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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3438/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RIMABOSCHI MASSIMILIANO e dell'avv. RAVERA LUCIO;
attrice contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. RIDOLFI ROBERTO e dell'avv. STERN PAOLO;
convenuta
avente ad oggetto: spedizione-trasporto; risarcimento danni per inadempimento.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 03/12/2024
“NEL MERITO
Accertare l'inadempimento dell' agli obblighi assunti Parte_2
verso la unipersonale e meglio descritti in premessa e per tali Parte_1
pagina 1 di 10 ragioni condannarla conseguentemente al pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro 66.352,63 + Euro 111.870,00 + USD Controparte_2
73.680,00 e/o di quella maggiore o minore meglio vista che risulterà dovuta all'esito della causa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali (15%) IVA e
CPA per legge”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 03/12/2024
“Voglia il Tribunale di Trieste
In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo territorialmente competente a decidere la domanda attrice il Tribunale di NA;
in subordine nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia nell'an che nel quantum;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part (per brevità ) ha convenuto in giudizio la società Parte_3
[...]
(per brevità , domandandone la condanna al risarcimento Controparte_1 CP_1
dei danni derivanti – secondo la prospettazione attorea – dall'inadempimento agli impegni assunti nei suoi confronti nel luglio 2021.
L'attrice ha in particolare dedotto che aveva ricevuto richiesta dalla società svizzera OR, sua cliente, di far giungere via nave, al porto di NA, un ingente quantitativo di alluminio in lingotti (bundles) da trasportare poi via terra alla Profilglass S.p.A., sita a Fano (PU). A tal fine, si era rivolta alla società attiva nel settore della logistica portuale, per CP_1
commissionarle le operazioni di sbarco nel porto di NA, di deposito temporaneo della merce e successivo trasferimento in magazzino all'interno della cinta doganale. Ha asserito che la convenuta si era dichiarata disponibile all'esecuzione delle operazioni, fornendo anche indicazioni circa i relativi costi. Dopo ulteriori contatti nel mese di dicembre 2021, e in particolare a seguito della conferma ricevuta da in data 14 dicembre 2021 circa la CP_1
pagina 2 di 10 disponibilità a svolgere le attività secondo le condizioni già pattuite, Parte_1
formalizzava alla OR l'accettazione dell'incarico. Tuttavia, a distanza di pochi giorni, e precisamente il 23 dicembre 2021, comunicava improvvisamente di non poter più CP_1
procedere con le operazioni di sbarco. Tale comunicazione sopraggiungeva quando le attività preparatorie erano ormai avanzate e la nave, denominata “Yuksel Karabekir”, era già stata noleggiata per il trasporto della merce.
L'attrice ha riferito quindi di essere stata costretta a riorganizzare d'urgenza lo sbarco e la movimentazione del carico in porti alternativi, con aggravio di costi rispetto a quelli inizialmente preventivati, di cui chiede ora ristoro. La domanda viene fondata su responsabilità contrattuale.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, negando la conclusione di accordi vincolanti con l'attrice, ha sostenuto che le interlocuzioni intercorse tra di loro si sarebbero limitate a scambi informativi e a proposte di tariffe, senza che fosse mai stato raggiunto un consenso pieno e definitivo. Ha inoltre sottolineato che la nave sarebbe stata noleggiata prima ancora della presunta accettazione dell'incarico da parte di circostanza che, a suo dire, sarebbe CP_1
incompatibile con l'effettiva esistenza di un contratto. Ha sollevato in via pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, sostenendo che, stante la mancata conclusione del contratto, non sarebbe applicabile il “forum contractus” e che la competenza del Tribunale di Trieste non potrebbe essere fondata su altri criteri, non essendo
Trieste né il forum rei - avendo la propria sede legale ad NA - né il forum CP_1
destinatae solutionis – essendo il luogo di adempimento a norma dell'art. 1182 IV comma cod. civ. il domicilio del debitore e quindi in questo caso NA) – né potendo venire in considerazione il foro dell'attore previsto dall'art. 18 II comma c.p.c. avendo il convenuto la propria sede nel territorio dello Stato.
II. Sulla competenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta deve essere disattesa.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di competenza fondata su un contratto la verifica circa la sussistenza di un valido accordo negoziale – quand'anche contestata dal convenuto –non può influenzare la determinazione del giudice competente, la quale deve avvenire sulla base della prospettazione attorea. In particolare, la Suprema Corte ha pagina 3 di 10 affermato che “Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire
l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
15254 del 16/07/2020, Rv. 658729 - 01).
