CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1985/2021
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle Parte_1 C.F._1 liti allegata all'atto di appello, unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Gennaro Somma
(C.F. n. ) e Maria Giovanna Donnarumma (C.F. n. C.F._2 C.F._3
), presso lo studio dei quali sito in Gragnano (NA), alla via Roma, n. 85, elettivamente
[...]
domicilia;
Appellante principale
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, in forza di procura _1 C.F._4 alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Stanislao De Liguori (C. F. n. , presso il cui studio, C.F._5
sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Mazzini, 18, elettivamente domicilia;
Appellato – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione
Civile, n. 562/2021, pubblicata in data 8.3.2021 e notificata a mezzo pec in data 30.3.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
1 Con atto di citazione notificato in data 27.2.2019, conveniva in giudizio, _1
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e deduceva: Parte_1
-di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 9.10.1993, optando per il regime di comunione legale dei beni;
- che, in data 4.5.2011, con atto pubblico, i coniugi adottavano il diverso regime patrimoniale della separazione dei beni, restando tuttavia titolari di un conto corrente cointestato, acceso anni prima presso la;
CP_2
-che, in data 24.5.2016, esso attore, nel transigere una controversia lavorativa insorta con la società Scarselli di sottoscriveva verbale di conciliazione, con CP_3 Persona_1
cui era a lui riconosciuta, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma di €
102.000,00, (di cui € 50.000,00, corrisposti a mezzo assegni;
€ 50.000,00, corrisposti a mezzo cambiali e € 2.000,00, corrisposti in contanti), progressivamente versata dall' sul CP_1
conto corrente cointestato;
-che, a seguito di una crisi coniugale poi sfociata in un giudizio di separazione giudiziale (R.g.
n. 6415/2017, pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata), in data 28.9.2017, la prelevava dal conto corrente cointestato col marito e all'insaputa di quest'ultimo la Pt_1
somma di € 76.500,00;
- che l'operazione bancaria posta in essere dalla – di cui esso attore veniva a Pt_1 conoscenza soltanto a seguito della comunicazione degli estratti conto effettuata dall'istituto di credito – era illegittima, sia perché le somme, sebbene di titolarità esclusiva dell'attore, erano state prelevate senza il suo consenso, sia perché, quand'anche si fosse ritenuta sussistente una presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto, l'importo prelevato era superiore alla quota del 50% di spettanza della convenuta.
Tanto dedotto, concludeva chiedendo di: _1
“1) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva della somma di € 102.000,00 (centomila/00) in favore del SI. per le causali di cui in premessa;
_1
2) condannare la SI.ra alla immediata restituzione della somma Parte_1
illegittimamente prelevata, pari ad € 76.500,00, oltre interessi legali, avendo la stessa utilizzato la detta somma per fini diversi dalle obbligazioni previste ex art. 186 c.c.;
3) in subordine, condannare la SI.ra alla restituzione delle somme prelevate in Parte_1
eccedenza, anche a fronte della disponibilità economica presente sul conto corrente cointestato;
2 4) condannare ancora la SI.ra , al pagamento delle spese e competenze di lite Parte_1
del presente giudizio, oltre rimb. forf., Iva e CPA con attribuzione al procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, nel resistere alle Parte_1
avverse pretese, deduceva che:
- le parti erano cointestatarie di un conto corrente presso la , sul quale entrambi i CP_2
coniugi accreditavano i propri stipendi e che, alla data dell'1.1.2011, presentava un saldo di €
66.930,30;
-in data 19.4.2011, l' aveva acquistato un'unità immobiliare, con annessa CP_1
autorimessa, sita in Pordenone, alla via Monfalcone, n. 5, per uso strettamente personale e non familiare, utilizzando, tuttavia, per il pagamento del relativo prezzo, in data 18.2.2011, la somma di € 60.000,00, corrisposta a mezzo n. 3 assegni bancari, emessi in favore di tal
, prelevata dal conto corrente cointestato con la , nonché l'ulteriore Persona_2 Pt_1
somma di € 60.000,00, ricevuta in forza del contratto di mutuo fondiario dell'importo di €
80.000,00, sottoscritto in data 18.5.2011 da entrambi i coniugi con l'istituto di credito
RC NK LC;
-inoltre, l' aveva disposto di ulteriori somme presenti sul conto corrente cointestato CP_1
per esigenze esclusivamente personali, con conseguente diritto di essa convenuta alla restituzione delle stesse nella misura del 50%. In particolare:
a) aveva prelevato, per spese relative all'immobile sito in Pordenone e di sua esclusiva proprietà, l'importo di € 12.747,88, di cui € 7.500,00, a mezzo assegno bancario intestato al
Notaio , per le spese del rogito notarile;
€ 2.433,00, a mezzo n. 2 assegni intestati Persona_3 alla società “L'Impiantistica di AN AL e C.”, a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti;
€ 1.814,88, a mezzo assegno intestato alla IBISCUS Mobili, per acquisto arredi;
€ 1.000,00 con assegno intestato alla Immobiliare City, per la svolta attività
d'intermediazione;
b) nei mesi di aprile e maggio 2011 aveva effettuato, in favore delle società Controparte_4
e bonifici del complessivo importo di € Controparte_5 CP_6 Controparte_7
3.133,23, per spese relative all'immobile sito in Pordenone;
c) nell'anno 2014 aveva acquistato dall'Automercato Stabia s.r.l. l'autovettura Renault Clio, targata ET017LZ, al prezzo complessivo di € 13.599,00, corrisposto a mezzo n. 4 assegni, emessi anch'essi dal conto corrente comune, sebbene il veicolo fosse di esclusiva proprietà
3 dell' ; CP_1
d)nel maggio 2014, inoltre, aveva sottoscritto con la compagnia assicurativa
[...]
una polizza a lui esclusivamente intestata, versando, per il pagamento del CP_8 relativo premio, la somma di € 30.160,00 prelevata dal conto corrente comune;
, all'insaputa della , l' possedeva ed utilizzava per scopi CP_9 Pt_1 CP_1
esclusivamente personali una carta di credito collegata al conto comune, dal quale risultava essere stata prelevata l'ulteriore somma di € 18.956,22;
-già prima della sottoscrizione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pordenone, i coniugi avevano modificato il proprio regime patrimoniale, adottando il diverso regime della separazione dei beni;
-pertanto, tenuto conto delle somme prelevate dall' dal conto corrente cointestato e CP_1
dallo stesso utilizzate per scopi esclusivamente personali, oltre che delle somme di cui al contratto di mutuo, sottoscritto ed onorato da entrambi i coniugi ma utilizzate anch'esse esclusivamente dall' , la era creditrice nei confronti dell'attore dell'importo di CP_1 Pt_1
€ 109.298,16, pari al 50% delle somme dallo stesso prelevate;
-d'altro canto, l'importo di € 102.000,00, versato dall' sul corrente cointestato, non CP_1
poteva ritenersi di sua esclusiva titolarità, perché, sebbene accreditato soltanto in data
24.5.2016, era stato a lui riconosciuto a titolo di differenze retributive per prestazioni lavorative rese nel periodo in cui tra i coniugi vigeva il regime della comunione dei beni;
-così ricostruiti i fatti di causa, del tutto legittimo era il prelievo effettuato dalla , a Pt_1
seguito della separazione con il coniuge, in quanto esattamente pari al 50% di quanto depositato.
Tanto dedotto, la convenuta concludeva chiedendo:
“ In via principale e nel merito:
- rigettare la domanda così come proposta dal sig. , in quanto totalmente _1
infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale, nel merito:
a) accertare e dichiarare che la somma di € 102.000,00, quali differenze retributive maturate dall' durante il periodo in cui i coniugi erano in comunione dei beni, rientra a far CP_1 parte della comunione del residuo e, per l'effetto, dichiarare che l'importo € 51.000,00 è di proprietà della sig.ra ; Parte_1
b) accertare e dichiarare che la somma di € 80.000, erogata in virtù del mutuo contratto con la
4 RC NK LC, è stata utilizzata in via esclusiva dal sig. e, per l'effetto, CP_1 condannare l'attore alla restituzione dell'importo di € 40.000,00, pari al 50% del totale, in favore della sig.ra ; Pt_1
c) accertare e dichiarare che la somma complessiva di € 138.596,33 prelevata dal conto corrente comune è stata utilizzata dall' per fini diversi dalle obbligazioni ex art. 186 CP_1
c.c. e per l'effetto condannare l'attore alla restituzione in favore della convenuta della somma di € 69.298,16, pari al 50% del totale, oltre interessi.
In via subordinata: in caso di accoglimento delle doglianze di parte attrice, addurre in compensazione le somme dovute, stante l'omogeneità, la liquidità e l'esigibilità dei crediti reciprocamente vantati;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e
CPA.
Il Tribunale, disposto – con esito negativo – l'esperimento del tentativo di mediazione;
concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; in assenza di istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 563/2021, depositata in data 8.3.2021, con la quale così statuiva:
“1) Accoglie in parte la domanda attorea ed in parte la domanda riconvenzionale e, per
l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 _1
di € 35.859,56, oltre interessi legali codicistici dal 27.2.2019 al soddisfo;
2) AN al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 _1
relative al presente giudizio, che si liquidano, nella misura del 50 %, in € 15,00 per spese vive ed € 4.275,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
3) Compensa per il restante 50 % le spese di lite tra le parti”.
Il giudice di primo grado riteneva fondata la domanda principale dell'attore, CP_1
, volta ad accertare la titolarità esclusiva in capo a quest'ultimo della somma di €
[...]
102.000,00, accreditata progressivamente sul conto corrente n. 4067760, cointestato ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- l'azione diretta a far valere la proprietà esclusiva delle somme presenti sul conto corrente può essere qualificata come un'azione di rivendica della proprietà di un bene mobile (nel caso di specie, il denaro), con la conseguenza che, come nell'ipotesi in cui venga proposta azione di rivendica, la presunzione di contitolarità delle somme presenti su conto corrente cointestato non è insuperabile, ma determina un'inversione dell'onere probatorio, gravando
5 su colui che voglia dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato l'onere di provare, anche a mezzo presunzioni, che le somme sono state immesse sul conto cointestato solo da uno dei contitolari;
che le somme provengono da un conto personale;
che le somme immesse sono di esclusiva titolarità di chi le ha versate;
- in sostanza, dunque, l'art. 1854 c.c. stabilisce una presunzione di solidarietà attiva dei cointestatari di un conto corrente bancario in ordine all'oggetto del contratto, salva la prova contraria di una diversa situazione giuridica rispetto alla cointestazione stessa;
-nel caso di specie, l'attore aveva provato – ed invero la circostanza non era stata oggetto di contestazione – che, alla data del 28.9.2017 (data in cui la convenuta provvedeva a bonificare in suo favore, dal conto cointestato, la somma di € 76.500,00), sul conto corrente cointestato era in giacenza la somma di € 102.000,00, progressivamente accreditata (€ 52,000,00 in data
24.5.2016 e € 50.000,00 in data 29.3.2017) a seguito della sottoscrizione di un verbale di conciliazione relativo ad una controversia lavorativa instaurata dall' con la società CP_1
, avente ad oggetto differenze retributive, sicchè il _10 predetto importo di € 102.000,00 era di esclusiva pertinenza dell'attore;
- l'esclusiva titolarità in capo all'attore della predetta somma di € 102.000,00 poteva essere desunta anche dalla circostanza per cui, ben prima dell'accredito di detta somma sul conto cointestato, i coniugi, in data 4.5.2011, avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni e, comunque, alla data del 28.9.2017 (data in cui la convenuta provvedeva a bonificare in suo favore dal conto cointestato con l' la somma di € CP_1
76.500,00), la pronuncia di separazione giudiziale non era ancora intervenuta;
-pertanto, accertata l'esclusiva titolarità in capo all' della somma di € 102.000,00, CP_1
presente sul conto corrente cointestato alla data del 28.9.2017 (data in cui la convenuta provvedeva a bonificare in suo favore, dal conto cointestato, la somma di 76.500,00), ne conseguiva il diritto dell'attore alla restituzione in suo favore, da parte della convenuta, della somma di € 76.500,00, pari a quella prelevata dalla convenuta.
Il giudice di primo grado riteneva fondata, nei limiti di seguito precisati, anche la domanda riconvenzionale della convenuta, la quale aveva dedotto che l' aveva utilizzato, per CP_1
finalità esclusive, somme di danaro presenti sul conto cointestato (e, quindi, in contitolarità con essa convenuta), rispetto alle quali essa convenuta sarebbe stata titolare della proprietà nei limiti del 50%, sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- l'attore aveva emesso, traendoli sul conto corrente cointestato, n. 3 assegni bancari, a sua
6 firma, per l'importo complessivo di € 60.000,00, in favore di , per l'acquisto Persona_2
di due unità immobiliari, site in Pordenone, alla via Monfalcone, n. 5, intestate al solo e per il cui acquisto i coniugi avevano sottoscritto anche un mutuo fondiario ad CP_1
entrambi intestato: ne discendeva, quindi, che non vi era alcun dubbio in ordine alla titolarità, in capo alla , della metà della predetta somma prelevata dal conto cointestato, metà Pt_1 pari a € 30.000,00;
- risultava, altresì, dagli atti di causa che l'attore aveva emesso, a sua firma di traenza, ulteriori assegni sul medesimo conto cointestato, per l'importo complessivo di € 12.747,88, per il pagamento di spese concernenti le due unità immobiliari site in Pordenone ed intestate al solo : ne discendeva che nessun dubbio sussisteva in ordine alla titolarità in capo CP_1 alla della metà di detta somma prelevata dal conto cointestato, metà pari a € 6.373,94; Pt_1
- infine, era documentalmente provato che erano stati emessi ulteriori n. 2 assegni bancari, a firma della convenuta, dell'importo complessivo di € 8.533,00, tratti sul conto cointestato, in favore dell'Automercato Stabia s.r.l., per l'acquisto di un autoveicolo intestato al solo
: ne discendeva, dunque, che alcun dubbio sussisteva in ordine alla titolarità in capo CP_1 alla della metà di detta somma prelevata dal conto cointestato, metà pari a € 4.266,50. Pt_1
Il Tribunale rigettava, invece, nel resto la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, volta ad ottenere la condanna dell'attore alla restituzione, nella misura del 50%, delle seguenti somme:
a) € 30.160,00, di cui all'assegno bancario del 4.5.2015, a firma di traenza della stessa
, in quanto non vi era alcuna prova che il predetto assegno fosse stato emesso per la Pt_1 stipula di una polizza assicurativa intestata esclusivamente all' , per cui non era CP_1
congruente la deduzione secondo cui la somma era stata utilizzata nell'esclusivo interesse dell'attore;
b) € 18.956,22, pari agli importi asseritamente spesi dall'attore per scopi esclusivamente personali attraverso utilizzo di carta di credito, collegata al conto cointestato, perché anche questa deduzione era rimasta del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio.
In conclusione, il Tribunale:
-in accoglimento della domanda principale di rivendica dell'attore, dichiarava l'attore esclusivo titolare della somma, già versata su conto corrente cointestato, di € 102.000,00, con conseguente diritto alla restituzione in suo favore, da parte della convenuta, della somma di €
76.000,00, prelevata dalla medesima convenuta, con bonifico effettuato in proprio favore in
7 data 28.9.2017;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta Parte_1 dichiarava la convenuta creditrice nei confronti dell'attore della somma di € 40.644,44 (€
30.000,00+€ 6.373,94+€ 4.266,50=€ 40.644,44);
- pertanto, applicando una compensazione tra le reciproche poste creditorie, l' CP_1
risultava creditore nei confronti della della minor somma di € 35.859,56 (€ 76.500,00 Pt_1
- € 40.644,44=€ 35.859,56), con obbligo della di restituzione, in favore dell' , Pt_1 CP_1
della predetta somma di € 35.859,56, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione (27.2.2019), fino all'effettivo soddisfo;
-in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e dell'accoglimento, seppur parziale, della domanda riconvenzionale, le spese di lite dovevano essere poste a carico della convenuta nella misura del 50%, disponendone la compensazione per il restante 50%.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 562/2021, depositata in data 8.3.2021, notificata in data 30.3.2021, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notificato a mezzo pec, in Parte_1 data 28.4.2021, ad , con cui ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia _1
esecutiva della sentenza di primo grado ed in parziale riforma della stessa, di:
“1) Ammettere la prova per testi e l'interrogatorio formale così come articolati nelle memorie ex art. 183 comma 6° nn. 2 e 3, nonché acquisire il verbale stenotipico relativo all'udienza penale celebrata il 21/02/2021;
2) Rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto;
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale Accertare e Dichiarare che la somma di €
80.000,00 erogata in virtù del mutuo contratto con la RC NK LC, è stata utilizzata in via esclusiva dal sig. e, per l'effetto, condannare l'attore alla restituzione in favore CP_1 della sig.ra dell'importo di € 40.000,00, pari al 50% del totale;
Pt_1
4) Accertare e Dichiarare che la somma complessiva di € 138.596,33, prelevata dal conto corrente comune, è stata utilizzata dall' per fini diversi dalle obbligazioni ex art. 186 CP_1
c.c. e per l'effetto condannarlo alla restituzione in favore della appellante della somma di €
69.298,16, pari al 50% del totale, oltre interessi;
5) In via subordinata, condannare la unicamente alla restituzione della somma di € Pt_1
25.352,54;
6) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
8 Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che, in via _1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla , dichiarava quest'ultima creditrice nei suoi confronti Pt_1
della somma di € 40.644,44 e, conseguentemente, per effetto di compensazione tra le reciproche poste creditorie, dichiarava esso appellante incidentale creditore, nei confronti della , della minor somma pari ad € 35.859,56, con obbligo della di Pt_1 Pt_1 restituzione, in suo favore, della predetta somma;
con l'appello incidentale si voleva evidenziare che le somme rispetto alle quali si presumeva la contitolarità delle parti erano state erroneamente determinate e/o incomplete nelle rispettive poste creditore/debitorie.
L così concludeva: CP_1
“1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 562/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Angelo Scarpati, per le motivazioni suddette;
2) Accertare e dichiarare la natura personale e la conseguente esclusiva titolarità dell'importo di € 102.000,00 dal SI. in virtù del verbale conciliativo di _1 lavoro e di conseguenza dichiarare l'inadeguatezza di qualsiasi pretesa avanzata in merito dall'appellante.
