Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, iscritta al n. 3063 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a Orastie, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Vetralla (VT), alla Via Palmiro C.F._1
Togliatti n. 25, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Carnevale che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a Bassano in [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, P.zza dei Caduti n. 16, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Luca Mecarini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 28 gennaio e 9 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 settembre 2013 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bassano in Teverina (VT), parte I, n. 2); che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono economicamente indipendenti l'uno dall'altra; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. La casa familiare, sita a Bassano in Teverina (VT), in Via Pietro Ingotto n. 2, di proprietà esclusiva del SI resterà nella disponibilità esclusiva di quest'ul- Parte_2
timo con quanto è in esso contenuto, ad eccezione dei beni mobili, di proprietà esclusiva della SI.r da asportare entro un mese dalla firma del presente ricorso;
Pt_1
2. il SI verserà alla SI.r a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul cc. intestato alla medesima SI.ra Parte_1
ed avente Iban: [...] (Banca Lazio Nord Credito
[...]
Cooperativo S.C.P.A.), a decorrere dal dicembre 2024 e per la durata di mesi 6;
3. i coniugi concordano che i c/c cointestati presso IngDirect ver- Controparte_1
ranno chiusi e i depositi in essi esistenti verranno attribuiti rispettivamente al IG Pt_2
ed alla IG.r . Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in mate- ria di rapporti familiari. Al riguardo, stante la dichiarata autosufficienza economica dei coniugi, ciascuno dedito ad attività lavorativa, la clausola n. 2 deve intendersi come con- tributo una tantum del SI. in favore della moglie e non come assegno di mante- Pt_2
nimento periodico.
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La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al co- mune di Bassano in Teverina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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