III. Sulla conclusione del contratto.
Passando all'esame del merito della domanda, la questione centrale attiene alla verifica dell'intervenuta conclusione di un contratto tra le parti in ordine all'esecuzione delle operazioni di sbarco dei lingotti di alluminio.
E' noto che il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione (art. 1326 cc.). E' altrettanto noto, però, che questa regola non è sempre di facile verificazione, perché spesso - come nel caso di specie – l'in idem placitum si raggiunge gradualmente, all'esito dello scambio di una pluralità di dichiarazioni o anche con comportamenti concludenti.
Nel caso in esame, la documentazione versata in atti consente di ritenere che l'accordo contrattuale si sia perfezionato. In particolare, dopo un primo contatto avvenuto nel luglio
2021, in cui aveva manifestato disponibilità allo sbarco della merce e fornito un CP_1
prospetto tariffario, la stessa confermava nuovamente, in data 15 dicembre 2021, la propria disponibilità a svolgere il servizio, indicando in dettaglio le condizioni economiche e operative
Part (doc. 2 ). La conferma avveniva poche ore dopo l'accettazione dell'incarico quale agente pagina 4 di 10 per la nave “Yuksel Karabekir”, circostanza che rafforza la ricostruzione dell'attore circa l'intervenuta conclusione dell'accordo. Inoltre, aveva anche valutato e confermato la CP_1
compatibilità della nave con lo sbarco nel porto di NA (doc. 28 attrice), con ciò rafforzando il convincimento nell'affidamento nel contratto.
Deve pertanto riconoscersi che, tra le parti, si sia formato un accordo valido e vincolante su tutti gli elementi del contratto. Eventuali modifiche accessorie alle condizioni economiche, come l'eventuale concessione di sconti legata alla modalità di stoccaggio, pure oggetto di trattative senza che fosse raggiunto il consenso, non pregiudicano la conclusione e validità del contratto, ma costituiscono aspetti esecutivi e accessori, suscettibili di definizione successiva, come avviene frequentemente nella prassi commerciale. Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che il contratto si deve ritenere perfezionato anche quando, definito l'assetto essenziale delle prestazioni, le parti abbiano inteso obbligarsi reciprocamente, pur riservandosi la possibilità di specificare ulteriori aspetti accessori in sede esecutiva (Cass. n. 30851/2018;
Cass. n. 23949/2008).
IV. Sull'inadempimento e il risarcimento del danno.
In base degli artt. 1218 e 1223 c.c., l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale comporta l'obbligo del risarcimento dei danni che ne derivano in via immediata e diretta.
Le voci di danno dedotte da sono: Parte_1
Controstallie: a seguito del recesso improvviso della convenuta, la nave “Yuksel Karabekir” ha dovuto sostare in rada a Monfalcone, comportando la maturazione di controstallie per USD
Part 41.680, poi addebitate a da OR.
Maggiori costi di nolo: sono state impiegate 235,45 ore (inclusa l'attesa in rada) per lo sbarco e quindi un periodo aggiuntivo di 124,80 ore (5 giorni, 5 ore e 7 minuti) rispetto a quello contrattualmente previsto di 110,7 ore;
per tale tempo aggiuntivo si è dovuto corrispondere agli armatori un compenso aggiuntivo di USD 41.680,00 come da conteggio del comando nave
(doc. 11). Part Maggiori costi di sbarco: a causa del venir meno dell'accordo con ha sostenuto CP_1
complessivamente un costo di € 141.823,48 per lo sbarco della merce fra i porti di Monfalcone
e NA, a fronte di un costo pattuito con la convenuta di € 75.470,85. Ci sarebbe un danno dovuto alla differenza tra le tariffe di € 66.352,63 o, considerando le tariffe ordinarie, non pagina 5 di 10 scontate, di € 54.436,00 e quelle effettivamente pagate.
Costi aggiuntivi per trasporto via terra: il trasferimento da Monfalcone a Fano ha comportato un esborso di € 140.310,00 per 158 viaggi, contro i costi molto inferiori che avrebbe ottenuto per il trasporto da NA. Il danno è determinato nella differenza tra i due importi, trattandosi di spesa conseguente al mutamento non programmato della logistica.
Ai fini della valutazione dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, va richiamato il consolidato principio secondo cui il risarcimento deve riportare il creditore nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato correttamente eseguito (c.d. «interesse contrattuale positivo»). In tale prospettiva, risultano in linea di principio risarcibili i maggiori costi sostenuti dal creditore per ottenere, tramite soluzioni alternative, la prestazione che il debitore avrebbe dovuto eseguire.
In particolare sulle singole poste di danno si rileva quanto segue.
a) Maggiori costi di nolo. ha documentato di aver sostenuto maggiori costi legati Parte_1 all'impiego della nave “Yuksel Karabekir”, resi necessari dalla deviazione della rotta originaria verso il porto di Monfalcone, a seguito dell'indisponibilità del porto di NA, dove la convenuta avrebbe dovuto garantire lo sbarco del carico. Più precisamente, OR ha addebitato ad l'importo di USD 32.000,00 (pari a euro 28.245,65 secondo il Parte_1
cambio alla data del dicembre 2001) a titolo di maggiore nolo marittimo per la deviazione
(fattura/nota di debito OR n. 1000.CI.40797600 del 16.2.2022 – doc. 12; pagamento attestato dal doc. 13). L'addebito trova giustificazione nella necessità di raggiungere un porto alternativo – Monfalcone – e, successivamente, di rientrare ad NA per completare lo sbarco dell'intero carico. È evidente che tale soluzione ha comportato un allungamento del tragitto e un maggior utilizzo della nave, con conseguente aggravio di costi, direttamente riconducibili alla condotta inadempiente della convenuta.
L'opzione adottata da – far sbarcare una parte del carico a Monfalcone e il resto Parte_1
ad NA – risulta, peraltro, economicamente giustificata. È stato infatti dimostrato che per il solo trasferimento via camion delle 4.609,30 tonnellate di lingotti sbarcate a Monfalcone fino allo stabilimento Profilglass sono stati sostenuti euro 140.310,00 (pari a 158 viaggi al costo unitario di euro 888) (doc. doc. 18 -parti 1 e 2). Se l'intero carico fosse stato sbarcato a
Monfalcone e trasportato su gomma, il costo complessivo sarebbe lievitato di oltre 100.000
pagina 6 di 10 euro. La scelta della società attrice di completare lo sbarco presso il porto originariamente pattuito (NA) risulta quindi coerente anche con l'obbligo di limitare il danno, ex art. 1227, comma 2, c.c.
b) Controstallie. Sempre con la medesima nota di debito (doc. 12), OR ha inoltre addebitato ad l'importo di USD 41.680,00 (pari a euro 36.798,99 secondo il Parte_1
cambio nel mese di dicembre 2001) a titolo di controstallie, maturate per la prolungata sosta della nave in rada presso Monfalcone in attesa dell'ormeggio. Ai sensi del contratto di noleggio stipulato il 16/11/2021 (doc. 32), OR disponeva di un tempo massimo di sosta gratuita
(“stallie”) pari a 110,7 ore, superato il quale era prevista una penale giornaliera di USD
8.000,00. La nave è giunta in rada il 2 gennaio 2022 alle ore 23:45 (doc. 9) e ha concluso le operazioni di sbarco solo il 17 gennaio 2022 alle 15:45 (“Statement of Facts” – doc. 10), restando complessivamente disponibile per lo sbarco per 235,45 ore. La permanenza eccedente
– pari a 124,8 ore – ha determinato il sorgere dell'onere in questione (doc. 11). Tale ritardo, come evidenziato dalla documentazione in atti, è direttamente collegato alla necessità – non programmata – di approdare a Monfalcone.
In definitiva, sia i maggiori costi per nolo marittimo, sia gli oneri per controstallie devono considerarsi danni emergenti risarcibili, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta.
c) Maggiori costi per le operazioni di scarico. Va poi accolta, nei limiti di seguito precisati, la domanda dell'attrice relativa al risarcimento dei costi sostenuti per le operazioni di sbarco della merce.
In particolare, è accoglibile la richiesta di risarcimento parametrata alle tariffe ordinarie concordate con la convenuta, in quanto le riduzioni tariffarie non erano assicurate contrattualmente (lo sconto sulle tariffe di sbarco in favore di erano subordinate Parte_1
a una serie di condizioni, tra cui lo stato del carico, la modalità di stivaggio e la fluidità delle operazioni). Appare dunque corretto quantificare il danno sulla base delle tariffe non scontate, trattandosi dell'unico parametro certo e oggettivo che l'attrice poteva ragionevolmente considerare al momento della riorganizzazione delle operazioni logistiche.
Devono però essere escluse dal risarcimento le voci di costo relative al rifacimento dei legacci, per un importo pari a euro 4.128,00 e al sovrapprezzo per lo sbarco difficoltoso, per un importo pagina 7 di 10 pari a euro 7.518,00 (come risultante dai documenti di parte attrice – v. doc. 18). Tali costi, infatti, sono direttamente riconducibili alle condizioni materiali del carico così come predisposto all'origine.
Tenuto conto che la differenza tra quanto effettivamente corrisposto dall'attrice per lo sbarco e quanto avrebbe pagato alle condizioni contrattuali pattuite con Controparte_1
ammonta complessivamente a euro 54.436,00, e detratte le voci escluse sopra indicate (euro
4.128,00 + euro 7.518,00 = euro 11.646,00), il danno risarcibile per i maggiori costi di sbarco va determinato nella somma finale di euro 42.790,00.
d) Maggiori costi per il trasporto su camion. Non possono essere posti a carico della convenuta i maggiori costi sostenuti dall'attrice per il trasferimento su strada della merce sbarcata nel porto di Monfalcone per un importo complessivo pari a euro 140.310,00. Invero, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è limitato ai soli pregiudizi che costituiscano una conseguenza immediata e diretta della condotta del debitore.
Nel caso di specie, tale requisito difetta in relazione alla voce di danno in esame, per più profili.
Anzitutto, il trasporto via terra non rientrava tra le prestazioni oggetto dell'obbligazione assunta dalla convenuta, la quale era unicamente incaricata delle operazioni di sbarco e movimentazione del carico nel porto di NA. L'eventuale successivo trasferimento dei lingotti di alluminio presso il sito della Profilglass – o presso altri destinatari – costituiva una fase esecutiva del tutto estranea all'impegno contrattuale assunto da e Controparte_1
rimessa alle autonome determinazioni dell'attrice e della sua committente. In secondo luogo, appare fondata l'osservazione della parte convenuta, secondo cui dalle stesse fatture prodotte in atti dall'attrice (doc. 18) risulta che non tutto il carico trasportato via camion era destinato allo stabilimento Profilglass di Fano. Ne discende che l'onere economico documentato non può essere integralmente correlato alla scelta di sbarcare a Monfalcone piuttosto che ad NA, né può ritenersi integralmente connesso alle conseguenze dell'inadempimento della convenuta. In definitiva, difettando il nesso eziologico diretto e necessario tra il comportamento della convenuta e l'esborso economico qui considerato, la relativa voce di danno non può trovare accoglimento.
e) Domanda di rivalutazione monetaria e interessi.
In ordine alla domanda di rivalutazione formulata dall'attrice, si rileva innanzitutto che pagina 8 di 10 alla rivalutazione monetaria, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è debito di valore, non di valuta, e dunque la quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari al momento della liquidazione (cfr. Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37798, Rv. 666565 – 01).
Per quanto concerne gli interessi, occorre operare una distinzione tra interessi di tipo compensativo, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, e interessi corrispettivi, prodotti di pieno diritto dai debiti di valuta (art. 1282 c.c.).
La condanna al pagamento degli interessi compensativi, come posto bene in luce dalla
Suprema Corte (Cass. SS.UU. 1712/1995 e molte altre successive, tra cui, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007), richiede che sia allegato e provato il danno da ritardo. L'attrice non ha allegato e tanto meno provato di aver subito un danno da ritardo nel pagamento dell'obbligazione risarcitoria, sicché questo tipo di interessi non competono.
Quanto agli interessi corrispettivi, con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, pertanto sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi di pieno diritto al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al momento del saldo (Cass. 24896/05).
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate – d'ufficio - come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa, determinato sulla base dell'entità del risarcimento liquidato
(art. 13, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Controparte_1
[...]
pagina 9 di 10 2. condanna a pagare in favore dell'attrice Controparte_1 [...]
la somma di euro 107.834,64, oltre a rivalutazione dal 15 gennaio Parte_1
2022 al saldo e interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 11.268,00 per competenze di avvocato ed € 786,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 27.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3438/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RIMABOSCHI MASSIMILIANO e dell'avv. RAVERA LUCIO;
attrice contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. RIDOLFI ROBERTO e dell'avv. STERN PAOLO;
convenuta
avente ad oggetto: spedizione-trasporto; risarcimento danni per inadempimento.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 03/12/2024
“NEL MERITO
Accertare l'inadempimento dell' agli obblighi assunti Parte_2
verso la unipersonale e meglio descritti in premessa e per tali Parte_1
pagina 1 di 10 ragioni condannarla conseguentemente al pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro 66.352,63 + Euro 111.870,00 + USD Controparte_2
73.680,00 e/o di quella maggiore o minore meglio vista che risulterà dovuta all'esito della causa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali (15%) IVA e
CPA per legge”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 03/12/2024
“Voglia il Tribunale di Trieste
In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo territorialmente competente a decidere la domanda attrice il Tribunale di NA;
in subordine nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia nell'an che nel quantum;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part (per brevità ) ha convenuto in giudizio la società Parte_3
[...]
(per brevità , domandandone la condanna al risarcimento Controparte_1 CP_1
dei danni derivanti – secondo la prospettazione attorea – dall'inadempimento agli impegni assunti nei suoi confronti nel luglio 2021.
L'attrice ha in particolare dedotto che aveva ricevuto richiesta dalla società svizzera OR, sua cliente, di far giungere via nave, al porto di NA, un ingente quantitativo di alluminio in lingotti (bundles) da trasportare poi via terra alla Profilglass S.p.A., sita a Fano (PU). A tal fine, si era rivolta alla società attiva nel settore della logistica portuale, per CP_1
commissionarle le operazioni di sbarco nel porto di NA, di deposito temporaneo della merce e successivo trasferimento in magazzino all'interno della cinta doganale. Ha asserito che la convenuta si era dichiarata disponibile all'esecuzione delle operazioni, fornendo anche indicazioni circa i relativi costi. Dopo ulteriori contatti nel mese di dicembre 2021, e in particolare a seguito della conferma ricevuta da in data 14 dicembre 2021 circa la CP_1
pagina 2 di 10 disponibilità a svolgere le attività secondo le condizioni già pattuite, Parte_1
formalizzava alla OR l'accettazione dell'incarico. Tuttavia, a distanza di pochi giorni, e precisamente il 23 dicembre 2021, comunicava improvvisamente di non poter più CP_1
procedere con le operazioni di sbarco. Tale comunicazione sopraggiungeva quando le attività preparatorie erano ormai avanzate e la nave, denominata “Yuksel Karabekir”, era già stata noleggiata per il trasporto della merce.
L'attrice ha riferito quindi di essere stata costretta a riorganizzare d'urgenza lo sbarco e la movimentazione del carico in porti alternativi, con aggravio di costi rispetto a quelli inizialmente preventivati, di cui chiede ora ristoro. La domanda viene fondata su responsabilità contrattuale.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, negando la conclusione di accordi vincolanti con l'attrice, ha sostenuto che le interlocuzioni intercorse tra di loro si sarebbero limitate a scambi informativi e a proposte di tariffe, senza che fosse mai stato raggiunto un consenso pieno e definitivo. Ha inoltre sottolineato che la nave sarebbe stata noleggiata prima ancora della presunta accettazione dell'incarico da parte di circostanza che, a suo dire, sarebbe CP_1
incompatibile con l'effettiva esistenza di un contratto. Ha sollevato in via pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, sostenendo che, stante la mancata conclusione del contratto, non sarebbe applicabile il “forum contractus” e che la competenza del Tribunale di Trieste non potrebbe essere fondata su altri criteri, non essendo
Trieste né il forum rei - avendo la propria sede legale ad NA - né il forum CP_1
destinatae solutionis – essendo il luogo di adempimento a norma dell'art. 1182 IV comma cod. civ. il domicilio del debitore e quindi in questo caso NA) – né potendo venire in considerazione il foro dell'attore previsto dall'art. 18 II comma c.p.c. avendo il convenuto la propria sede nel territorio dello Stato.
II. Sulla competenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta deve essere disattesa.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di competenza fondata su un contratto la verifica circa la sussistenza di un valido accordo negoziale – quand'anche contestata dal convenuto –non può influenzare la determinazione del giudice competente, la quale deve avvenire sulla base della prospettazione attorea. In particolare, la Suprema Corte ha pagina 3 di 10 affermato che “Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire
l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
15254 del 16/07/2020, Rv. 658729 - 01).
III. Sulla conclusione del contratto.
Passando all'esame del merito della domanda, la questione centrale attiene alla verifica dell'intervenuta conclusione di un contratto tra le parti in ordine all'esecuzione delle operazioni di sbarco dei lingotti di alluminio.
E' noto che il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione (art. 1326 cc.). E' altrettanto noto, però, che questa regola non è sempre di facile verificazione, perché spesso - come nel caso di specie – l'in idem placitum si raggiunge gradualmente, all'esito dello scambio di una pluralità di dichiarazioni o anche con comportamenti concludenti.
Nel caso in esame, la documentazione versata in atti consente di ritenere che l'accordo contrattuale si sia perfezionato. In particolare, dopo un primo contatto avvenuto nel luglio
2021, in cui aveva manifestato disponibilità allo sbarco della merce e fornito un CP_1
prospetto tariffario, la stessa confermava nuovamente, in data 15 dicembre 2021, la propria disponibilità a svolgere il servizio, indicando in dettaglio le condizioni economiche e operative
Part (doc. 2 ). La conferma avveniva poche ore dopo l'accettazione dell'incarico quale agente pagina 4 di 10 per la nave “Yuksel Karabekir”, circostanza che rafforza la ricostruzione dell'attore circa l'intervenuta conclusione dell'accordo. Inoltre, aveva anche valutato e confermato la CP_1
compatibilità della nave con lo sbarco nel porto di NA (doc. 28 attrice), con ciò rafforzando il convincimento nell'affidamento nel contratto.
Deve pertanto riconoscersi che, tra le parti, si sia formato un accordo valido e vincolante su tutti gli elementi del contratto. Eventuali modifiche accessorie alle condizioni economiche, come l'eventuale concessione di sconti legata alla modalità di stoccaggio, pure oggetto di trattative senza che fosse raggiunto il consenso, non pregiudicano la conclusione e validità del contratto, ma costituiscono aspetti esecutivi e accessori, suscettibili di definizione successiva, come avviene frequentemente nella prassi commerciale. Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che il contratto si deve ritenere perfezionato anche quando, definito l'assetto essenziale delle prestazioni, le parti abbiano inteso obbligarsi reciprocamente, pur riservandosi la possibilità di specificare ulteriori aspetti accessori in sede esecutiva (Cass. n. 30851/2018;
Cass. n. 23949/2008).
IV. Sull'inadempimento e il risarcimento del danno.
In base degli artt. 1218 e 1223 c.c., l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale comporta l'obbligo del risarcimento dei danni che ne derivano in via immediata e diretta.
Le voci di danno dedotte da sono: Parte_1
Controstallie: a seguito del recesso improvviso della convenuta, la nave “Yuksel Karabekir” ha dovuto sostare in rada a Monfalcone, comportando la maturazione di controstallie per USD
Part 41.680, poi addebitate a da OR.
Maggiori costi di nolo: sono state impiegate 235,45 ore (inclusa l'attesa in rada) per lo sbarco e quindi un periodo aggiuntivo di 124,80 ore (5 giorni, 5 ore e 7 minuti) rispetto a quello contrattualmente previsto di 110,7 ore;
per tale tempo aggiuntivo si è dovuto corrispondere agli armatori un compenso aggiuntivo di USD 41.680,00 come da conteggio del comando nave
(doc. 11). Part Maggiori costi di sbarco: a causa del venir meno dell'accordo con ha sostenuto CP_1
complessivamente un costo di € 141.823,48 per lo sbarco della merce fra i porti di Monfalcone
e NA, a fronte di un costo pattuito con la convenuta di € 75.470,85. Ci sarebbe un danno dovuto alla differenza tra le tariffe di € 66.352,63 o, considerando le tariffe ordinarie, non pagina 5 di 10 scontate, di € 54.436,00 e quelle effettivamente pagate.
Costi aggiuntivi per trasporto via terra: il trasferimento da Monfalcone a Fano ha comportato un esborso di € 140.310,00 per 158 viaggi, contro i costi molto inferiori che avrebbe ottenuto per il trasporto da NA. Il danno è determinato nella differenza tra i due importi, trattandosi di spesa conseguente al mutamento non programmato della logistica.
Ai fini della valutazione dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, va richiamato il consolidato principio secondo cui il risarcimento deve riportare il creditore nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato correttamente eseguito (c.d. «interesse contrattuale positivo»). In tale prospettiva, risultano in linea di principio risarcibili i maggiori costi sostenuti dal creditore per ottenere, tramite soluzioni alternative, la prestazione che il debitore avrebbe dovuto eseguire.
In particolare sulle singole poste di danno si rileva quanto segue.
a) Maggiori costi di nolo. ha documentato di aver sostenuto maggiori costi legati Parte_1 all'impiego della nave “Yuksel Karabekir”, resi necessari dalla deviazione della rotta originaria verso il porto di Monfalcone, a seguito dell'indisponibilità del porto di NA, dove la convenuta avrebbe dovuto garantire lo sbarco del carico. Più precisamente, OR ha addebitato ad l'importo di USD 32.000,00 (pari a euro 28.245,65 secondo il Parte_1
cambio alla data del dicembre 2001) a titolo di maggiore nolo marittimo per la deviazione
(fattura/nota di debito OR n. 1000.CI.40797600 del 16.2.2022 – doc. 12; pagamento attestato dal doc. 13). L'addebito trova giustificazione nella necessità di raggiungere un porto alternativo – Monfalcone – e, successivamente, di rientrare ad NA per completare lo sbarco dell'intero carico. È evidente che tale soluzione ha comportato un allungamento del tragitto e un maggior utilizzo della nave, con conseguente aggravio di costi, direttamente riconducibili alla condotta inadempiente della convenuta.
L'opzione adottata da – far sbarcare una parte del carico a Monfalcone e il resto Parte_1
ad NA – risulta, peraltro, economicamente giustificata. È stato infatti dimostrato che per il solo trasferimento via camion delle 4.609,30 tonnellate di lingotti sbarcate a Monfalcone fino allo stabilimento Profilglass sono stati sostenuti euro 140.310,00 (pari a 158 viaggi al costo unitario di euro 888) (doc. doc. 18 -parti 1 e 2). Se l'intero carico fosse stato sbarcato a
Monfalcone e trasportato su gomma, il costo complessivo sarebbe lievitato di oltre 100.000
pagina 6 di 10 euro. La scelta della società attrice di completare lo sbarco presso il porto originariamente pattuito (NA) risulta quindi coerente anche con l'obbligo di limitare il danno, ex art. 1227, comma 2, c.c.
b) Controstallie. Sempre con la medesima nota di debito (doc. 12), OR ha inoltre addebitato ad l'importo di USD 41.680,00 (pari a euro 36.798,99 secondo il Parte_1
cambio nel mese di dicembre 2001) a titolo di controstallie, maturate per la prolungata sosta della nave in rada presso Monfalcone in attesa dell'ormeggio. Ai sensi del contratto di noleggio stipulato il 16/11/2021 (doc. 32), OR disponeva di un tempo massimo di sosta gratuita
(“stallie”) pari a 110,7 ore, superato il quale era prevista una penale giornaliera di USD
8.000,00. La nave è giunta in rada il 2 gennaio 2022 alle ore 23:45 (doc. 9) e ha concluso le operazioni di sbarco solo il 17 gennaio 2022 alle 15:45 (“Statement of Facts” – doc. 10), restando complessivamente disponibile per lo sbarco per 235,45 ore. La permanenza eccedente
– pari a 124,8 ore – ha determinato il sorgere dell'onere in questione (doc. 11). Tale ritardo, come evidenziato dalla documentazione in atti, è direttamente collegato alla necessità – non programmata – di approdare a Monfalcone.
In definitiva, sia i maggiori costi per nolo marittimo, sia gli oneri per controstallie devono considerarsi danni emergenti risarcibili, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta.
c) Maggiori costi per le operazioni di scarico. Va poi accolta, nei limiti di seguito precisati, la domanda dell'attrice relativa al risarcimento dei costi sostenuti per le operazioni di sbarco della merce.
In particolare, è accoglibile la richiesta di risarcimento parametrata alle tariffe ordinarie concordate con la convenuta, in quanto le riduzioni tariffarie non erano assicurate contrattualmente (lo sconto sulle tariffe di sbarco in favore di erano subordinate Parte_1
a una serie di condizioni, tra cui lo stato del carico, la modalità di stivaggio e la fluidità delle operazioni). Appare dunque corretto quantificare il danno sulla base delle tariffe non scontate, trattandosi dell'unico parametro certo e oggettivo che l'attrice poteva ragionevolmente considerare al momento della riorganizzazione delle operazioni logistiche.
Devono però essere escluse dal risarcimento le voci di costo relative al rifacimento dei legacci, per un importo pari a euro 4.128,00 e al sovrapprezzo per lo sbarco difficoltoso, per un importo pagina 7 di 10 pari a euro 7.518,00 (come risultante dai documenti di parte attrice – v. doc. 18). Tali costi, infatti, sono direttamente riconducibili alle condizioni materiali del carico così come predisposto all'origine.
Tenuto conto che la differenza tra quanto effettivamente corrisposto dall'attrice per lo sbarco e quanto avrebbe pagato alle condizioni contrattuali pattuite con Controparte_1
ammonta complessivamente a euro 54.436,00, e detratte le voci escluse sopra indicate (euro
4.128,00 + euro 7.518,00 = euro 11.646,00), il danno risarcibile per i maggiori costi di sbarco va determinato nella somma finale di euro 42.790,00.
d) Maggiori costi per il trasporto su camion. Non possono essere posti a carico della convenuta i maggiori costi sostenuti dall'attrice per il trasferimento su strada della merce sbarcata nel porto di Monfalcone per un importo complessivo pari a euro 140.310,00. Invero, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è limitato ai soli pregiudizi che costituiscano una conseguenza immediata e diretta della condotta del debitore.
Nel caso di specie, tale requisito difetta in relazione alla voce di danno in esame, per più profili.
Anzitutto, il trasporto via terra non rientrava tra le prestazioni oggetto dell'obbligazione assunta dalla convenuta, la quale era unicamente incaricata delle operazioni di sbarco e movimentazione del carico nel porto di NA. L'eventuale successivo trasferimento dei lingotti di alluminio presso il sito della Profilglass – o presso altri destinatari – costituiva una fase esecutiva del tutto estranea all'impegno contrattuale assunto da e Controparte_1
rimessa alle autonome determinazioni dell'attrice e della sua committente. In secondo luogo, appare fondata l'osservazione della parte convenuta, secondo cui dalle stesse fatture prodotte in atti dall'attrice (doc. 18) risulta che non tutto il carico trasportato via camion era destinato allo stabilimento Profilglass di Fano. Ne discende che l'onere economico documentato non può essere integralmente correlato alla scelta di sbarcare a Monfalcone piuttosto che ad NA, né può ritenersi integralmente connesso alle conseguenze dell'inadempimento della convenuta. In definitiva, difettando il nesso eziologico diretto e necessario tra il comportamento della convenuta e l'esborso economico qui considerato, la relativa voce di danno non può trovare accoglimento.
e) Domanda di rivalutazione monetaria e interessi.
In ordine alla domanda di rivalutazione formulata dall'attrice, si rileva innanzitutto che pagina 8 di 10 alla rivalutazione monetaria, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è debito di valore, non di valuta, e dunque la quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari al momento della liquidazione (cfr. Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37798, Rv. 666565 – 01).
Per quanto concerne gli interessi, occorre operare una distinzione tra interessi di tipo compensativo, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, e interessi corrispettivi, prodotti di pieno diritto dai debiti di valuta (art. 1282 c.c.).
La condanna al pagamento degli interessi compensativi, come posto bene in luce dalla
Suprema Corte (Cass. SS.UU. 1712/1995 e molte altre successive, tra cui, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007), richiede che sia allegato e provato il danno da ritardo. L'attrice non ha allegato e tanto meno provato di aver subito un danno da ritardo nel pagamento dell'obbligazione risarcitoria, sicché questo tipo di interessi non competono.
Quanto agli interessi corrispettivi, con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, pertanto sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi di pieno diritto al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al momento del saldo (Cass. 24896/05).
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate – d'ufficio - come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa, determinato sulla base dell'entità del risarcimento liquidato
(art. 13, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Controparte_1
[...]
pagina 9 di 10 2. condanna a pagare in favore dell'attrice Controparte_1 [...]
la somma di euro 107.834,64, oltre a rivalutazione dal 15 gennaio Parte_1
2022 al saldo e interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 11.268,00 per competenze di avvocato ed € 786,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 27.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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