3) ANre la sig.ra alla restituzione della somma complessiva di € Parte_1
76.500,00 (settantamilacinquecento/00) illegittimamente prelevata dalla sig.ra prima Pt_1
della separazione dei coniugi;
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce i rapporti di credito/debito in essere tra le parti alla luce delle varie voci di spese in essere tra le parti;
5)In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale.
C.1. Con un primo motivo di appello, l'appellante principale, si è doluta Parte_1
9 dell'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla domanda riconvenzionale da essa proposta nelle conclusioni sub lettera B) della comparsa di risposta depositata in primo grado, con cui aveva chiesto di “Accertare e dichiarare che la somma di € 80.000,00, erogata in virtù del mutuo contratto dalle parti con la RC NK LC, è stata utilizzata in via esclusiva dal sig. e, per l'effetto, condannare l'attore alla restituzione dell'importo CP_1 di € 40.000,00, pari al 50% del totale, in favore della sig.ra ”. Pt_1
L'appellante principale ha dedotto che il giudice di primo grado, nel ricostruire i rapporti di debito/credito tra gli ex coniugi e nel riconoscere il diritto della alla restituzione del Pt_1
50% delle somme impiegate dall' per l'acquisto della casa in Pordenone, aveva CP_1
omesso di valutare che parte della provvista per l'acquisto dell'immobile era derivata anche dal mutuo contratto da entrambi i coniugi con la banca RC LC di € 80.000,00; pertanto, se avesse valutato anche il mutuo di € 80.000,00, contratto unitamente dai due coniugi, ma poi utilizzato dal solo per l'acquisto dell'immobile sito in Pordenone, sicuramente CP_1
avrebbe ritenuto che il 50% di dette somme avrebbe dovuto essere restituito alla . Pt_1
L'appellante principale ha evidenziato che la domanda, oltre ad essere stata provata documentalmente con la produzione del contratto di mutuo, non era stata mai cointestata dalla controparte e, del resto, il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale di essa appellante principale relativamente alla somma di € 60.000,00, prelevata dal conto cointestato a mezzo emissione di assegni bancari a firma dell' ed utilizzata proprio per l'acquisto CP_1
del medesimo immobile.
Il primo motivo di appello principale è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Risulta in atti il contratto di mutuo del 18.11.2011, concluso da , in proprio e _1
quale procuratore speciale di quali mutuatari, e la RC NK LC, quale Parte_1 mutuante, in forza del quale la banca concedeva ai mutuatari la somma di € 80.000,00, a titolo di mutuo ipotecario, con la precisazione che detta somma, al netto dell'imposta sostitutiva, delle spese di perfezionamento pratica e dei premi assicurativi, era versata a mezzo due assegni circolari non trasferibili, uno dell'importo di € 60.000,00 ed un altro dell'importo di €
18.643,20, quest'ultimo intestato, come richiesto dai mutuatari, ad . _1
La nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado deduceva che le Pt_1
somme derivanti dal mutuo, stipulato da entrambi i coniugi, erano state utilizzate in via esclusiva dall' , in parte, mediante il versamento della somma di € 60.000,00 per il CP_1 saldo del prezzo dell'immobile sito in Pordenone, intestato al solo , e, per la parte CP_1
10 residua, incassando in via esclusiva la somma di € 18.643,20; precisava, altresì, che le rate di mutuo erano state sempre pagate con prelievi dal conto corrente comune e, all'attualità, versate anche dalla nella misura del 50%. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare Pt_1 che la somma di € 80.000,00 erogata in forza del mutuo era stato utilizzato in via esclusiva dall' e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo alla restituzione in favore della CP_1
della somma di € 40.000,00, pari al 50% del totale, oltre interessi. Pt_1
Effettivamente su detta domanda il giudice di primo grado non si pronunciava, onde essa deve essere esaminata in questa sede.
L nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in primo grado, non CP_1 prendeva specifica posizione in ordine alle allegazioni della sull'utilizzazione, da Pt_1
parte del medesimo , delle somme di danaro erogate dalla banca a titolo di mutuo;
CP_1
solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., deduceva che il mutuo, sottoscritto da lui e dalla moglie, era finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Pordenone;
che essi si erano determinati di comune accordo ad acquistare il predetto immobile, per trasferire lì la residenza del nucleo familiare, al fine di assicurare al figlio un futuro migliore, e che l'intestazione dell'immobile al solo era stata determinata dalla sola finalità di godere CP_1
delle agevolazioni fiscali.
Per stessa ammissione dell' , pertanto, è un dato acquisito al giudizio che le somme di CP_1
danaro derivanti dal contratto di mutuo, pari a € 78.643,20, al netto di imposta sostitutiva, spese di perfezionamento della pratica e premi assicurativi, siano state utilizzate per l'acquisto dell'immobile sito a Pordenone, intestato al solo , e di esclusiva proprietà di CP_1 quest'ultimo, come affermato nella sentenza impugnata dal primo giudice, che, proprio sul presupposto della proprietà esclusiva del predetto immobile in capo all , accertava - CP_1
con statuizione divenuta irrevocabile, come si vedrà anche in sede di esame dell'appello incidentale - l'obbligo dell' di restituire alla la somma di € 30.000,00, pari al CP_1 Pt_1
50% dell'importo di € 60.000,00 prelevato dall' dal conto cointestato, a mezzo CP_1
l'emissione di tre assegni bancari, per il pagamento di parte del prezzo di detto immobile.
L , al fine di contestare la fondatezza delle domande riconvenzionali della , CP_1 Pt_1
volte a chiedere la restituzione della metà delle somme prelevate dal conto cointestato nonché della metà delle somme derivanti dal contratto di mutuo sottoscritto da entrambi i coniugi ed utilizzate per l'acquisto dell'immobile in Pordenone, deduceva nel giudizio di primo grado che l'immobile era stato acquistato per esigenze familiari, ma il primo giudice valorizzava la
11 circostanza che l'immobile sito in Pordenone era di proprietà esclusiva dell' e per CP_1 tale motivo accertava il diritto della alla restituzione della metà della somma di € Pt_1
60.000,00 prelevata dall' dal conto cointestato per il pagamento di una parte del CP_1
prezzo del predetto immobile e tale statuizione è divenuta irrevocabile (vedi, infra, appello incidentale).
