Sentenza 14 gennaio 1977
Massime • 2
La dichiarazione del rappresentante legale di una societa, di non essere in grado di poter esprimere alcun giudizio circa l'autografia della sottoscrizione del precedente rappresentante della stessa societa in calce ad una scrittura privata, non costituisce disconoscimento di tale sottoscrizione, poiche la dichiarazione di non conoscere la sottoscrizione del suo autore puo essere resa utilmente soltanto dagli eredi o dagli aventi causa, a norma dell'art 214, secondo comma cod proc civ, e deve considerarsi inidonea nel caso di disconoscimento di una propria sottoscrizione, quale deve considerarsi, per la sussistenza di un rapporto organico, quella della societa apposta dal proprio rappresentante.*
L'art 99, primo comma, disp att cod proc civ, il quale stabilisce che la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale, non pone alcuna distinzione tra querela principale (volta a promuovere un giudizio autonomo di accertamento della falsita del documento) e querela incidentale (tesa ad ottenere l'accertamento di falsita in giudizio promosso da altri per far valere pretese fondate sul documento), e percio si applica ad entrambe. Esso articolo, pero, non pone sanzioni di nullita o improcedibilita, onde alla mancata conferma nella prima udienza consegue soltanto che essa puo essere effettuata dal querelante fino al completo esaurimento della trattazione della causa. ( V 743/74, mass n 368592; ( V 344/71, mass n 349878).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1977, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1977 |
Testo completo
La dichiarazione del rappresentante legale di una societa, di non essere in grado di poter esprimere alcun giudizio circa l'autografia della sottoscrizione del precedente rappresentante della stessa societa in calce ad una scrittura privata, non costituisce disconoscimento di tale sottoscrizione, poiche la dichiarazione di non conoscere la sottoscrizione del suo autore puo essere resa utilmente soltanto dagli eredi o dagli aventi causa, a norma dell'art 214, secondo comma cod proc civ, e deve considerarsi inidonea nel caso di disconoscimento di una propria sottoscrizione, quale deve considerarsi, per la sussistenza di un rapporto organico, quella della societa apposta dal proprio rappresentante.*