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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10618/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 21/10/1969), Cod. Fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARUSO C.F._1
LOREDANA;
(RM), 03/02/1974), Cod. Fisc. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CARUSO LOREDANA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di in data 19.05.2001 tra i Sigg.ri Pt_2 Parte_3
e , atto numero 00340, parte 2, serie A03, anno 2001,
[...] Parte_2 con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla tra- scrizione della emananda sentenza;
b) dare atto che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) dare atto che la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra Parte_1 resterà assegnata alla medesima, che continuerà ad abitarvi con le figlie en- trambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, essendosene il
Sig. già allontanato dopo la separazione ed avendo asportato i Pt_2 propri effetti personali;
d) dare atto che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale Pt_2 Pt_1 contributo per il mantenimento della figlie e , l'importo men- Per_1 Per_2 sile di € 100,00 ciascuna, per un totale di € 200,00 oltre rivalutazione annua- le degli indici ISTAT. Il suddetto importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. e) dare atto che le spese straordinarie per le figlie, come individuate dal Pro- tocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014 che le parti dichiarano di co- noscere, in considerazione dei superiori redditi percepiti dalla Sig.ra Pt_4
[... rispetto al Sig. , verranno corrisposte dal padre nella misura del Pt_2
30% e dalla madre nella misura del 70%, ad eccezione dei costi delle utenze telefoniche mobili di tutto il nucleo familiare, che continueranno ad essere sostenute per intero dal Sig. . Pt_2
f) I Sigg.ri e dichiarano di aver preventivamente regolato Pt_1 Pt_2 ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla
a pretendere uno nei confronti dell'altro.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/05/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10618/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 19/05/2001 tra (ROMA (RM), Pt_2 Parte_1
21/10/1969) e (ROMA (RM), 03/02/1974) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 340, Parte 2, Pt_2
Serie A03, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10618/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 21/10/1969), Cod. Fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARUSO C.F._1
LOREDANA;
(RM), 03/02/1974), Cod. Fisc. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CARUSO LOREDANA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di in data 19.05.2001 tra i Sigg.ri Pt_2 Parte_3
e , atto numero 00340, parte 2, serie A03, anno 2001,
[...] Parte_2 con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla tra- scrizione della emananda sentenza;
b) dare atto che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) dare atto che la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra Parte_1 resterà assegnata alla medesima, che continuerà ad abitarvi con le figlie en- trambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, essendosene il
Sig. già allontanato dopo la separazione ed avendo asportato i Pt_2 propri effetti personali;
d) dare atto che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale Pt_2 Pt_1 contributo per il mantenimento della figlie e , l'importo men- Per_1 Per_2 sile di € 100,00 ciascuna, per un totale di € 200,00 oltre rivalutazione annua- le degli indici ISTAT. Il suddetto importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. e) dare atto che le spese straordinarie per le figlie, come individuate dal Pro- tocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014 che le parti dichiarano di co- noscere, in considerazione dei superiori redditi percepiti dalla Sig.ra Pt_4
[... rispetto al Sig. , verranno corrisposte dal padre nella misura del Pt_2
30% e dalla madre nella misura del 70%, ad eccezione dei costi delle utenze telefoniche mobili di tutto il nucleo familiare, che continueranno ad essere sostenute per intero dal Sig. . Pt_2
f) I Sigg.ri e dichiarano di aver preventivamente regolato Pt_1 Pt_2 ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla
a pretendere uno nei confronti dell'altro.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/05/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10618/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 19/05/2001 tra (ROMA (RM), Pt_2 Parte_1
21/10/1969) e (ROMA (RM), 03/02/1974) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 340, Parte 2, Pt_2
Serie A03, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi