Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6224/2021 R.G. promossa da:
(PI ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PAPPALARDO MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA RAMONDETTA 9 95129
CATANIA, presso il difensore avv. PAPPALARDO MASSIMO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATULLO Parte_2 C.F._1
NICOLA ENRICO e elettivamente domiciliato in VIA F.CRISPI 247 CATANIA presso lo studio dell'avv. NATULLO NICOLA ENRICO
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 giugno 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 16
Con atto di citazione del 4.5.2021 la conveniva in Parte_3
giudizio innanzi questo Tribunale, Sezione specializzata in Materia di Impresa, Parte_2
amministratore della società fallita dalla data di costituzione sino al fallimento, per sentire
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare che il Sig. ha violato i doveri relativi Parte_2
alla propria carica, per gli atti i comportamenti e le omissioni descritti nel presente atto di citazione e per l'effetto; - in via principale condannare, ai sensi dell'art. 146 l.f., il Sig. a Parte_2 risarcire la curatela attrice del danno cagionato alla società, pari a complessivi € 131.504,00 o alla diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dal Tribunale;
- in subordine, e senza recedere dalle superiori richieste, condannare, ai sensi dell'art. 146 l.f.,, il Sig. a risarcire Parte_2
la curatela attrice del danno cagionato alla società, per responsabilità da sbilancio fallimentare, pari
a complessivi € 107.804,07 o alla diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dal Tribunale. Con salvezza di ogni ulteriore deduzione e richiesta istruttoria da formularsi nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio , contestava in fatto e in diritto il fondamento della Parte_2 domanda e così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) ritenere e dichiarare prescritta l'azione di responsabilità esercitata dalla curatela attrice;
2) in subordine, ritenere e dichiarare infondate e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dal fallimento;
3) condannare il fallimento attore al pagamento delle spese processuali anche della fase cautelare, da liquidare in favore dell'ER attesa l'ammissione del convenuto al patrocinio a spese dello Stato.”
All'udienza cartolare del 21.9.2021, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 4.5.2022 il G.I. disponeva CTU contabile al fine di
: 1) ricostruire attraverso l'esame dei documenti in atti la gestione sociale, con riferimento agli addebiti indicati in citazione;
2) verificare in particolare le modalità di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e ricostruire, attraverso l'esame dei predetti documenti, la gestione sociale dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento;
3) accertare se l'organo di amministrazione ha regolarmente adempiuto ai doveri rispettivamente imposti dalla legge (anche sotto il profilo fiscale) e dallo statuto in riferimento ai fatti indicati dalla curatela attrice;
4) accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli atti di mala gestio ascritti all'amministratore.
pagina 2 di 16 Espletata la ctu all'udienza del 24.1.2023 il G.I. rinviava la causa all'udienza del 17.6.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 17.6.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui al 190 c.p.c per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Giova premettere che con ricorso ante causam ex art. 671 cpc del 16.10.2020 la curatela del
[...]
chiedeva, in via cautelare, in ragione della prospettata esistenza del fumus boni Parte_1
juris e del lamentato periculum in mora, la concessione del sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili e crediti di fino alla concorrenza della somma di € 131.504,00, Parte_2
corrispondente alla differenza tra il valore contabile del magazzino e quello determinato dallo stimatore fallimentare, o, in subordine, fino alla concorrenza della somma di € 107.804,07, pari alla differenza tra il passivo fallimentare accertato e l'attivo, addebitando all'amministratore unico della società fallita convenuto una serie di violazioni consistenti nella irregolare tenuta di alcune scritture contabili, che non risultavano aggiornate per la porzione di anno 2013 fino al fallimento ( dichiarato, su istanza dello stesso amministratore nel maggio 2013), nella mancata approvazione del bilancio al 31.12.2012, nella irregolare tenuta del libro inventari, nel mancato pagamento di IVA, con la conseguente applicazione di sanzioni a carico della società, nella presunta distrazione di rimanenze di magazzino.
Con ordinanza del 22.3.2021, il Giudice Designato autorizzava il sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo di € 131.504,00.
Giova poi rilevare, ai fini di una migliore comprensione in fatto della vicenda in oggetto, quanto segue.
La società ,con sede legale in Catania Via Lineri n.26 e capitale sociale di lire 21 Parte_1
milioni, è stata costituita il 21 dicembre 1993 a seguito di regolare atto notarile ed iscritta dal 19 febbraio 1996 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Catania al n. 03047260876 ed al n.
196362 del R.E.A.
A far data dal 13 settembre 1994 la Società ha perseguito l'oggetto sociale prestando l'attività di commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum).
Sin dalla data di costituzione della ha ricoperto Controparte_1 la qualifica di socio della predetta società e proprietario di quote per € 8.367,00, con una partecipazione pari al 20 % del capitale sociale;
a partire dalla data di costituzione e fino alla data del fallimento l'amministrazione e la rappresentanza legale della Società, con i relativi poteri di firma, è stata riservata esclusivamente allo suddetto socio Parte_2
Con sentenza del 2.5.2013 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della Parte_1
[...]
pagina 3 di 16 In seno al ricorso per l'auto dichiarazione del proprio fallimento la società ha, altresì, dichiarato di svolgere anche l'attività di commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, sebbene attività che non risultava comunicata né all' Agenzia delle Entrate né alla competente Camera di Commercio.
Lo stato passivo accertato ammonta a € 108.019,07 di cui € 44.367,31 al privilegio (€ 9.129,56 oltre accessori ex art. 2751bis co.1 n. 1 ed il resto crediti tributari).
Di contro l'attivo rinvenuto è stato stimato in € 71.500,00.
Ciò premesso e prima di entrare nel merito degli addebiti, è necessario esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa del convenuto.
La CU ha esercitato l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 146 l. fall., comprendente sia l'azione spettante alla società che l'azione spettante ai creditori sociali.
Orbene, com'è noto, - l'azione di responsabilità sociale si prescrive, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2407, comma 3, e 2393 c.c., nel termine di cinque anni dalla cessazione dalla carica;
- quella dei creditori sociali, si prescrive, ai sensi del disposto degli artt. 2407, comma 3, e 2394 c.c., nel termine di cinque anni dal momento in cui sia divenuta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale.
Sostiene il convenuto che sia l'azione sociale di responsabilità che quella dei creditori si sono prescritte il 2.5.2018, non potendo la curatela attrice avvalersi del più ampio termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. per l'ipotesi in cui i fatti contestati costituiscano reato di bancarotta fraudolenta, in quanto il procedimento penale incoato nei confronti dell'amministratore è stato definito con la sentenza n. 12437/2021 , ormai passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Catania ha assolto il dall'imputazione di bancarotta fraudolenta, sia sotto il profilo della bancarotta Parte_2 patrimoniale che sotto quello della bancarotta documentale, “perché i fatti non sussistono”.
Orbene rileva il Collegio che, anche a voler ritenere che, stante l'assoluzione in sede penale, non si applichi nella specie il termine lungo decennale, in questo caso opererebbe comunque l'art. 2947 terzo comma, ultima parte c.c. ( tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.]).
Pertanto il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale e dunque il termine quinquennale decorrerebbe dal 2021, anno cioè in cui la sentenza è stata emessa e non impugnata e quindi divenuta irrevocabile.
La presente azione non è dunque prescritta e l'eccezione di controparte non può trovare accoglimento.
pagina 4 di 16 Va poi rilevato, in punto di effetti del giudicato penale nel giudizio civile, che la Suprema Corte ha più volte chiarito (da ultimo, v. Cassazione civile, Sez. II, 28/2/2022, n. 6593) che: “Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando
l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, commта 2, С.Р.Р....”.
È stato, inoltre ribadito che, in tema di effetti in sede civile ex art. 654 C.P.P. della sentenza penale irrevocabile d'assoluzione dibattimentale con qualsiasi formula adottata, il "discrimen" tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali awenuto in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice (Cass. sez. VI, 29/10/2018, n. 27326; Cass.
13818/2000).
Ciò posto, nella specie, analizzando il percorso logico-argomentativo che ha indotto il Tribunale ad emettere il decisum penale che ha affermato l'estraneità del ai fatti a lui ascritti, si rileva con Parte_2
chiarezza che la penale responsabilità è stata esclusa con riferimento alla insussistenza di prove idonee.
Ne consegue pertanto che l'accertamento compiuto nel giudizio penale non preclude nel merito da parte del Giudice civile qualsivoglia valutazione su profili di responsabilità dell'odierno convenuto.
Venendo quindi all'esame degli addebiti mossi all'amministratore convenuto assume la curatela attrice che la condotta del già a partire dall'anno 2010 appariva del tutto deficitaria e irregolare in Parte_2 quanto dall'analisi delle scritture contabili risultava accertato, anche a seguito dell'integrazione documentale eseguita dal post dichiarazione di fallimento, che il Libro Giornale depositato Parte_2
per gli anni 2010, 2011 e 2012 mancava della porzione di anno 2013 e delle scritture di rettifica di fine anno;
il libro inventari non conteneva l'indicazione analitica delle merci di magazzino;
il capitale sociale di originari 21 milioni di lire, era stato totalmente eroso nel corso dell'anno 2012.
La CU poi, prendendo in considerazione il valore del magazzino al 31.12.2011, pari ad €
233.491,00, aggiungendo gli acquisti compiuti nel corso dell'anno per € 25.320,00 e detraendo il valore delle vendite pari ad € 55.807,00, ha dedotto che il magazzino merci alla data del fallimento avrebbe dovuto avere un valore di € 203.004,00. Considerato quindi che il valore delle merci rinvenute presso pagina 5 di 16 la sede sociale è stato determinato dallo stimatore nominato in sede fallimentare in € 71.500,00, la
CU ha imputato al un ammanco di merci pari ad € 131.054,00 (203.004,00-71.500,00)... Parte_2
Nell'odierno giudizio, come detto, è stata disposta ctu, le cui risultanze paiono del tutto condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici, nella quale il consulente formulava le seguenti conclusioni:
“Sulla scorta della documentazione agli atti, in mancanza degli inventari analitici di magazzino non trascritti sul libro degli inventari e non depositati presso la cancelleria del Tribunale fallimentare, né agli atti del presente giudizio, non è consentito ricostruire l'effettiva consistenza fisica ed il valore delle rimanenze finali iscritte nella contabilità aziendale. In conseguenza, non è consentito accertare se vi sia stata distrazione di merci ed eventualmente in quale misura, né eventuali ulteriori irregolarità riguardanti la posta contabile accesa alle predette rimanenze (come eventuali sopravalutazioni). Alla luce delle circostanze rassegnate in seno al capitolo 3 della presente relazione, a parere dello scrivente, non può sostenersi che i criteri di valutazione adottati per la stima dei beni appresi al fallimento siano perfettamente coincidenti con quelli adottati dalla società per la valorizzazione contabile delle rimanenze e, pertanto, non può escludersi che la differenza riscontrata tra i due valori, che la curatela pone a fondamento della contestata distrazione, possa dipendere, anche solo in parte, dalla disomogeneità dei predetti criteri di valutazione. Tra le varie irregolarità contabili contestate dalla curatela fallimentare, l'unico suscettibile di inficiare l'attendibilità delle scritture contabili nel loro complesso è quello riguardante l'omessa annotazione sul relativo libro contabile dell'inventario analitico di magazzino, nonché l'omessa redazione dell'inventario alla data del fallimento. Tale omissione, come già osservato, ha precluso allo scrivente la possibilità di accertare compiutamente
l'eventuale distrazione di merci e, quindi, l'eventuale danno lamentato. Essa ha, quindi, impedito alla curatela fallimentare “l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore”.
In particolare il CTU ha rilevato , con riferimento all'addebito relativo alla distrazione di merci per un importo di € 131.504,00, che la curatela, avendo riscontrato una rilevante differenza tra il valore delle rimanenze finali di merci iscritto nella contabilità aziendale e quello delle merci rinvenute in sede di inventario fallimentare, risultante dalla stima depositata nell'ambito della procedura, assume che l'amministratore abbia sottratto merci per un importo equivalente alla detta differenza, risultante dalla sommatoria algebrica delle seguenti voci: (+) valore delle rimanenze iniziali di magazzino alla data dell'1.12.2012, pari ad € 233.491,00; (+) ammontare degli acquisti di merci contabilizzati nell'esercizio
2012, pari ad € 25.320,00; (-) ammontare delle vendite contabilizzate nell'esercizio 2012, pari ad €
55.807,00; (=) valore contabile rimanenze finali alla data del fallimento € 203.004,00.
pagina 6 di 16 Sottraendo, quindi, a tale importo quello di stima delle merci rinvenute in sede di inventario fallimentare, pari ad € 71.500,00, la curatela determina l'ammanco di magazzino in termini di valore nell'importo di € 131.504,00.
Sul punto il CTU ha precisato che “il riscontro di una differenza tra il valore delle rimanenze finali di merci iscritto in contabilità e quello delle merci rinvenute in sede di inventario fallimentare può dipendere da più circostanze, e precisamente: a) dalla distrazione di parte del magazzino, anche mediante vendite effettuate senza la relativa rilevazione contabile (c.d. vendite “in nero”); b) dalla sopravalutazione del valore delle rimanenze finali di merci iscritto in contabilità rispetto al loro valore effettivo;
c) dal diverso criterio di valutazione adottato dal perito stimatore rispetto a quello utilizzato dalla società, come prospettato dal convenuto;
d) nel caso di specie, anche dall'eventuale vendita a prezzi inferiori al costo di acquisto nell'ultimo anno di gestione (2012) , o, infine, da una combinazione delle superiori circostanze”.
Precisa inoltre il CTU che : nell'ipotesi sub a), quella contestata dalla curatela fallimentare, il danno conseguente all'illiceità della condotta dell'amministratore, ove concretamente accertata, può essere individuato nella differenza di valore riscontrata;
nell'ipotesi sub b), il danno conseguente all'illecita condotta dell'amministratore postula il preliminare accertamento, a ritroso negli anni, della misura della sopravalutazione delle merci finalizzato a verificare se la stessa abbia comportato l'occultamento dell'integrale perdita del capitale sociale, e va determinato in relazione agli atti non conservativi eventualmente posti in essere dopo tale evento”.
Tuttavia poiché la curatela fallimentare, sebbene non abbia escluso «… una valutazione contabile “non attendibile” delle rimanenze finali di merci in magazzino …», non ha contestato al convenuto l'eventuale antergazione della perdita del capitale sociale rispetto a quanto risultante dalla contabilità aziendale e, conseguentemente, non ha reclamato il danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'attività d'impresa, valorizzando unicamente l'ipotesi di danno per distrazione, il CTU ha correttamente analizzato solo l'addebito riguardante la contestata distrazione di merci. accumulate negli anni precedenti o la merce rinvenuta era numericamente inferiore a quella rappresentata.
Giova premettere che, in tema di risarcimento di danni per distrazione, “provata la disponibilità di determinate merci da parte dell'imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari …” (Cass. Civ. sent. 16206/2016), fatta salva la prova contraria fornita dall'imprenditore in ordine al loro utilizzo per finalità aziendali (e, quindi, anche l'impiego del ricavato per il pagamento di passività aziendali).
pagina 7 di 16 Nel caso che ci occupa, osserva il CTU che “la curatela ha desunto la disponibilità delle merci in magazzino per un valore di € 203.004,00 dalla relativa iscrizione nella contabilità aziendale, né il convenuto ha contestato tale circostanza confermando, quindi, l'effettiva esistenza nei magazzini della fallita di merci per tale valore. Assodata, pertanto, almeno sotto l'aspetto processuale, la disponibilità in epoca prossima al fallimento di rimanenze di merci per un valore di € 203.004,00, occorre ora accertare se la differenza lamentata dalla curatela tra tale valore e quello di stima in sede fallimentare trovi o meno concreta giustificazione”.
A fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla difesa del convenuto in ordine alla ricostruzione del valore delle merci non rinvenute il CTU ha affermato quanto segue.
“Preliminarmente, va rammentato che ai sensi dell'art. 2217 c.c. “l'inventario … deve contenere
l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa … L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite …”. L'indicazione delle attività, tra le quali sono certamente ricomprese le rimanenze finali, deve essere necessariamente analitica posto che, diversamente, rimarrebbe privo di concreto contenuto l'ulteriore obbligo, disposto dalla medesima norma, di annotazione del bilancio di esercizio (che già contiene una indicazione del valore complessivamente attribuito alle singole poste contabili).
Per ciò che concerne in particolare la posta contabile accesa alle rimanenze finali, che : interessa in questa sede, tale obbligo si concretizza nella redazione di una analitica elencazione dei beni giacenti in magazzino a fine esercizio con l'indicazione della relativa quantità fisica, del loro valore e dei criteri di valutazione adottati. Nonostante l'obbligo prescritto dalla legge, non sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale fallimentare, né versati agli atti del presente giudizio, gli inventari analitici di magazzino al 31.12.2012 e alla data di fallimento, mentre il libro degli inventari, pur depositato, non reca l'indicazione analitica, per quantità e valori, delle rimanenze finali di merci degli esercizi 2010 e 2011. Da tale indisponibilità discende l'oggettiva impossibilità di verificare la consistenza fisica delle rimanenze finali di merci alla data del fallimento (contabilizzate per un valore di € 233.491,00 alla data dell'1.1.2012 e ricostruite dalla curatela fallimentare in € 203.004,00 al
31.12.2012) e, quindi, la distrazione di merci a livello quantitativo.
