Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
7352/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 03.02.2025 come sostituita dal depo-
sito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7352/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente ivi in via Eugenio Montale Parte_1
n. 25 , c. f. , che agisce in proprio e nella qualità di legale rappresentante p. C.F._1
t. della società “ , con sede legale in via Raciti p. iva , Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'avv. Antonio Giovanni Petronaci come da procura in atti , domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio in C.le Aida n. 6 ; CP_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso , anche disgiuntamente, dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, avv. Pier Luigi Tomaselli,
avv. Maria Rosaria Battiato , avv. Livia Gaezza, come da procura alle liti depositata in atti di giudi-
zio , domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2024 parte attrice proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-1845828 , recante numero protocollo .22100.11/06/2024.0450788, notifica CP_2
ta al ricorrente odierno in data 24.6.2024.
L'atto impugnato veniva emesso sulla base di atto di accertamento protocollo n. .2100.04/09/ CP_2
2019 , recante data 04.09.2019 , per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge 638/1983, avente riguardo l'omesso versamento di ritenute previden-
ziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti . Tali omissioni si riferivano all'an-
no 2018 . L'atto impugnato ordinava alla ricorrente , nella qualità di legale rappresentante della società “ , il pagamento della somma di euro 4.608,00 a titolo di sanzione Controparte_1
amministrativa per le violazioni accertate , oltre le spese pari ad euro 9,05, entro trenta giorni dalla notifica, con avvertimento che in difetto l' avrebbe proceduto con esecuzione forzata. CP_2
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento con le-
sione del diritto di difesa della ricorrente che non ha avuto possibilità di intervenire a propria tutela nel procedimento amministrativo. Deduceva che l'omessa notifica dell'accertamento produceva la nullità dell'intero procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione.
CP_ Eccepiva il decorso della prescrizione in capo ad del diritto di emettere l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa e la prescrizione delle somme richieste quale sanzione amministrativa essendo decorso il termine previsto dall'art. 28 Legge 689/1981, risalendo le omissioni sanzionate al 2018.
Sotto altro aspetto deduceva la violazione del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 689/1981, per la notifica della contestazione richiamata in ordinanza , termine decorrente dall'accertamento.
CP_ Deduceva pertanto fosse avvenuta la decadenza in capo ad , prevista dalla norma indicata , il cui testo richiamava in ricorso. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato per tutte le ragioni esposte in ricorso, nonché l'annullamento dell'atto di accertamento , prodromico l'ordi-
nanza ingiunzione , con declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione e di insussistenza di obbligo di CP_ pagamento di sanzione irrogata da , dichiarando altresì la decadenza dell' per la violazio CP_2
ne dell'art. 14 L. 689/1981.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività dell'ordinanza impugnata e fissava l'udienza di discussione.
Si costituiva in giudizio che contestava tutte le doglianze esposte in ricorso di cui chiedeva il CP_2
rigetto per infondatezza , deduceva la notificazione dell'atto di accertamento richiamato in ordi-
nanza ingiunzione e chiedeva la conferma dell'atto impugnato con obbligo di pagamento della san-
zione ivi determinata , tenendo conto della novellazione legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023
sotto il profilo della determinazione di sanzione.
All'esito dell'udienza del 11.12.2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento all'esame. Sostituita l'udienza del 03.02.2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter , esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate , il procedimento viene definito con il provvedimento presente.
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In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del giudizio proposto con ricorso che risulta depositato il 24.07.2024, a fronte della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 24.6.24.
Pertanto risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 6 D.Lgs. n.150/2011 ,
richiamato dall'art. 22 L. 689/1981.
Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) ,
con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30
aprile le 1969, n. 153 ], per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000
annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa –
mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2 , della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23
rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del
le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro
volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione
devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato .
Nella fattispecie all'esame l'accertamento risulta notificato alla ricorrente in data 23.09.2019 , come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente con raccomandata a.r.,in tale data veniva immesso avviso nella cassetta corrispondenza dello stabile in indirizzo ( via Eugenio
Montale 25 ). Successivamente l'atto non è stato ritirato all'Ufficio postale nei dieci giorni CP_1
seguenti al deposito , con la compiuta giacenza perfezionata al 04/10/2019.
Tale notifica tuttavia si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2018 , rilevabili dai flussi , docu- Pt_3
CP_ mentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2018 e poi contestate nel 2019.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi-
cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobligata in solido al paga-
mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione
devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer-
tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve
dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della
ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi-
zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer
tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario
si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti
all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli-
gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-
visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti-
ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che,
in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu-
dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ). Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi , violazione facilmente rilevabile dall'istituto , che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze citate da questo ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 04/09/2019( la data che figura
CP_ nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.04/9/2019.0431574 allegato da CP_2
alla memoria di costituzione ) , la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 10/2018,
trattandosi di ritenute relative al periodo ottobre 2018.
Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione .
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale , il risultato non muterebbe poiché
le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_2
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […]
omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i
termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , con assorbimento di ogni altra questione .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022. Tenuto conto del valore della causa, considerata la determinazione della CP_ sanzione operata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. 48/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7352/2024 , promossa da in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della società “ , con ricorso depositato il 24.7.2024 Controparte_1
così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001845828 , recante
Protocollo .2100.11/06/2024.0450788; CP_2
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 884,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Antonio Giovanni Petronaci
ex art. 93 c.p.c.
Catania , 03.02.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo