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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/10/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 870/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BELLANTONI DOMENICO;
elettivamente domiciliato in Roma, v. Pinerolo n. 22, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. MASSEI MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA BORGO FONTENUOVA 49, SAN SEVERINO MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - appalto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 19.9.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dalla Parte_1
(appaltatore-sub committente), avverso il decreto ingiuntivo n. 235/2024 del 20.03.2024, notificato il 21.03.2024, per l'importo di euro 154.354,41 oltre spese ed accessori, reso dal
Tribunale di Macerata in favore della (sub appaltatore), quale importo dovuto in Controparte_1 forza delle seguenti fatture, tutte relative alla forniture di opere elettromeccaniche per la realizzazione di mini centrali idroelettriche a coclea idraulica, di fornitura e montaggio di ponteggi.
Segnatamente: fattura n. 8 del 08.02.2024 per € 40.333,20 relativa centrale di EM;
fattura pagina 1 di 9 n. 9 del 08.02.2024 per € 62.634,80 relativa alla centrale di PI Mamertina;
e fattura n. 10 del
08.02.2024 per € 51.386,40 relativa alla centrale di PA.
1.1 – Parimenti fondata la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente intesa al “…risarcimento della perdita di valore delle centrali così come verrà determinato dall'Accertamento Tecnico Preventivo [ndr. all'epoca dell'introduzione in giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 9448/2024)] …” in conseguenza dell'asserita “…errata esecuzione delle opere [n.d.r. commissionate all'ingiungente] alla regola dell'arte…” (così in citazione).
1.2 - Infondata invece, e quindi da respingersi, la domanda proposta dall'opponente intesa al pagamento dell'importo complessivo “…di euro 152.597,00 più iva…” (di cui: euro 31.971,00 per le forniture della centrale di PI Mamertina;
euro 67.228,00 per le forniture della centrale di PA;
euro 53.398,00 per le forniture della centrale di EM) a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere (di cui: n. 31 settimane rispetto alla consegna dell'ordine per la centrale PA;
n. 30 settimane rispetto alla consegna dell'ordine per la centrale di EM;
n.
40 settimane rispetto alla consegna dell'ordine per la centrale di PI), come pattuita nei contratti di subappalto sottoscritti tra le odierne parti.
1.3 - Ugualmente infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto intesa al pagamento dei costi extra-contratto sostenuti per l'esecuzione delle opere commissionate per l'importo complessivo di euro 59.730,00 (di cui: euro 15.750,00 per progettazione, acquisto materiali e lavorazioni eseguite;
euro 7.500,00 per spostamento n.6 camion;
euro 7.200,00 per attività di sollevamento per scarico merce;
euro 22.500,00 per attività di sollevamento per montaggio appar.; euro 6.780,00 per fornitura cavi elettrici e manodopera per il collegamento).
2 - Da respingere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale per l'asserita competenza del Tribunale di Roma sia perché foro generale dell'ingiunto, secondo l'art. 19 c.p.c.
(e non invece secondo l'art. 18 c.p.c, come erroneamente indicato dall'attore in citazione, quale foro generale per le persone fisiche), per avere l'ingiunta sede legale a Roma;
sia perché foro facoltativo secondo l'art. 20 c.p.c. per essere Roma il luogo in cui si è concluso il contratto, ai sensi dell'art. 1326 co. 1 c.c. (cioè, ove il proponente ingiungente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'opponente), pur nella consapevolezza del luogo di adempimento in
Macerata della obbligazione di pagamento dedotta in giudizio.
2.1 – Come in parte prospettato dallo stesso opponente, controparte ha correttamente adito questo ufficio quale foro facoltativo ai sensi del richiamato art. 20 c.p.c, concorrente rispetto a quello in cui è stato concluso il contratto. Infatti, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.p.c, l'obbligazione pagina 2 di 9 oggetto di contezioso (pagamento di somma di denaro), in mancanza di diversa indicazione, va adempiuta nel luogo in cui il creditore ha il domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione, cioè Castelraimondo.
3 - Nel merito, va premesso che con contratti del 01.03.2021, del 30.03.2021 e del
30.03.2021 la AS ER RL (committente) commissionava all'odierna opponente la realizzazione “chiavi in mano” di tre centrali mini-idroelettriche, rispettivamente nei Comuni di
PI Mamertina, PA e EM.
Il 14.04.2021 l'attore subappaltava all'ingiungente la fornitura e la posa in opera delle: paratoie, gargami, griglie e panconature;
concordando per le attività afferenti alla centrale di
PI (ordine n. 44/21) il prezzo di euro 151.000,00 più iva;
per quelle alla centrale di EM
(ordine n. 40/21) il prezzo di euro 165.300,00 più iva;
per quelle alla centrale di PA (ordine n.
41/21) il prezzo di euro 210.660,00 più iva;
per un totale di euro 526.960,00 più iva.
3.1 – In data 20.09.2022 l'opposto “completava” (secondo dichiarazione dell'opponente non contestata dall'opposto) quanto commissionato nelle centrali di PA e EM.
3.2 - Con missiva del 21.02.2023 l'ingiunto denunciava la mancata tenuta idraulica delle paratoie fornite e poste in opera in tutte e tre le centrali, con relativa interruzione del flusso di acqua in ingresso e/o in uscita. Censure meglio precisate con la successiva pec del 18.12.2023 nella quale precisava: la mancata tenuta delle chiusure;
l'inadeguato dimensionamento degli organi di sollevamento;
l'inadeguato dimensionamento delle paratoie che non riescono a contrastare il carico idrostatico;
i disallineamenti nelle manovre di apertura e chiusura;
il mancato rispetto dei tempi di manovra contrattuali.
3.3 – All'epoca dell'introduzione del presente giudizio pendeva dinanzi al Tribunale di Roma
(R.G. 9448/2024) un ATP (ai sensi dell'art. 696 bis cpc) promosso dalla Parte_2
(terzo estraneo all'odierno giudizio) nei confronti delle odierne parti (l'opponente è in quel
[...] procedimento resistente e l'opposto terzo chiamato in causa), avente ad oggetto l'accertamento dei vizi dell'opera e le ulteriori attività extra-contratto da quest'ultimo effettuate.
4- In questa sede asserisce l'opponente, con riferimento a ciascuna centrale, che:
4.1- la centrale di PI Mamertina era stata oggetto di varianti con conseguente incontestata (ad eccezione della Centralina oleodinamica esterna di alla pos. 1R dell'ordine) esclusione della fornitura e della posa in opera di alcune paratoie e accessori precedentemente sub-commissionate dei quali in questa sede l'opposto purtuttavia chiede il pagamento, per un totale in riduzione del valore di euro 43.150,00 più iva, segnatamente: Cont
• 1A nel canale di presa (euro 5.700,00); Parte_3
pagina 3 di 9 • Pos: 1L Gargame per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 2.500,00);
• Pos: 1G Pancone per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 3.750,00);
• Pos: 1D Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro 15.000,00);
• Pos: 1N Gargame per Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro
3.000,00);
• Pos: 1R Centralina oleodinamica esterna per mov. paratoie opera di presa (euro
13.200,00);
In ogni caso denuncia che:
- la paratoia opera di presa (pos. 1C dell'ordine) non garantisce la tenuta in chiusura e non rispetta i tempi di chiusura;
- la paratoia di macchina (pos 1E) non rispetta i tempi di chiusura come da ordine;
- i n. 2 panconi (pos. 1H e 1I) previsti da 3.000X3.500 e da 4.000X3.500 siano stati realizzati/forniti in maniera e con misura totalmente difformi rispetto agli standard idonei ad un corretto funzionamento dell'impianto;
4.2 – nella centrale di PA:
- la Paratoia dissabbiatrice testa canale derivazione (pos. 2B) non garantisce la tenuta in chiusura;
- le n. 3 paratoie opera di presa (pos 2C) non garantiscono la tenuta facendo riversare molta acqua in chiusura e, anche in questo caso, nessuna delle n. 3 paratoie rispetta i tempi di chiusura;
- la Paratoia dissabbiatrice fine canale derivazione (pos. 2D) non garantisce la tenuta in chiusura;
- le n. 2 paratoie di macchina (pos. 2E) non garantiscono la tenuta facendo tracimare molta acqua in chiusura e nessuna delle n. 2 paratoie rispetta i tempi di chiusura;
4.3 - nella Centrale di EM:
- la paratoia dissabbiatrice opera di presa (pos. 1A) non garantisce la tenuta facendo tracimare molta acqua in chiusura, si inclina in fase di apertura e chiusura bloccandosi;
- le n. 2 paratoie opera di presa (pos. 1B) non garantiscono la tenuta facendo tracimare molta acqua in chiusura ed entrambe non rispettano i tempi di chiusura;
- le n. 2 paratoie di macchina (pos. 1D) non garantiscono la tenuta e non rispettano i tempi di chiusura.
pagina 4 di 9 4.4 – Per tali denunciati vizi, asserisce l'opponente che le paratoie installate sono state
“…realizzate con evidenti errori di progettazione, dimensionamento e utilizzando tecniche inappropriate e senza rispettare le regole imposte dalla prassi ingegneristica in materia”.
5 - Da respingere data la genericità, la doglianza relativa alla intempestiva denuncia dei vizi il cui unico riferimento è contenuto a pag. 6 della comparsa del seguente tenore letterale “…tali asseriti vizi e/o difetti di conformità lamentati (per la prima volta) con la missiva del 21.02.2023 – che, ad ogni buon conto, in questa sede si contestano nuovamente- NON sono mai stati denunziati tempestivamente dalla attuale società opposta…”.
6 - Nel presente giudizio è stata acquista con il consenso delle parti la relazione di CTU svolta in sede di ATP dinanzi al Tribunale di Roma;
in essa l'ing. , descrive, con Persona_1 riferimento a ciascuna centrale e ad ogni singola contestazione, che:
6.1 – nella centrale di PI Mamertina, non in produzione all'epoca delle attività peritali:
- la paratoia opera di presa (pos. 1C dell'ordine) quando è chiusa “…vi è un modesto passaggio d'acqua all'interno del canale”
- conferma l'assenza di tutte le opere indicate dall'opponente di successiva diversa pattuizione (Pos: 1A nel canale di presa (euro 5.700,00); Pos: 1L Parte_3
Gargame per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 2.500,00); Pos: 1G Pancone per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 3.750,00); Pos: 1D Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro 15.000,00); Pos: 1N Gargame per Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro 3.000,00); Pos: 1R Centralina oleodinamica esterna per mov. paratoie opera di presa (euro 13.200,00);
- conferma la mancata realizzazione di n. 2 diaframmi con dimensioni 3,00mtX1,90mt anziché da 3,00mtX3,50mt come da ordine (pos. 1H); n. 3 diaframmi con dimensioni
4,00mtX2,20mt anziché da 4,00mtX3,50mt come da ordine (pos. 1I); conformemente alla diversa pattuizione rappresentata dall'opponente.
6.2 - nella centrale di PA, non in produzione all'epoca delle attività peritali:
- quanto alla Paratoia dissabbiatrice testa canale derivazione (pos. 2B), il CTU ha accertato, pur dopo aver regolato la pressione della centralina di comandando (portando la pressione da 124 a circa 129 bar), che la parte non funziona, risultando bloccata;
- ha accertato che le n. 3 paratoie opera di presa (pos 2C) non presentano una chiusura completa per “… passaggio di acqua al di sotto delle stesse che non dovrebbe esserci con la chiusura completa delle paratoie”. Inoltre, il CTU ha accertato che i tempi di chiusura (misurati di pagina 5 di 9 14-15 secondi) non sono conformi a quelli stabili nell'ordine, anche se “…a seguito di una regolazione della centralina oleodinamica, fatta eseguite dal CTU al titolare di parte resistente
[...]
[…], relativamente ala paratoia n. 1 (la prima a sinistra), i tempi di chiusura sono stati di CP_1
2-3 secondi, conformi con i tempi di chiusura stabiliti negli ordini di fornitura”;
- ha accertato che la Paratoia dissabbiatrice fine canale derivazione (pos. 2D) non si alza con il canale pieno d'acqua, sebbene comandata, mentre si alza quando il canale è privo d'acqua probabilmente perché “…la pressione dei pistoni regolata dalla centralina è di 132 bar mentre la pressione di targa erogabile è di 160 bar”;
- che le n. 2 paratoie di macchina (pos. 2E) non presentano chiusura completa in quanto pur chiuse si verifica il “…passaggio di rivoli d'acqua negli alloggiamenti delle due coclee”;
6.3- nella centrale di EM, non in produzione all'epoca delle attività peritali:
- la paratoia dissabbiatrice opera di presa (pos. 1A) “…presenta difficoltà nella fase di discesa e di salita, nonché una chiusura incompleta con conseguente passaggio di molta acqua”;
- le n. 2 paratoie opera di presa (pos. 1B) “non chiudono completamente lasciando passare acqua al di sotto. La paratoia di sinistra si presenta chiusa non tenendo l'apertura. […] entrambe le paratoie non rispettano i tempi di chiusura…” impiegano infatti dai 8 ai 10 secondi.;
- le n. 2 paratoie di macchina (pos. 1D) “…presentano una non completa chiusura facendo passare rivoli d'acqua all'interno degli alloggiamenti delle coclee”;
6.4 - Il CTU ha inoltre constatato, dall'analisi dei documenti in atti, “…la mancanza della fine delle opere accessorie oggetto di causa, della dichiarazione di corretta posa in opera, nonché dei verbali “prove e collaudi in bianco e sotto carico idrostatico” (come riportato negli ordini di fornitura), che avrebbero dovuto portare al verbale di collaudo finale delle opere accessorie”
6.5 - Con riferimento alle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e i relativi costi, precisa il CTU che:
6.5.1 – “…una corretta taratura delle centraline oleodinamiche ed una messa a punto dei sistemi di manovra eliminerebbero i seguenti difetti: tempi di chiusura delle paratoie;
completa chiusura delle paratoie che presentano modesto trafilamento”. Solo all'esito di tale attività sarà possibile verificare la sussistenza di altre cause (progettazione, dimensionamenti, realizzazione, pesi). Precisa inoltre che tale attività, unitamente a quella di messa a punto e collaudo finale, sono ricomprese negli ordini d'acquisto, sebbene non risultino eseguite;
6.5.2 – i difetti riscontrati nel funzionamento delle paratoie dissabbiatrici della centrale di
PA e di EM, secondo il CTU, dovranno essere valutate “…a seguito delle prove e collaudi sotto carico idrostatico (come già previsto negli ordini d'acquisto). Nel caso persista i
pagina 6 di 9 difetti […] si dovrà procedere con l'adeguamento della paratoia (inserimento del doppio azionamento, appesantimento diaframma, sostituzione pistoni etc) oppure con la sostituzione della stessa” attività soggette tutt'ora alla garanzia contrattualmente prevista (di n. 36 mesi dall'istallazione).
6.6 – Secondo il CTU, l'eliminazione dei vizi accertati attraverso le attività di cui ai superiori punti 8.5.1 e 8.5.2 non comporta una diminuzione del valore commerciale delle centrali mini- idroelettriche. Tuttavia, ribadisce che è necessario “…procedere con le attività propedeutiche al rilascio del verbale di collaudo e l'esecuzione del collaudo finale delle opere, a valle del quale sarà possibile determinare se le paratoie dissabbiatrici delle centrali PA e EM siano state correttamente progettate e dimensionate”. Tuttavia allo stato attuale (difetti riscontrati e attività di collaudo non completate) è possibile ipotizzare una perdita di valore commerciale delle centrali rispetto al valore delle stesse, che secondo stima del CTU è pari, per ciascuna centrale ad: euro 42.000,00 iva esclusa per la centrale di PA (pari a circa il 20% del totale della fornitura di euro 210.600,00); euro 24.800,00 iva esclusa per la centrale di EM (pari a circa il 15% del totale della fornitura di euro 165.300,00); euro 10.000,00 iva esclusa per la centrale di
PI Mamertina (pari a circa il 10% del totale della fornitura di euro 108.000,00 –calcolato al netto delle opere non fornite-).
7- Con riferimento ai manufatti incontestatamente esclusi dalla fornitura inziale di complessivi euro 43.150,00, che seppur non istallati nella centrale di PI Mamertina -oggetto di varianti rispetto al progetto iniziale- sono stati oggetto di una delle fatture (n. 9 del 08.02.2024) fondamento dell'ingiunzione, il convenuto ne richiede ugualmente il pagamento per dedotti
“…costi ingenti per le spese di progettazione e l'acquisto dei materiali con relativa lavorazione…”.
Tuttavia la causa petendi risulta sfornita di prova posto che non viene articolata alcuna istanza istruttoria sul punto, nè sono state prodotte in atti fatture di acquisto.
Somme che pertanto non potranno essere calcolate a favore della Controparte_1
8 – I vizi sono stati contestati dall'opponente, seppur genericamente, con la missiva del
21.02.23 che ha trovato il riscontro di controparte solo con la missiva del 12.07.2023 di disponibilità alla emenda dei rappresentati vizi, emenda non operata.
8.1 - Incontestato anche il mancato collaudo di tutte le centrali commissionate, nonostante il numero elevato di contrapposte missive che le parti si sono scambiate sul punto. Omissione da porsi a carico dell'ingiungente perchè contrattualmente previste a suo carico: nel secondo capoverso della clausola rubricata “Garanzie” “Prima del pagamenti del saldo fornitura, il fornitore emetterà lettera di garanzia con i contenuti di cui sopra e per tre anni direttamente a favore della
pagina 7 di 9 Società utilizzatrice finale AS ER RL”; nella clausola rubricata “documentazione tecnica” ove si legge “…in particolare verranno inviati al committente i seguenti documenti: […] manualistica, dichiarazioni di conformità e certificazioni a norma di legge”.
Dai documenti in atti non risulta né la lettera di garanzia come neppure la dichiarazione di conformità e le certificazioni a norma di legge. Documenti il cui rilascio dipendeva dall'esito positivo del collaudo incontestatamente non eseguito, senza che possa essere accolta la deduzione dell'ingiungente dell'impossibilità imputabile al mancato funzionamento delle centrali idroelettriche riconducibile al danneggiamento delle macchine idrauliche (coclee) realizzate da altra impresa.
8.2 - Pertanto va accolta la actio quanti minoris (così qualificata la domanda dell'opponente intesa al “… risarcimento della perdita di valore delle centrali”, nonostante l'improprio utilizzo del termine “risarcimento”) esercitata dall'opponente in quanto, come accertato dal CTU, i vizi hanno inciso sul valore commerciale delle opere -che presentano un valore commerciale di euro
407.100,00, valore inferiore rispetto a quello commerciale complessivo delle forniture (al netto dei materiali incontestatamente non forniti) di euro 483.900 come accertato dal CTU- determinandone un deprezzamento complessivo pari ad euro 76.800.
9 - Da respingersi anche la domanda intesa al pagamento delle penali per l'asserito ritardo nella consegna delle opere rispetto ai termini pattuiti in quanto non è possibile accertare l'imputabilità (specificatamente contestata) del ritardo all'opposto, non avendo l'ingiunto articolato alcun mezzo di prova sul punto.
10 - Parimenti, nel medesimo deserto probatorio, va respinta la domanda riconvenzionale relativa alle opere realizzate extra contratto dall'ingiungente: dalla documentazione prodotta non
è possibile accettare lo svolgimento delle asserite ulteriori attività come neppure i relativi costi.
Ininfluente allo scopo la prova per testi, in particolare il cap. 6, generica per non avere individuato nè le opere, nè le lavorazioni, nè il periodo delle stesse. In ogni caso ai sensi dell'art. 1659 c.c., se non diversamente pattuito, le variazioni alle modalità convenute dell'opera devono essere autorizzate per iscritto. Prova che difetta nel caso di specie.
11 – Tirando le fila: dato atto del valore delle materie non fornite alla centrale di PI di euro 43.150,00 e del deprezzamento totale di quelle già fornite in tutte le centrali mini- idroelettriche per i vizi accertati, quantificati in euro 76.800,00, la stazione subappaltante ha diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 c.c. alla diminuzione proporzionale del prezzo pattuito per complessivi euro 119.950,00.
pagina 8 di 9 11.1 – Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di euro 34.404,41 (pari alla differenza tra euro 154.354,41 ed euro 119.950,00) oltre interessi commerciali dalla data della domanda (14.3.24, deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in mancanza di prova di precedenti costituzioni in mora) sino all'effettivo soddisfo.
12 - In ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio andrebbero compensate;
tuttavia dato atto della mancata accettazione da parte dell'ingiungente della proposta conciliativa avanzata da questo giudice con ordinanza del 22.11.2024 (pagamento da parte dell'opponente dell'importo di euro 35.000,00), coincidente con l'esito del presente giudizio, la va CP_1 condannata al pagamento delle spese del giudizio, con ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 96. co. 3 al pagamento in favore dell'opponente di somma pari alla metà dei compensi professionali.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla REVOCA decreto ingiuntivo Parte_1
n. 235/2024 del 20.03.2024, notificato il 21.03.2024, e CONDANNA la RL Parte_4
ER 4.0. al pagamento in favore della dell'importo di euro 34.404,41 oltre Controparte_1 interessi commerciali dal 14.03.2024 sino all'effettivo soddisfo;
RESPINGE le reciproche domande riconvenzionali e CONDANNA la al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 che liquida in favore della in euro 14.000,00, per compensi professionali, Parte_1 oltre rimb. forft., cap., iva e spese documentate come per legge;
CONDANNA, ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c., la al pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 7.000,00
Macerata, 28 ottobre 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 870/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BELLANTONI DOMENICO;
elettivamente domiciliato in Roma, v. Pinerolo n. 22, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. MASSEI MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA BORGO FONTENUOVA 49, SAN SEVERINO MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - appalto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 19.9.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dalla Parte_1
(appaltatore-sub committente), avverso il decreto ingiuntivo n. 235/2024 del 20.03.2024, notificato il 21.03.2024, per l'importo di euro 154.354,41 oltre spese ed accessori, reso dal
Tribunale di Macerata in favore della (sub appaltatore), quale importo dovuto in Controparte_1 forza delle seguenti fatture, tutte relative alla forniture di opere elettromeccaniche per la realizzazione di mini centrali idroelettriche a coclea idraulica, di fornitura e montaggio di ponteggi.
Segnatamente: fattura n. 8 del 08.02.2024 per € 40.333,20 relativa centrale di EM;
fattura pagina 1 di 9 n. 9 del 08.02.2024 per € 62.634,80 relativa alla centrale di PI Mamertina;
e fattura n. 10 del
08.02.2024 per € 51.386,40 relativa alla centrale di PA.
1.1 – Parimenti fondata la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente intesa al “…risarcimento della perdita di valore delle centrali così come verrà determinato dall'Accertamento Tecnico Preventivo [ndr. all'epoca dell'introduzione in giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 9448/2024)] …” in conseguenza dell'asserita “…errata esecuzione delle opere [n.d.r. commissionate all'ingiungente] alla regola dell'arte…” (così in citazione).
1.2 - Infondata invece, e quindi da respingersi, la domanda proposta dall'opponente intesa al pagamento dell'importo complessivo “…di euro 152.597,00 più iva…” (di cui: euro 31.971,00 per le forniture della centrale di PI Mamertina;
euro 67.228,00 per le forniture della centrale di PA;
euro 53.398,00 per le forniture della centrale di EM) a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere (di cui: n. 31 settimane rispetto alla consegna dell'ordine per la centrale PA;
n. 30 settimane rispetto alla consegna dell'ordine per la centrale di EM;
n.
40 settimane rispetto alla consegna dell'ordine per la centrale di PI), come pattuita nei contratti di subappalto sottoscritti tra le odierne parti.
1.3 - Ugualmente infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto intesa al pagamento dei costi extra-contratto sostenuti per l'esecuzione delle opere commissionate per l'importo complessivo di euro 59.730,00 (di cui: euro 15.750,00 per progettazione, acquisto materiali e lavorazioni eseguite;
euro 7.500,00 per spostamento n.6 camion;
euro 7.200,00 per attività di sollevamento per scarico merce;
euro 22.500,00 per attività di sollevamento per montaggio appar.; euro 6.780,00 per fornitura cavi elettrici e manodopera per il collegamento).
2 - Da respingere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale per l'asserita competenza del Tribunale di Roma sia perché foro generale dell'ingiunto, secondo l'art. 19 c.p.c.
(e non invece secondo l'art. 18 c.p.c, come erroneamente indicato dall'attore in citazione, quale foro generale per le persone fisiche), per avere l'ingiunta sede legale a Roma;
sia perché foro facoltativo secondo l'art. 20 c.p.c. per essere Roma il luogo in cui si è concluso il contratto, ai sensi dell'art. 1326 co. 1 c.c. (cioè, ove il proponente ingiungente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'opponente), pur nella consapevolezza del luogo di adempimento in
Macerata della obbligazione di pagamento dedotta in giudizio.
2.1 – Come in parte prospettato dallo stesso opponente, controparte ha correttamente adito questo ufficio quale foro facoltativo ai sensi del richiamato art. 20 c.p.c, concorrente rispetto a quello in cui è stato concluso il contratto. Infatti, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.p.c, l'obbligazione pagina 2 di 9 oggetto di contezioso (pagamento di somma di denaro), in mancanza di diversa indicazione, va adempiuta nel luogo in cui il creditore ha il domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione, cioè Castelraimondo.
3 - Nel merito, va premesso che con contratti del 01.03.2021, del 30.03.2021 e del
30.03.2021 la AS ER RL (committente) commissionava all'odierna opponente la realizzazione “chiavi in mano” di tre centrali mini-idroelettriche, rispettivamente nei Comuni di
PI Mamertina, PA e EM.
Il 14.04.2021 l'attore subappaltava all'ingiungente la fornitura e la posa in opera delle: paratoie, gargami, griglie e panconature;
concordando per le attività afferenti alla centrale di
PI (ordine n. 44/21) il prezzo di euro 151.000,00 più iva;
per quelle alla centrale di EM
(ordine n. 40/21) il prezzo di euro 165.300,00 più iva;
per quelle alla centrale di PA (ordine n.
41/21) il prezzo di euro 210.660,00 più iva;
per un totale di euro 526.960,00 più iva.
3.1 – In data 20.09.2022 l'opposto “completava” (secondo dichiarazione dell'opponente non contestata dall'opposto) quanto commissionato nelle centrali di PA e EM.
3.2 - Con missiva del 21.02.2023 l'ingiunto denunciava la mancata tenuta idraulica delle paratoie fornite e poste in opera in tutte e tre le centrali, con relativa interruzione del flusso di acqua in ingresso e/o in uscita. Censure meglio precisate con la successiva pec del 18.12.2023 nella quale precisava: la mancata tenuta delle chiusure;
l'inadeguato dimensionamento degli organi di sollevamento;
l'inadeguato dimensionamento delle paratoie che non riescono a contrastare il carico idrostatico;
i disallineamenti nelle manovre di apertura e chiusura;
il mancato rispetto dei tempi di manovra contrattuali.
3.3 – All'epoca dell'introduzione del presente giudizio pendeva dinanzi al Tribunale di Roma
(R.G. 9448/2024) un ATP (ai sensi dell'art. 696 bis cpc) promosso dalla Parte_2
(terzo estraneo all'odierno giudizio) nei confronti delle odierne parti (l'opponente è in quel
[...] procedimento resistente e l'opposto terzo chiamato in causa), avente ad oggetto l'accertamento dei vizi dell'opera e le ulteriori attività extra-contratto da quest'ultimo effettuate.
4- In questa sede asserisce l'opponente, con riferimento a ciascuna centrale, che:
4.1- la centrale di PI Mamertina era stata oggetto di varianti con conseguente incontestata (ad eccezione della Centralina oleodinamica esterna di alla pos. 1R dell'ordine) esclusione della fornitura e della posa in opera di alcune paratoie e accessori precedentemente sub-commissionate dei quali in questa sede l'opposto purtuttavia chiede il pagamento, per un totale in riduzione del valore di euro 43.150,00 più iva, segnatamente: Cont
• 1A nel canale di presa (euro 5.700,00); Parte_3
pagina 3 di 9 • Pos: 1L Gargame per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 2.500,00);
• Pos: 1G Pancone per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 3.750,00);
• Pos: 1D Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro 15.000,00);
• Pos: 1N Gargame per Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro
3.000,00);
• Pos: 1R Centralina oleodinamica esterna per mov. paratoie opera di presa (euro
13.200,00);
In ogni caso denuncia che:
- la paratoia opera di presa (pos. 1C dell'ordine) non garantisce la tenuta in chiusura e non rispetta i tempi di chiusura;
- la paratoia di macchina (pos 1E) non rispetta i tempi di chiusura come da ordine;
- i n. 2 panconi (pos. 1H e 1I) previsti da 3.000X3.500 e da 4.000X3.500 siano stati realizzati/forniti in maniera e con misura totalmente difformi rispetto agli standard idonei ad un corretto funzionamento dell'impianto;
4.2 – nella centrale di PA:
- la Paratoia dissabbiatrice testa canale derivazione (pos. 2B) non garantisce la tenuta in chiusura;
- le n. 3 paratoie opera di presa (pos 2C) non garantiscono la tenuta facendo riversare molta acqua in chiusura e, anche in questo caso, nessuna delle n. 3 paratoie rispetta i tempi di chiusura;
- la Paratoia dissabbiatrice fine canale derivazione (pos. 2D) non garantisce la tenuta in chiusura;
- le n. 2 paratoie di macchina (pos. 2E) non garantiscono la tenuta facendo tracimare molta acqua in chiusura e nessuna delle n. 2 paratoie rispetta i tempi di chiusura;
4.3 - nella Centrale di EM:
- la paratoia dissabbiatrice opera di presa (pos. 1A) non garantisce la tenuta facendo tracimare molta acqua in chiusura, si inclina in fase di apertura e chiusura bloccandosi;
- le n. 2 paratoie opera di presa (pos. 1B) non garantiscono la tenuta facendo tracimare molta acqua in chiusura ed entrambe non rispettano i tempi di chiusura;
- le n. 2 paratoie di macchina (pos. 1D) non garantiscono la tenuta e non rispettano i tempi di chiusura.
pagina 4 di 9 4.4 – Per tali denunciati vizi, asserisce l'opponente che le paratoie installate sono state
“…realizzate con evidenti errori di progettazione, dimensionamento e utilizzando tecniche inappropriate e senza rispettare le regole imposte dalla prassi ingegneristica in materia”.
5 - Da respingere data la genericità, la doglianza relativa alla intempestiva denuncia dei vizi il cui unico riferimento è contenuto a pag. 6 della comparsa del seguente tenore letterale “…tali asseriti vizi e/o difetti di conformità lamentati (per la prima volta) con la missiva del 21.02.2023 – che, ad ogni buon conto, in questa sede si contestano nuovamente- NON sono mai stati denunziati tempestivamente dalla attuale società opposta…”.
6 - Nel presente giudizio è stata acquista con il consenso delle parti la relazione di CTU svolta in sede di ATP dinanzi al Tribunale di Roma;
in essa l'ing. , descrive, con Persona_1 riferimento a ciascuna centrale e ad ogni singola contestazione, che:
6.1 – nella centrale di PI Mamertina, non in produzione all'epoca delle attività peritali:
- la paratoia opera di presa (pos. 1C dell'ordine) quando è chiusa “…vi è un modesto passaggio d'acqua all'interno del canale”
- conferma l'assenza di tutte le opere indicate dall'opponente di successiva diversa pattuizione (Pos: 1A nel canale di presa (euro 5.700,00); Pos: 1L Parte_3
Gargame per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 2.500,00); Pos: 1G Pancone per paratoia dissabbiatrice canale di presa (euro 3.750,00); Pos: 1D Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro 15.000,00); Pos: 1N Gargame per Paratoia dissabbiatrice laterale ai piedi della centrale (euro 3.000,00); Pos: 1R Centralina oleodinamica esterna per mov. paratoie opera di presa (euro 13.200,00);
- conferma la mancata realizzazione di n. 2 diaframmi con dimensioni 3,00mtX1,90mt anziché da 3,00mtX3,50mt come da ordine (pos. 1H); n. 3 diaframmi con dimensioni
4,00mtX2,20mt anziché da 4,00mtX3,50mt come da ordine (pos. 1I); conformemente alla diversa pattuizione rappresentata dall'opponente.
6.2 - nella centrale di PA, non in produzione all'epoca delle attività peritali:
- quanto alla Paratoia dissabbiatrice testa canale derivazione (pos. 2B), il CTU ha accertato, pur dopo aver regolato la pressione della centralina di comandando (portando la pressione da 124 a circa 129 bar), che la parte non funziona, risultando bloccata;
- ha accertato che le n. 3 paratoie opera di presa (pos 2C) non presentano una chiusura completa per “… passaggio di acqua al di sotto delle stesse che non dovrebbe esserci con la chiusura completa delle paratoie”. Inoltre, il CTU ha accertato che i tempi di chiusura (misurati di pagina 5 di 9 14-15 secondi) non sono conformi a quelli stabili nell'ordine, anche se “…a seguito di una regolazione della centralina oleodinamica, fatta eseguite dal CTU al titolare di parte resistente
[...]
