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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 897/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 897 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.r., con l'avv. Parte_1
IC AR che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Mancuso CP_1 come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3085/2025, pubblicata in data 13/03/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 6.2.2024, esponeva di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della dal 5.4.2023 al 28.9.2023 e che il rapporto era Parte_1 stato tardivamente regolarizzato dapprima con contratto a termine full time dal 8.6.2023 al 7.6.2025 con la qualifica di apprendista cuoco livello C2 con patto di prova di 60 giorni e poi con analogo contratto per lo svolgimento delle medesime mansioni dal 12.9.2023 al 11.9.2024 con part time verticale di 19 ore e mezza settimanali e previsione di un ulteriore patto di prova di giorni 30. Assumeva di aver sempre osservato l'orario a tempo pieno sino al 28.9.2023, allorquando veniva licenziamento per mancato superamento della prova. Assumeva di essere rimasto creditore delle differenze retributive, dei ratei di
13^ mensilità, dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e del TFR, nonché dell'ulteriore importo dovuto in adempimento dell'accordo sindacale aziendale del 28.7.2023. Dedotta l'illegittimità del patto di prova e del licenziamento, concludeva chiedendo di “
1. Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola di prova e/o la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato in data 28 settembre (o alla diversa data accertata);
2. Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un risarcimento parametro dalle tre o alle 6 mensilità – sulla base della retribuzione di €
1556,59 o comunque al risarcimento di cui all'art. 9 D.Lgs. 23 del 2015 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
3. Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 3477,74, per i titoli di cui alla premessa, o alla diversa somma di giustizia;
con vittoria di spese rivalutazioni e interessi”.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare contestava l'espletamento di attività lavorativa prima della formale assunzione a termine ed evidenziava che il successivo contratto del 12.9.2023 fosse solo una mera modifica contrattuale dell'orario di lavoro. 3
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale accoglieva il ricorso e, ritenuta l'illegittimità del licenziamento, condannava la società resistente al pagamento di € 4.669,77 a titolo di indennità ex art. 3, comma 1, e art. 9 del D.Lgs n. 23/2015 e di € 3.477,74 per differenze retributive, oltre accessori e spese processuali. Rilevava il Tribunale che i testi escussi avevano confermato l'inizio del rapporto nell'aprile 2023, con conseguente illegittimità del rapporto di apprendistato, peraltro privo di piano formativo e di concreta formazione, nonché del patto di prova. Riteneva inoltre spettanti gli importi richiesti a titolo di differenze retributive così come quantificati negli allegati conteggi.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo l'erronea valutazione della prova testimoniale in ordine all'inizio del rapporto prima della formale assunzione e l'erronea statuizione sulla sussistenza di due distinti contratti di assunzione, essendo quello del 12.9.2023 una mera modifica consensuale del precedente contratto del 8.6.2023. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “Accertare e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro del sig. dall'8 giugno 2023 al 28 settembre CP_1
2023 per i motivi esposti. Accertare e dichiarare il corretto e legittimo esercizio del periodo di prova per i motivi esposti. Rigettare il ricorso e tutte le domande ivi contenute perché inammissibile, improcedibile, nullo infondato in fatto ed in diritto, e comunque non provato,
e. In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto, con vittoria delle spese processuali.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame osserva la Corte che il Tribunale ha correttamente valutato le deposizioni testimoniali acquisite. In particolare il teste cuoco del ristorante gestito dalla società appellante, ha Testimone_1 dichiarato: “Mi sembra di ricordare che il ricorrente abbia quindi iniziato a lavorare ad aprile 2023”. Parimenti la teste , all'epoca Testimone_2 dei fatti responsabile di sala, ha riferito che l' “E' venuto a lavorare CP_1 4
verso aprile-maggio 2023 …”. Tali univoche dichiarazioni non sono state smentite dal teste che ha riferito di non ricordare Testimone_3 esattamente in che periodo ha lavorato l limitandosi a precisare che CP_1
“Non mi risulta che il ricorrente abbia lavorato anche per un periodo senza contratto, non conosco la circostanza. Non ho un preciso ricorso di pagamenti fatti dalla società al ricorrente in un periodo in cui non era dipendente con un contratto formale”. Trattasi invero di dichiarazioni generiche relative ai fatti conosciuti dal teste in qualità di legale della società e non inerenti a circostanze dallo stesso apprese direttamente per aver assistito ai fatti riferiti.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto dimostrato l'inizio del rapporto di lavoro nell'aprile 2023.
Quanto al secondo motivo di gravame, in via preliminare ed assorbente osserva la Corte che, una volta superato il primo periodo di prova di 60 giorni apposto al contratto del 8.6.2023, del tutto illegittima è l'apposizione di un ulteriore periodo di prova per l'espletamento delle medesime mansioni, sia se tale apposizione sia avvenuta mediante la stipula di un nuovo e successivo contratto, sia qualora si tratti di una mera modifica consensuale in corso di rapporto.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'appello; 5
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.800,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR NT DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 897/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 897 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.r., con l'avv. Parte_1
IC AR che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Mancuso CP_1 come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3085/2025, pubblicata in data 13/03/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 6.2.2024, esponeva di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della dal 5.4.2023 al 28.9.2023 e che il rapporto era Parte_1 stato tardivamente regolarizzato dapprima con contratto a termine full time dal 8.6.2023 al 7.6.2025 con la qualifica di apprendista cuoco livello C2 con patto di prova di 60 giorni e poi con analogo contratto per lo svolgimento delle medesime mansioni dal 12.9.2023 al 11.9.2024 con part time verticale di 19 ore e mezza settimanali e previsione di un ulteriore patto di prova di giorni 30. Assumeva di aver sempre osservato l'orario a tempo pieno sino al 28.9.2023, allorquando veniva licenziamento per mancato superamento della prova. Assumeva di essere rimasto creditore delle differenze retributive, dei ratei di
13^ mensilità, dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e del TFR, nonché dell'ulteriore importo dovuto in adempimento dell'accordo sindacale aziendale del 28.7.2023. Dedotta l'illegittimità del patto di prova e del licenziamento, concludeva chiedendo di “
1. Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola di prova e/o la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato in data 28 settembre (o alla diversa data accertata);
2. Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un risarcimento parametro dalle tre o alle 6 mensilità – sulla base della retribuzione di €
1556,59 o comunque al risarcimento di cui all'art. 9 D.Lgs. 23 del 2015 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
3. Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 3477,74, per i titoli di cui alla premessa, o alla diversa somma di giustizia;
con vittoria di spese rivalutazioni e interessi”.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare contestava l'espletamento di attività lavorativa prima della formale assunzione a termine ed evidenziava che il successivo contratto del 12.9.2023 fosse solo una mera modifica contrattuale dell'orario di lavoro. 3
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale accoglieva il ricorso e, ritenuta l'illegittimità del licenziamento, condannava la società resistente al pagamento di € 4.669,77 a titolo di indennità ex art. 3, comma 1, e art. 9 del D.Lgs n. 23/2015 e di € 3.477,74 per differenze retributive, oltre accessori e spese processuali. Rilevava il Tribunale che i testi escussi avevano confermato l'inizio del rapporto nell'aprile 2023, con conseguente illegittimità del rapporto di apprendistato, peraltro privo di piano formativo e di concreta formazione, nonché del patto di prova. Riteneva inoltre spettanti gli importi richiesti a titolo di differenze retributive così come quantificati negli allegati conteggi.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo l'erronea valutazione della prova testimoniale in ordine all'inizio del rapporto prima della formale assunzione e l'erronea statuizione sulla sussistenza di due distinti contratti di assunzione, essendo quello del 12.9.2023 una mera modifica consensuale del precedente contratto del 8.6.2023. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “Accertare e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro del sig. dall'8 giugno 2023 al 28 settembre CP_1
2023 per i motivi esposti. Accertare e dichiarare il corretto e legittimo esercizio del periodo di prova per i motivi esposti. Rigettare il ricorso e tutte le domande ivi contenute perché inammissibile, improcedibile, nullo infondato in fatto ed in diritto, e comunque non provato,
e. In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto, con vittoria delle spese processuali.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame osserva la Corte che il Tribunale ha correttamente valutato le deposizioni testimoniali acquisite. In particolare il teste cuoco del ristorante gestito dalla società appellante, ha Testimone_1 dichiarato: “Mi sembra di ricordare che il ricorrente abbia quindi iniziato a lavorare ad aprile 2023”. Parimenti la teste , all'epoca Testimone_2 dei fatti responsabile di sala, ha riferito che l' “E' venuto a lavorare CP_1 4
verso aprile-maggio 2023 …”. Tali univoche dichiarazioni non sono state smentite dal teste che ha riferito di non ricordare Testimone_3 esattamente in che periodo ha lavorato l limitandosi a precisare che CP_1
“Non mi risulta che il ricorrente abbia lavorato anche per un periodo senza contratto, non conosco la circostanza. Non ho un preciso ricorso di pagamenti fatti dalla società al ricorrente in un periodo in cui non era dipendente con un contratto formale”. Trattasi invero di dichiarazioni generiche relative ai fatti conosciuti dal teste in qualità di legale della società e non inerenti a circostanze dallo stesso apprese direttamente per aver assistito ai fatti riferiti.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto dimostrato l'inizio del rapporto di lavoro nell'aprile 2023.
Quanto al secondo motivo di gravame, in via preliminare ed assorbente osserva la Corte che, una volta superato il primo periodo di prova di 60 giorni apposto al contratto del 8.6.2023, del tutto illegittima è l'apposizione di un ulteriore periodo di prova per l'espletamento delle medesime mansioni, sia se tale apposizione sia avvenuta mediante la stipula di un nuovo e successivo contratto, sia qualora si tratti di una mera modifica consensuale in corso di rapporto.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'appello; 5
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.800,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR NT DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI