Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1942, n. 96
Versione
5 marzo 1942
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, comma primo, le parole: «delle operazioni concluse», sono sostituite con le seguenti: «dei trasferimenti effettuati col loro intervento».

All'art. 11 e' soppressa la parola «nominative».

L'art. 12 prende posto prima dell'art. 15 ed e' cosi' modificato:

«Art. 14. - Fino a quando l'aliquota massima della imposta complementare progressiva non superera' l'aliquota della imposta sui frutti dei titoli azionari, i contribuenti possono chiedere, nei termini prescritti per le rettifiche o per le nuove dichiarazioni agli effetti dell'imposta complementare, che i frutti dei titoli azionari non siano computati nel reddito complessivo soggetto alla stessa imposta, salva sempre la integrale tassazione di ogni altro reddito accertabile ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1932-X, n. 1261, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1727».

L'art. 13 prende posto dopo l'art. 11 ed e' cosi' modificato:

Art. 12. Non si fa luogo ad accertamento di imposte e tasse in relazione alle azioni al portatore convertite in nominative a mente dell'art. 1, per le quali l'appartenenza, il trasferimento o il reddito non siano stati denunciati alla data di pubblicazione del presente decreto, agli effetti dei tributi che si sarebbero dovuti corrispondere fino alla data stessa.

Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto le azioni fossero intestate al nome di persona diversa dall'effettivo proprietario, l'intestazione al nome di quest'ultimo potra' effettuarsi in esenzione dall'imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 novembre 1941-XX, n. 1014, sempre che il cambiamento di intestazione sia effettuato nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione».

L'art. 14 diventa art. 13.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 5 marzo 1942