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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 88/2025 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 13.07.1982 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Bonfiglio) e NA LE (c.f. ), nato alla Spezia il C.F._2
06.10.1971 (con l'avv. Giannarelli) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 23.01.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 12.06.2022
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2022, numero 5, parte
II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione è nata in data [...] la figlia;
di essere titolari delle disponibilità reddituali Per_1
e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, ed ognuno deciderà autonomamente della propria vita, libero di fissare la propria residenza ove meglio crede.-
2. e la comune figlia vivranno nella casa coniugale sita in La Spezia, Parte_1 Per_1
Via XXVII Marzo 40/a.-
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. sarà affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre.- I genitori provvederanno in comune accordo a garantire l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.-
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il padre prenderà al giovedì pomeriggio dopo scuola e la riporterà a scuola al venerdì Per_1 mattina.-
- il padre terrà seco la figlia dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle 19, a weekend alternati.-
- il padre prenderà la figlia al lunedì all'uscita da scuola e la riporterà a scuola al martedì mattino nei lunedì che seguono il weekend alternati di spettanza della madre.-
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ecc ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale potendo anche concordare di tenere un genitore per una settimana per il Natale e l'altro per un'altra per il Capodanno;
durante Per_1 le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.-
- i compleanni della bambina verranno festeggiati insieme dai genitori.-
- i genitori saranno liberi, ovviamente, di concordare altri/diversi giorni ed orari di personale frequentazione.-
- durante la collocazione presso ciascuna delle parti, il detto genitore starà personalmente con la figlia, salvo motivi di lavoro/salute, urgenti ed improrogabili, che non dovranno avere la caratteristica della continuità e/o prevalenza.-
- ciascun genitore si impegna a non far frequentare nuovi e futuri partners all'interno delle mura domestiche prima che la relazione possa considerarsi seria e stabile e, comunque, ciò dovrà avvenire con modalità che possano non turbare l'equilibrio della comune figlia.-
5. Giannarelli IC verserà a il contributo al mantenimento ordinario per la Parte_1 figlia di €300,00 mensili, che il padre verserà tramite bonifico bancario alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.- Dal mese di settembre 2025 Giannarelli IC verserà a
[...]
un contributo di mantenimento di €500,00 e che sarà aggiornato automaticamente di Parte_1 anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo come per legge, decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.-
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le Linee Guida del Tribunale della Spezia.-
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.-
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento.-
9. L'Assegno Unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.-
10. Il cane IN toy, colore red, di nome intestato a seguirà la Per_2 Parte_1 collocazione della minore e le parti si faranno carico delle sue spese al 50%.- Per_1
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.-”,
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 27.03.2025 le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e NA LE, Parte_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 12.06.2022 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2022, numero 5, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani