevato”.
Sul punto il perito officiato dal Tribunale ha, pertanto, così concluso “La tabella prevede una valutazione “fino al 25%” ma nel caso specifico appare corretta la valutazione del 8 % per le patologie riscontrate a carico della colonna vertebrale”.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata fatta oggetto di osservazioni anche da parte dell' resistente che ha affermato che “non si condivide appieno il ragionamento del CP_1
CTU peraltro non efficacemente contestabile”.
Alla luce di tali osservazioni l'Ausiliario ha confermato le proprie conclusioni, pertanto, in aderenza alla tesi della parte ricorrente, riscontrando che vi sia una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico afferente alle malattie professionali sofferte dal ricorrente, e che tali tecnopatie, originariamente valutate nella misura del 9%, siano oggi responsabili di un danno biologico quantificabile nella misura complessiva del
18% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 13
pagina 3 di 5 ottobre 2021.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici anche in relazione alle risposte effettuate alle osservazioni delle parti.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al 18%, in ragione dell'incremento percentuale delle patologie già riconosciute e indennizzate dall' con CP_2
decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13 ottobre 2021 e abbia, agli effetti, diritto di percepire il previsto indennizzo in rendita, nella misura e con la decorrenza di legge.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore di CP_2 [...]
del predetto indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico Parte_1
complessivo del 18%, accertato come sopra, con decorrenza di legge dal 13 ottobre 2021,
e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le patologie conglobate.
In aderenza al criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' resistente CP_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come di recente modificato, tenendo conto del valore della causa e della tabella per la materia previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,00 a euro 26.000,00), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' CP_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_2
d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che , già beneficiario di un indennizzo in capitale Parte_1
pagina 4 di 5 pari al 9% per infortunio, in ragione dell'attualmente riscontrate patologie “Discopatia degenerativa plurilivello cervico dorso lombare con Focalità erniaria L4-L5, L5-Sl in discopatia degenerativa e sofferenza pluriradicolare in L5-Sl ed in C5-C6 bilateralmente di tipo cronico di grado discreto" e “Tendinopatia degenerativa di grado avanzato della cuffia dei rotatori e artrosi acromion claveare bilaterale con limitazione funzionale” di origine professionale, determinanti un danno biologico rispettivamente del 12% e 8%, con la determinazione un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al
18% con decorrenza dalla data della domanda del 13 ottobre 2021, e ha perciò diritto di percepire da tale data, nella misura e con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in rendita;
- condanna, perciò, l' alla costituzione della rendita rapportata ad un danno CP_2
biologico complessivo del 18%, con decorrenza di legge dal 13 ottobre 2021, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l.
n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le medesime patologie;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_2
che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 9 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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