Nondimeno, come riferito, la curatela fallimentare presume la distrazione di merci dal riscontro di una rilevante differenza tra il valore delle rimanenze finali iscritto in contabilità e quello di realizzo desunto dalla relazione di stima dei beni rinvenuti in sede di inventario fallimentare. Il convenuto, per contro, contesta fermamente tale presunzione. Dall'esame della perizia versata in atti si evince che il professionista designato ha determinato il valore delle merci in funzione del loro
(basso/discreto/buono) grado di attualità e di commerciabilità, precisando di aver effettuato «…
pagina 8 di 16 ricerche di mercato, espletate contattando le case produttrici dei beni rinvenuti e/o aziende operanti nel medesimo settore merceologico … al fine di individuare i valori attuali del nuovo ed in alcuni casi anche dell'usato … sulla scorta dei valori ottenuti lo stimatore ha determinato la stima applicando dei deprezzamenti in relazione allo stato d'uso, alla residua funzionalità, alla consistenza numerica presente nel lotto, al grado di senescenza, obsolescenza e di commerciabilità dei beni …».
Il valore di stima, tuttavia, non è stato determinato in relazione ad ogni singolo articolo di magazzino, ma suddividendo le decine di migliaia di articoli in n.7 lotti ed assegnando un valore complessivo all'intero lotto (lotto 1 composto da bordi e rulli € 10.000,00; lotto 2 composto da bordi e rulli €
13.000,00; lotto 3 composto da bordi e rulli € 10.300,00; lotto 4 composto da bordi, rulli, paraspigoli e bacchette € 12.500,00; lotto 5 composto da vernici, smalti, e altri prodotti per pitturazioni € 13.200,00; lotto 6 composto da spatole, manici e altri attrezzi per pitturazioni € 5.000,00; lotto 7 composto da stucchi, coloranti, oli ecc. € 7.500,00).
Sebbene la scarna descrizione dei criteri di valutazione contenuta nella citata perizia possa indurre a ritenere che il perito abbia fatto sostanziale riferimento a valori correnti di mercato (e, quindi, in linea di massima, ai criteri che avrebbe dovuto adottare la società per la valorizzazione delle rimanenze in contabilità), non può assolutamente trascurarsi il fatto che non è stata compiuta una valutazione analitica dei singoli beni, bensì per aggregati (lotti) composti da migliaia di articoli, dovendosi da ciò desumere un inevitabile grado di approssimazione nella loro valorizzazione unitaria. Si deve, inoltre, ritenere che il perito debba aver necessariamente considerato che la vendita eseguita per lotti impone un deprezzamento dei singoli prodotti, essendo indubbiamente diverso il contesto della vendita al dettaglio da quello in cui si proceda ad una vendita all'asta fallimentare (dove l'acquirente non può scegliere i prodotti di proprio gradimento, ma deve acquistare l'intero lotto).
Sul punto, si ritiene inoltre opportuno segnalare le seguenti ulteriori circostanze. Per quanto si evince dalla motivazione della sentenza n.1243/2021 resa dalla sezione 1^ del Tribunale Penale di Catania, versata in atti dal convenuto, in esito all'istruttoria dibattimentale ed alla discussione, il Decidente, per ciò che interessa la contestazione in commento, ha ritenuto che «… non sussista la prova della sussistenza dei fatti-reato contestati al e che pertanto sia conforme a giustizia mandarlo Parte_2 assolto … dall'imputazione di bancarotta patrimoniale (come peraltro richiesto anche dal P.M. in esito alla discussione) … Invero, dalla documentazione acquisita (con particolare riferimento alle relazioni del curatore avv. , alla consulenza tecnico-contabile del consulente della curatela Controparte_2
dott. ed alla consulenza estimativa redatta dal rag. ), nonché dall'esame Persona_1 Persona_2 dibattimentale dei predetti, è emerso che … non si erano considerate tra l'attivo le rimanenze di magazzino e le attrezzature esistenti (che … stimate … dal suo consulente in 79.000,00 euro - a Per_2
pagina 9 di 16 prezzo di realizzo fallimentare, e cioè a circa un terzo/un quarto del loro valore in un'ottica di continuità aziendale - non sono state valutate dal dott. »”. Per_3
Sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte, sebbene in ambito tributario («… “è illegittima la rettifica della dichiarazione annuale presentata dal curatore fallimentare, operata dall'ufficio mediante determinazione induttiva dell'imponibile sulla base del raffronto tra il valore delle rimanenze, indicato in bilancio, ed il valore delle merci, calcolato ai fini della redazione dell'inventario”, attesa “l'assoluta incomparabilità dei due termini” di tale raffronto, “a causa della non omogeneità dei criteri di determinazione degli stessi» … infatti, mentre il valore delle rimanenze, a norma dell'art. 2426, primo comma, n. 9), cod. civ., è ancorato al criterio di valutazione principale del
«costo» (di acquisto o di produzione) - essendo possibile iscriverle al minor «valore di realizzazione» solo quando questo sia «desumibile dall'andamento del mercato» … - il valore delle merci, calcolato ai fini della redazione dell'inventario, si basa invece su una “valutazione [...] di pura stima (ovverosia di realizzo economico), compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento” …» (Cass. Sez. 5^ sent. 24312/ 2020), il CTU afferma, correttamente, che non può fondatamente sostenersi che “i criteri di valutazione adottati per la stima dei beni appresi al fallimento siano perfettamente coincidenti con quelli adottati dalla società per la valorizzazione contabile delle rimanenze e, pertanto, non può escludersi che la differenza riscontrata tra i due valori possa dipendere, in tutto o anche solo in parte, dalla disomogeneità dei predetti criteri”.
Peraltro, in ogni caso, rileva il Collegio che, in mancanza degli inventari analitici di magazzino, non è possibile ricostruire l'effettiva consistenza fisica e l'effettivo valore delle rimanenze finali iscritte nella contabilità aziendale e, quindi, accertare la sussistenza e la misura della contestata distrazione di merci, né eventuali ulteriori irregolarità riguardanti la posta contabile accesa alle predette rimanenze.
Con riferimento poi alla dedotta irregolarità nella tenuta della contabilità, determinanti l'inattendibilità delle scritture contabili intese nel loro complesso, e precisamente: a) l'omessa consegna del libro giornale contenente le operazioni di gestione relative al periodo dall'1.1.2013 al 2.5.2013 (data della dichiarazione di fallimento); b) l'omessa annotazione sul libro giornale delle scritture di assestamento e di chiusura dei conti dell'esercizio 2012; c) l'omessa annotazione sul libro inventari degli esercizi 2010
e 2011 dell'inventario analitico delle rimanenze finali di merci;
d) l'omessa annotazione consegna dell'inventario analitico di magazzino al 31.12.2012 e alla data del fallimento;
e) l'annotazione sul conto “cassa contanti” di significativi flussi finanziari di incassi da clienti (€ 171.579,99) e pagamenti di fornitori (€ 43.493,97) nel biennio anteriore al fallimento, per i quali non è stato possibile verificare la reale consistenza e la destinazione finale, afferma il CTU che “l'esame del libro giornale
pagina 10 di 16 dell'esercizio 2012 versato in atti conferma il rilievo formulato dalla curatela circa l'omessa annotazione delle scritture contabili di assestamento e chiusura dei conti al 31.12.2012.
Si rileva al riguardo che le circostanze rappresentate dal convenuto in merito a tale contestazione non appaiono condivisibili. Ed infatti, la circostanza che alla data del fallimento non fossero ancora scaduti i termini per l'approvazione del bilancio non esimeva l'amministratore dal compiere
l'adempimento omesso. Ciò perché, sull'imprenditore fallito, a prescindere da ogni considerazione in ordine ai tempi di approvazione del bilancio, incombe l'obbligo sancito dall'art. 14 L.F. di depositare le scritture contabile relative all'ultimo triennio che, come, ovvio devono essere complete. E tuttavia, essendo stati annotati gli accadimenti gestionali dell'esercizio, l'omissione in commento non può comportare l'impossibilità di ricostruire la gestione, né tanto meno l'inattendibilità dell'impianto contabile nel suo complesso.
In merito contestazione relativa all'omessa annotazione degli accadimenti gestionali intervenuti nella frazione di esercizio antecedente al fallimento (dall'1.1.2013 al 2.5.2013), sebbene non risulti comprovata la dedotta cessazione dell'attività in data 7.12.20123 mediante rituale comunicazione agli enti competenti, si rileva che già in data 7.2.2013 l'amministratore della società aveva depositato
l'istanza di auto fallimento, dovendosi da ciò desumere che, almeno da tale data in poi, la società non abbia più operato. Ne consegue che gli accadimenti gestionali eventualmente non rappresentati nelle scritture contabili riguarderebbero un arco temporale di appena un mese.
Anche in questo caso, pertanto, l'omissione, ove sussistente, non potrebbe comunque comportare
l'impossibilità di ricostruire la gestione, né tanto meno l'inattendibilità dell'impianto contabile nel suo complesso”..
“L'omessa redazione degli inventari analitici di magazzino ha precluso allo scrivente la possibilità di accertare la consistenza fisica delle rimanenze finali di merci alla data fallimento (contabilizzate per un valore di € 233.491,00 alla data dell'1.1.2012 e ricostruite dalla curatela fallimentare in €
203.004,00 al 31.12.2012). Tanto premesso, si osserva che l'omissione in commento, perpetrata per tutti gli anni oggetto di indagine, impedisce la compiuta ricostruzione dell'evoluzione della posta contabile accesa alle rimanenze finali di merci per consistenza fisica e per valore”.
“Avendo riscontrato l'anomala contabilizzazione sul conto “cassa contanti” di significativi flussi finanziari di incassi da clienti (€ 171.579,99) e pagamenti di fornitori (€ 43.493,97) nel biennio anteriore al fallimento, la curatela lamenta l'impossibilità di verificarne la reale consistenza e la destinazione finale. Al riguardo si osserva che, per quanto si evince dall'allegato n.4 alla relazione tecnico-contabile redatta dal consulente della curatela fallimentare, la maggior parte delle operazioni di incasso crediti e di pagamento di debiti in contestazione recano importi unitari piuttosto
pagina 11 di 16 modesti…”. .. Dall'esame del libro giornale degli esercizi 2011 e 2012 si è accertato che, nelle medesime date di registrazione delle operazioni d'incasso contestate, ovvero con data differita di qualche giorno, risultano annotate, in contropartita al conto “cassa contanti”, operazioni di versamento sui conti bancari di importi equivalenti o prossimi a quelli degli incassi stessi…”…
“” La sostanziale coincidenza tra l'importo dell'incasso contestato e quello del versamento in banca, induce a ritenere che le operazioni di maggior rilievo, benché contabilizzate sul conto “cassa contanti”, riguardino l'incasso di assegni e non di denaro contante. Lo scrivente non ritiene, pertanto, fondata la contestazione avanzata dalla curatela con riferimento agli incassi, sebbene non possa negarsi che un'ordinata tenuta della contabilità avrebbe dovuto indurre l'amministratore ad istituire un conto acceso alla “cassa assegni”. Anomalo appare il pagamento per “cassa” di € 2.192,73 in favore di un fornitore, atteso che, già all'epoca, era stato introdotto l'obbligo di non emettere assegni trasferibili e, quindi, non si poteva trattare di assegno incassato da un cliente e girato al fornitore.
Nondimeno, la superiore circostanza non può incidere significativamente sul giudizio di attendibilità delle scritture contabili. Come è dato vedere dalla superiore disamina, tra i vari rilievi formulati dalla curatela fallimentare, l'unico suscettibile di inficiare l'attendibilità delle scritture contabili nel loro complesso è quello riguardante l'omessa annotazione/redazione degli inventari analitici di magazzino”.
Alla luce di siffatte risultanze , del tutto condivisibili, appare chiara la responsabilità dell'amministratore odierno convenuto.
Per quanto concerne poi il danno, in relazione al quale la CU attrice ha invocato il ricorso al criterio della differenza attivo-passivo, va osservato come i criteri elaborati dalla giurisprudenza, negli anni, sono stati nella sostanza quello del cd. deficit fallimentare e quello del differenziale dei patrimoni netti (o perdita incrementale).
Il primo dei due criteri induce a determinare il danno prodotto in una somma di denaro coincidente con la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare. Si tratta di un parametro comunque caratterizzato da un'elevata dose di approssimazione, sia perché non è certo che le passività coincidano con la somma delle domande di ammissione presentate dai creditori, sia perchè l'attivo risente necessariamente della svalutazione di alcuni beni direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento (si pensi a beni immateriali quali l'avviamento o a taluni marchi).
Proprio a causa dei suoi limiti, verosimilmente, il criterio del deficit può avere un utilizzo concreto in due sole fattispecie.
pagina 12 di 16 La prima è quella della mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita, situazione che determina l'impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e quindi il necessario ricorso ad un criterio scevro da agganci a precisi parametri.
La seconda è quella in cui il dissesto sia stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati.
Al contrario del deficit fallimentare, il diverso criterio del cd. differenziale dei netti patrimoniali trova frequente utilizzo, specie nei casi in cui sia possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e concludere che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento dell'apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore. In tali ipotesi l'antigiuridicità della condotta degli amministratori discende dai principi dettati dall'art. 2447 c.c., che impone, unitamente a quelli di cui agli artt. 2485 e
2486 c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione di una delibera " salvifica "
(trasformazione o ricapitalizzazione), o, in difetto, la messa in liquidazione della società, in tutti i casi in cui la perdita di esercizio abbia l'effetto di ridurre il capitale sociale (ma, rectius: il patrimonio netto) al di sotto dei limiti fissati dalla legge. L'apertura della fase della liquidazione comporta il mutamento dell'oggetto dell'attività, che non sarà più la gestione caratteristica, ma sarà esclusivamente quella non incompatibile con la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Orbene nel caso di specie il danno conseguente agli atti ed alle omissioni compiute dal convenuto che ha ricoperto la carica di amministratore può essere determinato in € 32.913,16, pari alla differenza tra attivo ( pari al valore di stima dei beni mobili inventariati di € 79.000,00) e passivo ( pari a €
111.913,16) accertati nella procedura .
Invero la mancanza ovvero incompletezza della documentazione ha reso di fatto impossibile ricostruire i fatti di gestione e le specifiche operazioni compiute dal ai danni della società. Parte_2
Nel caso di specie, infatti, la curatela ha contestato all'amministratore convenuto una specifica condotta cagionevole di danno ad essa eziologicamente riconducibile, consistente nella distrazione di merci.,
l'omessa redazione e/o consegna degli inventari analitici di magazzino, che ha poi precluso al CTU la possibilità di verificare compiutamente tale contestazione e, quindi, di accertare l'eventuale danno lamentato.
Ancora il CTU ha evidenziato che l'impossibilità di verificare tempo per tempo l'evoluzione della posta contabile accesa alle rimanenze finali di merci (per quantità e valore) ha, inoltre, impedito alla curatela di riscontrarne l'eventuale sopravalutazione e conseguentemente di accertare l'eventuale perdita del capitale in data antecedente a quella risultante dalla contabilità e dai bilanci.
pagina 13 di 16 Giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza del 06/05/2015, n.
9100 hanno affermato che : “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto” (v.: Cassazione civile sez. un., 06/05/2015, n. 9100).
Discende che la sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è circostanza in sé non dirimente, ma, in un quadro più complesso di gravi inadempienze, colora ulteriormente la condotta dell'amministratore (an) in termini di ampiezza, avvalorando la sussistenza di una condotta generalizzata idonea a porsi come causa del danno lamentato, suscettibile di essere liquidato per via equitativa ove la detta mancata o irregolare tenuta delle scritture sociali impedisca l'accertamento degli specifici effetti dannosi (v. in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. I, 01/02/2018, n. 2500).
In coerenza a ciò, il giudice, quando si avvalga del criterio equitativo per la quantificazione del danno, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali (cfr.:
Cassazione civile sez. I, 16/01/2018, n. 832, cit.).
Inoltre secondo la giurisprudenza della SC, "nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore (V. per tutti Cass. 22/09/2021, n.256641, Cass. 17.05.21
n.13220, Cass.
9.04.21 n.9458).
pagina 14 di 16 Così anche la giurisprudenza di merito, secondo cui, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, se l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (App. Perugia, sez. I,
27/04/2021, n. 245), nonchè Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 08/01/2021, n. 90).
Nel caso in oggetto, ricorrono tutti i superiori presupposti: infatti, la curatela ha contestato all'amministratore convenuto una specifica condotta cagionevole di danno ad essa eziologicamente riconducibile, consistente nella distrazione di merci., l'omessa redazione e/o consegna degli inventari analitici di magazzino, che ha poi precluso al CTU la possibilità di verificare compiutamente tale contestazione e, quindi, di accertare l'eventuale danno lamentato.
Ancora il CTU ha evidenziato che l'impossibilità di verificare tempo per tempo l'evoluzione della posta contabile accesa alle rimanenze finali di merci (per quantità e valore) ha, inoltre, impedito alla curatela di riscontrarne l'eventuale sopravalutazione e conseguentemente di accertare l'eventuale perdita del capitale in data antecedente a quella risultante dalla contabilità e dai bilanci.
Invero la mancanza ovvero incompletezza della documentazione ha reso di fatto impossibile ricostruire i fatti di gestione e le specifiche operazioni compiute dal ai danni della società. Parte_2
Pertanto poiché nel caso in oggetto risulta impossibile una puntuale, precisa valutazione del danno, gli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta omissiva dell'amministratore possono essere determinati in € 32.913,16, pari alla differenza tra attivo ( pari al valore di stima dei beni mobili inventariati di € 79.000,00) e passivo ( pari a € 111.913,16) accertati nella procedura .
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita ed ai suoi creditori nell'ambito della propria attività gestoria, quantificati complessivamente in € 32.913.16
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa pagina 15 di 16 nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e . liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, vanno poste a carico del convenuto e in favore dell'ER, essendo la
CU ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della convenuta, quale soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6224/2021 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, - accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, condanna Parte_3 Parte_2 al pagamento della somma di € 32.913.16 in favore della curatela attrice, oltre rivalutazione e
[...]
interessi al tasso legale;
-condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'ER , che liquida in € 5.615,16 per spese ( in esse compresi € 4.060,16 della CTU) e € 6.200,00 per compensi della fase di merito e €
5.000,00 per compensi della fase cautelare, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in data 16/1/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca
Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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