L anche nel giudizio di appello, al fine di contestare la fondatezza del primo motivo CP_1
di appello principale, ha dedotto che l'immobile sito in Pordenone era stato acquistato per esigenze familiari, ma è, ormai, coperta da giudicato la questione per cui l'immobile sito a
Pordenone è di proprietà esclusiva dell' (vedi infra appello incidentale), con la CP_1
conseguenza che la ha diritto alla restituzione della metà delle somme di proprietà Pt_1 comune, sua e dell' , utilizzate da quest'ultimo per l'acquisto dell'immobile in CP_1
Pordenone.
In ogni caso, non risulta la prova, che era carico dell' , che il bene immobile sito a CP_1
Pordenone fosse stata acquistato per esigenze familiari. Ed invero, l' , nella memoria CP_1
ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc, depositata nel giudizio di primo grado, chiedeva, in via istruttoria, disporsi, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione della domanda di mobilitazione volontaria presentata dalla all' sita Pt_1 Parte_2
in Pordenone, nonché ammettersi prova testimoniale sui capitoli volti a provare che l'acquisto dell'immobile di Pordenone era avvenuto di comune accordo dei coniugi e nasceva dall'intenzione dei coniugi di trasferire lì la residenza familiare;
tuttavia, le predette istanze istruttorie, rigettate implicitamente con ordinanza del 10.9.2020, con la quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, non erano reiterate dall' nelle note CP_1 depositate in data 10.12.2020, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2020, nel giudizio di primo grado, onde devono ritenersi abbandonate per rinuncia e non sono più riproponibili in grado di appello (cass. civ., 4.4.2022, n. 10767; cass. civ.,
10.11.2021, n. 33103), dove, peraltro, non sono state nemmeno riproposte.
Da quanto precede consegue che, in accoglimento del primo motivo di appello principale, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta da nella comparsa di Parte_1
risposta depositata nel giudizio di primo grado, sub lettera B) delle conclusioni, e, per l'effetto, deve essere dichiarato che la somma erogata in forza del contratto di mutuo, pari a
78.643,20 (al netto dell'imposta sostitutiva, delle spese di perfezionamento pratica e dei premi assicurativi, era versata a mezzo due assegni circolari non trasferibili), è stata utilizzata in via
12 esclusiva dall' , con conseguente obbligo di quest'ultimo alla restituzione in favore CP_1
della della somma di € 39.321,60, pari al 50% del predetto importo di € 78.643,20. Pt_1
C.2. Con il secondo motivo di appello principale, l'appellante ha censurato la sentenza Pt_1 di primo grado, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto provata l'esclusiva titolarità, in capo all' , della somma pari ad € 102.000,00, da lui percepita a seguito CP_1
della sottoscrizione di un verbale di conciliazione di una controversia lavorativa.
L'appellante principale ha dedotto che il primo giudice aveva omesso di considerare che la predetta somma, seppur accreditata quando i coniugi avevano già adottato il diverso regime patrimoniale della separazione dei beni, era stata riconosciuta all' a titolo di CP_1 differenze retributive, relative a prestazioni rese dall' in costanza del regime CP_1
patrimoniale di comunione dei beni;
pertanto, senza dubbio la somma di 102.000,00 rientrava, ex art. 177, lett. b), c.c., nella comunione de residuo, con conseguente diritto della a Pt_1
trattenerne il 50%.
In via gradata, l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado, perché viziata da errore di calcolo, nella parte in cui il Tribunale, sul presupposto della piena ed esclusiva proprietà dell' della somma di € 102.000,00 presente sul conto corrente alla data del CP_1
28.9.2017, aveva erroneamente ritenuto che la somma prelevata dalla , pari ad € Pt_1
76.000,00, ne facesse interamente parte, condannandola, per l'effetto, a restituire l'intero importo. Ed invero, pur aderendo alla tesi adottata dal primo giudice, la sentenza sarebbe comunque errata, in quanto, alla data del 28.9.2017 (data in cui la effettuava il Pt_1 bonifico in suo favore della somma di € 76.500,00 dal conto cointestato), il saldo attivo del conto corrente cointestato, come provato dagli estratti conto in atti, era pari ad € 123.014,05; pertanto, essa appellante principale era legittimata ad utilizzare per scopi propri l'importo di €
10.507,02, pari al 50% della somma eccedente l'importo di € 102.000,00 (€ 123.014,05-€
102.000,00=€ 21.014,05; € 21.014,05: 2= € 10.507,02); ne conseguiva che essa appellante principale andava condannata alla restituzione non dell'intero importo prelevato (€
76.500,00), ma della minor somma di € 65.922,98 (€ 76.500,00 - € 10.507,02= € 65.992,98), da cui andava, poi, detratto quanto dovuto in forza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il secondo motivo di appello principale è fondato.
Ai sensi dell'art. 177, lett. c), c.c., costituiscono oggetto della comunione cosiddetta de residuo
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se, allo scioglimento della comunione,
13 non siano già stati consumati, intendendosi per redditi personali non consumati non soltanto quei redditi ancora sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, ma anche quelli per cui il coniuge non riesca a dimostrare che siano stati utilizzati per esigenze della famiglia o per investimenti già ricompresi nella comunione.
La Corte di Cassazione, occupandosi della perimetrazione della comunione de residuo, con particolare riferimento ai redditi da lavoro, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato il principio secondo cui: “In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal professionista nei confronti del cliente per prestazioni già eseguite e non ancora pagate (cass. civ., 14.6.2023, n. 16993).
Pertanto, rientrano nella comunione de residuo anche i proventi da attività separata del coniuge, qualora, benché non percepiti o neppure esigibili al momento dello scioglimento della comunione, costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale. Ciò che rileva, dunque, non è la situazione giuridica vigente nel momento in cui il credito da lavoro è stato soddisfatto, ma quella esistente allorquando il relativo diritto è venuto ad esistenza, ossia, la prestazione è stata eseguita.
Nella fattispecie in esame, la somma di €102.000,00, sebbene riconosciuta all' CP_1
soltanto in data 24.5.2016, ossia quando i coniugi avevano già da tempo modificato il proprio regime patrimoniale, adottando il diverso regime della separazione dei beni, costituisce il corrispettivo di prestazioni lavorative eseguite dall' in costanza del regime CP_1
patrimoniale di comunione dei beni e, pertanto, non vi è dubbio che rientri anch'essa nella comunione de residuo.
Non coglie nel segno l'eccezione sollevata dall'appellato, secondo cui, nel caso di specie, non si sarebbe ancora concretizzata la comunione de residuo, in quanto essa si realizza solo allo scioglimento della comunione legale, che interviene al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, mentre, nel caso di specie, la sentenza di separazione non era
14 ancora intervenuta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 191 c.c., la separazione personale costituisce soltanto una delle cause che determina lo scioglimento della comunione, unitamente ad altre, quali la dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, l'annullamento per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione giudiziale dei beni, il fallimento di uno dei coniugi o, come nel caso di specie, il mutamento convenzionale del regime patrimoniale.
Per le ragioni suindicate, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la deve Pt_1 essere ritenuta contitolare della somma di € 102.000,00, percepita dall' a titolo di CP_1
differenze retributive.
Ciò posto, non può comunque ritenersi legittimo il prelievo di € 76.500,00 effettuato dalla in data 28.9.2017. Pt_1
Dall'estratto conto del mese di settembre 2019, risulta un saldo finale pari ad € 493,51, a seguito di un prelievo di € 76.500,00, di un ulteriore prelievo di € 20,54, effettuato dalla in data 28.9.2017 e di un ulteriore prelievo dell'importo di € 46.000,00, effettuato Pt_1 dall' in data 29.9.2017; ne consegue che la somma presente sul conto, alla data del CP_1
28.9.2017 (data in cui la effettuava in suo favore il bonifico di € 76.500,00 dal conto Pt_1 cointestato), era pari ad € 123.014,05. Dunque, la , nel prelevare l'importo di € Pt_1
76.500,00 ha, comunque, disposto di una somma eccedente di € 14.992,98 la quota di sua spettanza, pari al 50% del saldo, ossia pari a € 61.507,02 (€ 76.500,00 - €
61.507,02=14.992,98).
Pertanto, dichiarata la contitolarità dell'importo di € 102.000,00, percepita dall' a CP_1
titolo di differenze retributive, avendo la disposto di una somma eccedente la propria Pt_1 quota di spettanza, la stessa deve essere condannata alla restituzione in favore dell' di CP_1
tale eccedenza, pari a € 14.992,98.
C.3. Con il terzo motivo di appello principale, l'appellante ha censurato la sentenza di Pt_1
primo grado, nella parte in cui il giudice, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale da essa proposta in primo grado, aveva ritenuto che parte delle somme utilizzate dall' per l'acquisto di beni personali, dovessero esserle restituite, CP_1
escludendo tuttavia:
- la somma di € 30.160,00, di cui all'assegno bancario del 4.5.2015 a firma della , con Pt_1 cui l' aveva acquistato un prodotto finanziario (assicurazione) di cui aveva incassato i CP_1
15 proventi, versandoli su un conto personale, in quanto il primo giudice aveva ritenuto che non vi fosse prova della riconducibilità del predetto assegno alla polizza assicurativa intestata e, poi, incassata esclusivamente dall'attore. Sul punto, l'appellante ha dedotto che la predetta circostanza non era mai stata contestata dall' e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto CP_1
ritenere provata, ex art. 115 c.p.c.;
-la somma di € 18.956,22, utilizzata dall' per spese di interesse personale, perché il CP_1
primo giudice aveva ritenuto non provato che la somma fosse stata utilizzata esclusivamente dall' per spese d'interesse personale. L'appellante principale ha dedotto, di contro, CP_1
che aveva articolato prova testimoniale proprio a sostegno di quanto sul punto sostenuto (capi
I e J), non ammessa dal Tribunale senza addurre alcuna motivazione, e che la prova di quanto sostenuto poteva trarsi dagli estratti conto, nei quali erano stati ben evidenziati tutti gli esborsi effettuati presso attività commerciali site in Pordenone, ossia nel luogo si cui era sito l'immobile dell' e dove lo stesso prestava la sua attività lavorativa prima del suo CP_1
trasferimento a Castellammare di Stabia.
Il terzo motivo di appello principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
E' principio consolidato quello per cui, nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, è da escludere che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto ( in tal senso, cass. civ., 21.1.2025, n.1493; cass. civ., 14.9.2022, n. 27069).
Premessa, dunque, la piena legittimazione, in capo a ciascuno dei cointestatari, di disporre, anche all'insaputa dell'altro e anche per esigenze personali, delle somme presenti sul conto cointestato, purchè nei limiti della quota di propria spettanza, è indispensabile, al fine di valutare la legittimità dell'operazione bancaria posta in essere dal cointestatario,
l'individuazione della quota di ciascuno di essi, da calcolare con riferimento temporale al momento dell'esecuzione dell'operazione bancaria (prelievo). È il saldo del conto corrente al
16 momento del prelievo, dunque, e non il singolo importo prelevato, il parametro da utilizzare al fine di stabilire se il cointestatario abbia disposto di una somma eccedente la propria quota.
Nella fattispecie in esame, l'appellante principale, si è limitata ad indicare le Parte_1 spese sostenute dall'appellato nel suo esclusivo interesse personale, _1
prelevando il danaro necessario dal conto cointestato, chiedendo la restituzione, nella misura del 50%, delle somme prelevate ed utilizzate dall' per le suddette spese di esclusivo CP_1
interesse personale, senza tuttavia neppure allegare – prima ancora che provare – il saldo esistente sul conto corrente al momento dei prelievi effettuati dall' e, quindi, senza CP_1 allegare, né provare, che l' avesse disposto di una somma superiore alla quota di CP_1
propria spettanza, perchè eccedente la metà del saldo (parziale) esistente sul conto al momento dei prelievi da lui effettuati.
Né il segnalato vuoto assertivo può ritenersi colmato dagli estratti conto depositati nel giudizio di primo grado, atteso che la mera produzione di un documento non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, ma all'attività di produzione documentale si deve accompagnare una corrispondente attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento, il suo significato e la sua rilevanza ai fini della decisione.
D. Esame dell'appello incidentale
Nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente giudizio in data 3.9.2021, l' ha spiegato appello incidentale, formulando un unico motivo CP_1
d'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla , riconosceva Pt_1 quest'ultima creditrice nei suoi confronti dell'importo pari ad € 40.640,44 e, conseguentemente, applicando una compensazione tra le reciproche poste creditorie, dichiarava, a sua volta, l' creditore nei confronti della , della minor somma CP_1 Pt_1
pari ad € 35.859,56. A tale conclusione – ha dedotto l'appellante incidentale – il primo giudice giungeva muovendo dall'erroneo presupposto secondo cui le predette somme, seppur in giacenza sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, erano state utilizzate dall' nel suo esclusivo interesse. CP_1
L'appello incidentale spiegato dall' risulta articolato in sei diverse censure, di seguito CP_1
indicate.
D.1. Il giudice di primo grado aveva erroneamente riconosciuto, in favore della , la Pt_1
17 somma di € 30.000,00, pari al 50% dell'importo di € 60.000,00, da esso corrisposto, CP_1
a mezzo assegni emessi dal conto corrente cointestato, per l'acquisto di una proprietà sita in
Pordenone – e non di due unità immobiliari come erroneamente riportato in sentenza –, e tanto sebbene l'acquisto fosse stato concordato dai coniugi ed effettuato per esigenze familiari, ragion per cui non risultava comprensibile la motivazione per la quale la ne Pt_1
aveva chiesto il rimborso.
D.2 Non risultava comprensibile neanche la richiesta di restituzione dell'importo di €
6.373,94, utilizzato per le spese relative all'immobile in Pordenone, “trattandosi di esborsi eseguiti in virtù del mutuo e rispondendo gli stessi ad esigenze prettamente familiari”.
Le prime due censure, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, perché non colgono –
e, dunque, tanto meno si confrontano con essa – la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha disposto la restituzione del 50% della somma di € 60.000,00, corrisposta dall' , CP_1
a titolo di caparra confirmatoria, per l'acquisto dell'immobile sito in Pordenone, nonché la restituzione del 50% dell'ulteriore somma di € 12.747,88, utilizzata per spese relative alla medesima unità immobiliare, perché, sebbene somme in contitolarità di entrambi, erano state utilizzate dall' per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in Pordenone, a CP_1 lui esclusivamente intestato, e, dunque, di sua proprietà esclusiva. A fronte di ciò, l'appellante incidentale non ha contestato né l'esclusiva titolarità del bene acquistato sito in Pordenone, né di aver utilizzato, per spese relative all'immobile, il denaro presente sul conto corrente cointestato, limitandosi a ribadire quanto già genericamente dedotto in primo grado, ossia che l'unità immobiliare sita in Pordenone era stata acquistata per esigenze familiari, ma tale allegazione è rimasta sfornita di prova.
Come già sopra evidenziato, l' , su cui gravava il relativo onere probatorio, nella CP_1
memoria, ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc, depositata nel giudizio di primo grado, chiedeva, in via istruttoria, disporsi, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione della domanda di mobilitazione volontaria presentata dalla all' sita Pt_1 Parte_2
in Pordenone, nonché ammettersi prova testimoniale, su capitoli volti a provare che l'immobile sito in Pordenone era stato acquistato per esigenze familiari, ma le predette istanze istruttorie, rigettate implicitamente con ordinanza del 10.9.2020, con cui il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, non sono state reiterate dall' nelle note CP_1 depositate in data 10.12.2020, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 dicembre 2020, nel giudizio di primo grado, onde devono ritenersi abbandonate per
18 rinuncia e non sono più riproponibili in grado di appello((cass. civ., 4.4.2022, n. 10767; cass. civ., 10.11.2021, n. 33103), dove, peraltro, non sono state nemmeno riproposte.
D.3. L'appellante incidentale, , ha dedotto che anche l'autovettura Clio, _1
acquistata avvalendosi, per il pagamento del relativo corrispettivo, di denaro presente sul conto corrente cointestato, era stata sempre utilizzata per esigenze familiari, tant'è che egli ne era diventato proprietario soltanto nel mese di luglio 2019, a seguito della presentazione di una denuncia avente ad oggetto la perdita di possesso della stessa, perché impossibilitato ad utilizzarla.
La censura, oltre ad essere inammissibile perché non precisa in che modo il suo accoglimento dovrebbe modificare la decisione del primo giudice, è, in ogni caso infondata, mancando ogni prova sul fatto che l'autovettura fosse stata acquistata e utilizzata per esigenze familiari.
D.4. L ha dedotto che non risultava comprensibile la richiesta della di CP_1 Pt_1 rimborso dell'importo di € 30.160,00, corrisposto in favore della compagnia assicurativa
, a mezzo assegno recante la firma della stessa , per Controparte_8 Pt_1
l'acquisto di una polizza assicurativa contratta dalla stessa in favore di esso . Pt_1 CP_1
D.5 Con riferimento all'importo di €18.956,22, erroneamente addebitato esclusivamente all' , questi ha dedotto che era stato da lui utilizzato nell'interesse esclusivo della CP_1
famiglia e non per esigenze personali.
Le censure di cui ai punti D.4 e D.5 sono inammissibili per carenza d'interesse, avendo il primo giudice rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla , sia nella parte Pt_1
relativa alla richiesta di restituzione, nella misura del 50%, della somma di € 30.000,00, sul presupposto che non vi fosse prova della riconducibilità dell'assegno recante la firma della alla polizza asseritamente intestata esclusivamente all' , sia nella parte Pt_1 CP_1 relativa alla richiesta di restituzione dell'importo di € 18.956,22, utilizzato giusta carta di credito collegata al conto corrente cointestata, perché sfornita di supporto probatorio.
D.6 Infine, l'appellante incidentale, al fine di poter procedere ad un corretto conteggio delle poste creditorie/debitorie in essere tra le parti, ha dedotto:
1) di aver versato sul conto corrente cointestato: nel periodo marzo 2011/maggio 2013,
l'importo di € 3.443,20, ricevuto a titolo di borse di studio;
nel periodo settembre 2012- giugno 2017, l'importo di € 18.430,00, erogato a suo favore dalla , a _11 titolo di contributo per l'acquisto dell'immobile sito in Pordenone e rispetto al quale esso aveva restituito, avvalendosi del proprio conto personale, l'importo di euro 2.138,00; CP_1
19 2) che le parti, dal mese di gennaio 2011 al mese di settembre 2017, avevano sottoscritto due polizze assicurative individuali, per le quali si provvedeva a prelevare dal conto corrente cointestato € 142,00 per esso e € 2022,00 per la e, pertanto, a titolo di CP_1 Pt_1 differenza la avrebbe dovuto restituire all' l'importo di € 5.580,00; Pt_1 CP_1
3) che la , inoltre, aveva prelevato dal conto corrente cointestato, nel periodo giugno Pt_1
2012 - settembre 2017, l'importo di € 11.738,00, per il pagamento della tassazione Imu relativa alle proprietà immobiliari, di cui era comproprietaria unitamente alla famiglia d'origine, nonché, dal mese di gennaio 2016 al mese di settembre 2017, l'ulteriore importo di
€ 12.620,00.
Anche le censure di cui al punto D.6 sono inammissibili, sia perché hanno ad oggetto circostanze dedotte tardivamente nel giudizio di primo grado, sia perché sono carenti della parte volitiva.
Ed invero, l' si è limitato ad indicare, da un lato, ulteriori somme da lui versate sul CP_1
conto corrente cointestato – ma la deduzione è tardiva, perché prospettata per la prima volta nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado – e, dall'altro, ulteriori somme prelevate dal medesimo conto dalla – anche queste sono deduzioni tardive, perché Pt_1
prospettate per la prima volta nel giudizio di appello –, senza tuttavia indicare come le stesse dovrebbero incidere sulla rideterminazione delle reciproche poste creditorie e, quindi, sulla riforma della sentenza impugnata.
E. Dall'accoglimento dell'appello principale proposto dalla , nei limiti sopra indicati, e Pt_1 dal rigetto dell'appello incidentale spiegato dall' , consegue che: CP_1
- l' è tenuto alla restituzione in favore della della ulteriore somma di € CP_1 Pt_1
39.321,60 (pari alla metà delle somme di cui al contratto di mutuo utilizzate dall' per CP_1
il bene immobile in Pordenone di sua esclusiva proprietà);
- la è tenuta alla restituzione in favore dell' della minor somma di € Pt_1 CP_1
14.992,98 (in luogo della maggior somma di € 76.500,00, di cui alla sentenza di primo grado);
- resta ferma la sentenza impugnata nella parte in cui accerta l'obbligo dell' di CP_1 restituire alla la somma di € 30.000,00 (pari al 50% dei tre assegni bancari tratti sul Pt_1 conto cointestato ed emessi dall' per il pagamento del prezzo dell'immobile sito in CP_1
Pordenone, di proprietà esclusiva dell' ), nonché la somma di 6.373,94 (pari al 50% CP_1 dell'importo complessivo di due assegni bancari per il pagamento di spese concernenti l'immobile sito in Pordenone, di proprietà esclusiva del ), nonché la somma di € Pt_1
20 4.266,50 (pari al 50% dell'importo di due assegni tratti sul conto cointestato per l'acquisto di un autoveicolo intestato al solo ), per la complessiva somma di € 40.640,44. CP_1
In definitiva, risulta creditrice nei confronti di della Parte_1 _1 complessiva somma di € 79.962,04 (€ 39.321,60 + € 40.640,44=€ 79.962,04), mentre CP_1
risulta ceditore nei confronti di della somma di € 14.992,98.
[...] Parte_1
Applicando la compensazione (cass. civ., 13.8.2015, n. 16800) tra le reciproche poste creditorie, applicata anche dal primo giudice, senza nessuna contestazione sul punto,
[...]
risulta creditrice della somma di € 64.969,06 (€ 79.962,04- € 14.992,98=€ 64.969,06) Pt_1
nei confronti di , che, quindi, deve essere condannato a pagare, in favore di _1
la somma suddetta, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, da Parte_1
individuare nella data di deposito della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado
(31.5.2019), al saldo.
F. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva nella misura del 50% a carico della convenuta – odierna appellante principale –, disponendo la compensazione per la restante metà.
Tenuto conto dell'esito complessivo e finale del giudizio di appello, che ha visto l'appellante principale, vittoriosa in maniera preponderante sull'appellato/appellante Parte_1
incidentale, , le spese del giudizio di primo e secondo grado devono essere _1 compensate per un quinto, ponendo i residui quattro quinti a carico dell'appellato/appellante incidentale.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nel loro ammontare unitario nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore della causa di primo grado, determinato dal decisum), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori intermedi tra i minimi ed i medi per tutte le altre fasi, ove si consideri che il valore della causa di primo grado (€ 64.979,06) è di poco superiore al limite minimo dello scaglione di riferimento.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di
21 riferimento quello da € 26.001,00 a 52.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto nei confronti di , Parte_1 _1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, n. 562/2021, depositata in data 8.3.2021, notificata in data 30.3.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
_1
2) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) dichiarata la contitolarità della somma di € 102.000,00 presente sul conto corrente cointestato a ed alla data del 28.9.2017, accerta il diritto di Parte_1 _1
alla restituzione, da parte di della somma di € 14.992,98; _1 Parte_1
b) accerta che la somma di € 78.643,20, erogata in forza del mutuo contratto da entrambe le parti in causa con la RC NK LC (al netto di imposta sostitutiva, spese di perfezionamento della pratica e premi assicurativi), è stata utilizzata in via esclusiva da e, per l'effetto, accerta il diritto di alla restituzione, da _1 Parte_1 parte di , della somma di € 39.321,60, pari al 50% del totale;
_1
c) ferma la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta il diritto di alla Parte_1 restituzione, da parte di , della somma complessiva di € 40.640,44, _1
operata la compensazione tra le reciproche poste creditorie, AN , _1
appellato/appellante incidentale, a pagare in favore di , appellante principale, Parte_3 la somma di € 64.969,06, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, da
22 individuare nella data di deposito della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado
(31.5.2019), al saldo;
3) AN , appellato/appellante incidentale, a pagare in favore di _1 [...]
, appellante principale, i quattro quinti (4/5) delle spese del giudizio di primo Pt_1
grado, spese che liquida nel loro ammontare unitario (1/1) nella somma di € 9.160,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
dichiara compensato tra le parti il residuo quinto (1/5);
4) AN , appellato/appellante incidentale, a pagare in favore di _1 [...]
, appellante principale, i quattro quinti (4/5) delle spese del presente giudizio di Pt_1
appello, spese che liquida nel loro ammontare unitario (1/1) nella somma di € 777,00 per esborsi e € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e
CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
dichiara compensato tra le parti il residuo quinto (1/5);
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 14.5.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Morrone dott.ssa Maria Casaregola
23