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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
GIAMBASTIANI NA, RE
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 266/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento Irpef e relative addizionali regionali, comunali e previdenziali, per il periodo di imposta 2018. Il ricorrente avanza, preliminarmente, istanza di remissione in termini, ex-art. 153, comma 2, c.p.c., dal momento che l'Ufficio ha provveduto a notificare il
17.12.2024 illegittimamente, ex-art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R.N. 600/73, ”irreperibili assoluti”, l'atto, che
è stato, quindi, impugnato tardivamente, avendone avuta conoscenza solo in data 10.04.2025.
Eccepisce, nel merito:
1. Nullità dell'atto opposto, per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 42, comma 3, D.P.R. n.
600/1973;
2. Violazione del contraddittorio, ex-art. t bis, L. n. 212/2000;
3. Nullità della notificazione, non sanabile ex-art. 156 c.p.c., per intervenuta decadenza, al momento dell'impugnazione;
4. Annullabilità, per vizi di partecipazione del contribuente e mancata rituale notifica dell'invito:
5. Annullabilità, per inesistenza e infondatezza della pretesa tributaria.
Chiede dichiarare la nullità/annullabilità/infondatezza dell'atto impugnato, compresa condanna al rimborso di quanto eventualmente pagato nelle more, vinte le spese ed onorari del giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e, nelle controdeduzioni, si oppone a tutto quanto dedotto e prodotto, ex-adverso. Allega documentazione a prova di quanto asserito. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.
In data 22.01.2026, il ricorrente deposita memoria illustrativa, nella quale ribadisce che il procedimento di congelamento è irrilevante, perché la residenza permane, come da certificato prodotto. Non è stato accertato lo stato di irreperibilità, né sono state fatte ricerche. Dunque, la notifica dell'avviso di accertamento è nulla. Insiste nella decadenza, maturata il 26.03.2025. insiste nelle precedenti conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte respinge, in primo luogo, la richiesta di rimessione in termini, dal momento che l'atto è stato notificato correttamente, per irreperibilità assoluta del destinatario, poiché l'immobile, sito in Luogo_1
, Indirizzo_1, era oggetto di provvedimento di congelamento, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, dunque, indisponibile, ai sensi dell'art.8 , comma 2, Regolamento UE
2017/2063. L'atto impugnato è stato, poi, firmato, correttamente, da funzionario di terza area. La delega di firma è stata prodotta (vedi Cass. 22810/2015), tempestivamente e correttamente, con le controdeduzioni
(vedi Cass.12781/16). La delega è, dunque, pienamente valida, in quanto esiste e, in più, contiene, anche, il nome del delegato. Infondato il secondo motivo proposto, dal momento che l'Ufficio ha prodotto, in atti (doc. 3), copia relata dello schema d'atto: Infondato il terzo punto, in quanto, come già detto sopra, la notifica dell'atto impugnato è regolare. Infondato, ancora, il punto quattro eccepito dal ricorrente, dal momento che anche l'invito n. 100658/2023 è stato correttamente notificato con la stessa procedura di irreperibilità del destinatario, come da relata versata in atti. Il ricorrente, che non disconosce l'esistenza del provvedimento di congelamento del bene – regolamento UE –, ove abbia mantenuto di fatto l'abitazione nell'immobile ha realizzato una situazione di contrarietà alla legge. Nessun recapito per la notifica degli atti ha comunque stabilito e/o comunicato il ricorrente. Appare, poi, singolare, non verosimile e pretestuosa la giustificazione, addotta dal contribuente, secondo la quale i movimenti finanziari, ritenuti non giustificati dall'Ufficio, si sostanzierebbero in prestiti infruttiferi di parenti.
La Corte, alla luce di quanto sopra dedotto e motivato, rigetta il ricorso, perché del tutto infondato, in fatto e in diritto. Condanna parte ricorrente a pagare, a favore dell'Agenzia delle Entrate, le spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00=, per compensi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
4000,00 per compensi.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
GIAMBASTIANI NA, RE
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF01416/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 266/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento Irpef e relative addizionali regionali, comunali e previdenziali, per il periodo di imposta 2018. Il ricorrente avanza, preliminarmente, istanza di remissione in termini, ex-art. 153, comma 2, c.p.c., dal momento che l'Ufficio ha provveduto a notificare il
17.12.2024 illegittimamente, ex-art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R.N. 600/73, ”irreperibili assoluti”, l'atto, che
è stato, quindi, impugnato tardivamente, avendone avuta conoscenza solo in data 10.04.2025.
Eccepisce, nel merito:
1. Nullità dell'atto opposto, per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 42, comma 3, D.P.R. n.
600/1973;
2. Violazione del contraddittorio, ex-art. t bis, L. n. 212/2000;
3. Nullità della notificazione, non sanabile ex-art. 156 c.p.c., per intervenuta decadenza, al momento dell'impugnazione;
4. Annullabilità, per vizi di partecipazione del contribuente e mancata rituale notifica dell'invito:
5. Annullabilità, per inesistenza e infondatezza della pretesa tributaria.
Chiede dichiarare la nullità/annullabilità/infondatezza dell'atto impugnato, compresa condanna al rimborso di quanto eventualmente pagato nelle more, vinte le spese ed onorari del giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e, nelle controdeduzioni, si oppone a tutto quanto dedotto e prodotto, ex-adverso. Allega documentazione a prova di quanto asserito. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.
In data 22.01.2026, il ricorrente deposita memoria illustrativa, nella quale ribadisce che il procedimento di congelamento è irrilevante, perché la residenza permane, come da certificato prodotto. Non è stato accertato lo stato di irreperibilità, né sono state fatte ricerche. Dunque, la notifica dell'avviso di accertamento è nulla. Insiste nella decadenza, maturata il 26.03.2025. insiste nelle precedenti conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte respinge, in primo luogo, la richiesta di rimessione in termini, dal momento che l'atto è stato notificato correttamente, per irreperibilità assoluta del destinatario, poiché l'immobile, sito in Luogo_1
, Indirizzo_1, era oggetto di provvedimento di congelamento, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, dunque, indisponibile, ai sensi dell'art.8 , comma 2, Regolamento UE
2017/2063. L'atto impugnato è stato, poi, firmato, correttamente, da funzionario di terza area. La delega di firma è stata prodotta (vedi Cass. 22810/2015), tempestivamente e correttamente, con le controdeduzioni
(vedi Cass.12781/16). La delega è, dunque, pienamente valida, in quanto esiste e, in più, contiene, anche, il nome del delegato. Infondato il secondo motivo proposto, dal momento che l'Ufficio ha prodotto, in atti (doc. 3), copia relata dello schema d'atto: Infondato il terzo punto, in quanto, come già detto sopra, la notifica dell'atto impugnato è regolare. Infondato, ancora, il punto quattro eccepito dal ricorrente, dal momento che anche l'invito n. 100658/2023 è stato correttamente notificato con la stessa procedura di irreperibilità del destinatario, come da relata versata in atti. Il ricorrente, che non disconosce l'esistenza del provvedimento di congelamento del bene – regolamento UE –, ove abbia mantenuto di fatto l'abitazione nell'immobile ha realizzato una situazione di contrarietà alla legge. Nessun recapito per la notifica degli atti ha comunque stabilito e/o comunicato il ricorrente. Appare, poi, singolare, non verosimile e pretestuosa la giustificazione, addotta dal contribuente, secondo la quale i movimenti finanziari, ritenuti non giustificati dall'Ufficio, si sostanzierebbero in prestiti infruttiferi di parenti.
La Corte, alla luce di quanto sopra dedotto e motivato, rigetta il ricorso, perché del tutto infondato, in fatto e in diritto. Condanna parte ricorrente a pagare, a favore dell'Agenzia delle Entrate, le spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00=, per compensi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
4000,00 per compensi.