[…], relativamente ala paratoia n. 1 (la prima a sinistra), i tempi di chiusura sono stati di CP_1
2-3 secondi, conformi con i tempi di chiusura stabiliti negli ordini di fornitura”;
- ha accertato che la Paratoia dissabbiatrice fine canale derivazione (pos. 2D) non si alza con il canale pieno d'acqua, sebbene comandata, mentre si alza quando il canale è privo d'acqua probabilmente perché “…la pressione dei pistoni regolata dalla centralina è di 132 bar mentre la pressione di targa erogabile è di 160 bar”;
- che le n. 2 paratoie di macchina (pos. 2E) non presentano chiusura completa in quanto pur chiuse si verifica il “…passaggio di rivoli d'acqua negli alloggiamenti delle due coclee”;
6.3- nella centrale di EM, non in produzione all'epoca delle attività peritali:
- la paratoia dissabbiatrice opera di presa (pos. 1A) “…presenta difficoltà nella fase di discesa e di salita, nonché una chiusura incompleta con conseguente passaggio di molta acqua”;
- le n. 2 paratoie opera di presa (pos. 1B) “non chiudono completamente lasciando passare acqua al di sotto. La paratoia di sinistra si presenta chiusa non tenendo l'apertura. […] entrambe le paratoie non rispettano i tempi di chiusura…” impiegano infatti dai 8 ai 10 secondi.;
- le n. 2 paratoie di macchina (pos. 1D) “…presentano una non completa chiusura facendo passare rivoli d'acqua all'interno degli alloggiamenti delle coclee”;
6.4 - Il CTU ha inoltre constatato, dall'analisi dei documenti in atti, “…la mancanza della fine delle opere accessorie oggetto di causa, della dichiarazione di corretta posa in opera, nonché dei verbali “prove e collaudi in bianco e sotto carico idrostatico” (come riportato negli ordini di fornitura), che avrebbero dovuto portare al verbale di collaudo finale delle opere accessorie”
6.5 - Con riferimento alle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e i relativi costi, precisa il CTU che:
6.5.1 – “…una corretta taratura delle centraline oleodinamiche ed una messa a punto dei sistemi di manovra eliminerebbero i seguenti difetti: tempi di chiusura delle paratoie;
completa chiusura delle paratoie che presentano modesto trafilamento”. Solo all'esito di tale attività sarà possibile verificare la sussistenza di altre cause (progettazione, dimensionamenti, realizzazione, pesi). Precisa inoltre che tale attività, unitamente a quella di messa a punto e collaudo finale, sono ricomprese negli ordini d'acquisto, sebbene non risultino eseguite;
6.5.2 – i difetti riscontrati nel funzionamento delle paratoie dissabbiatrici della centrale di
PA e di EM, secondo il CTU, dovranno essere valutate “…a seguito delle prove e collaudi sotto carico idrostatico (come già previsto negli ordini d'acquisto). Nel caso persista i
pagina 6 di 9 difetti […] si dovrà procedere con l'adeguamento della paratoia (inserimento del doppio azionamento, appesantimento diaframma, sostituzione pistoni etc) oppure con la sostituzione della stessa” attività soggette tutt'ora alla garanzia contrattualmente prevista (di n. 36 mesi dall'istallazione).
6.6 – Secondo il CTU, l'eliminazione dei vizi accertati attraverso le attività di cui ai superiori punti 8.5.1 e 8.5.2 non comporta una diminuzione del valore commerciale delle centrali mini- idroelettriche. Tuttavia, ribadisce che è necessario “…procedere con le attività propedeutiche al rilascio del verbale di collaudo e l'esecuzione del collaudo finale delle opere, a valle del quale sarà possibile determinare se le paratoie dissabbiatrici delle centrali PA e EM siano state correttamente progettate e dimensionate”. Tuttavia allo stato attuale (difetti riscontrati e attività di collaudo non completate) è possibile ipotizzare una perdita di valore commerciale delle centrali rispetto al valore delle stesse, che secondo stima del CTU è pari, per ciascuna centrale ad: euro 42.000,00 iva esclusa per la centrale di PA (pari a circa il 20% del totale della fornitura di euro 210.600,00); euro 24.800,00 iva esclusa per la centrale di EM (pari a circa il 15% del totale della fornitura di euro 165.300,00); euro 10.000,00 iva esclusa per la centrale di
PI Mamertina (pari a circa il 10% del totale della fornitura di euro 108.000,00 –calcolato al netto delle opere non fornite-).
7- Con riferimento ai manufatti incontestatamente esclusi dalla fornitura inziale di complessivi euro 43.150,00, che seppur non istallati nella centrale di PI Mamertina -oggetto di varianti rispetto al progetto iniziale- sono stati oggetto di una delle fatture (n. 9 del 08.02.2024) fondamento dell'ingiunzione, il convenuto ne richiede ugualmente il pagamento per dedotti
“…costi ingenti per le spese di progettazione e l'acquisto dei materiali con relativa lavorazione…”.
Tuttavia la causa petendi risulta sfornita di prova posto che non viene articolata alcuna istanza istruttoria sul punto, nè sono state prodotte in atti fatture di acquisto.
Somme che pertanto non potranno essere calcolate a favore della Controparte_1
8 – I vizi sono stati contestati dall'opponente, seppur genericamente, con la missiva del
21.02.23 che ha trovato il riscontro di controparte solo con la missiva del 12.07.2023 di disponibilità alla emenda dei rappresentati vizi, emenda non operata.
8.1 - Incontestato anche il mancato collaudo di tutte le centrali commissionate, nonostante il numero elevato di contrapposte missive che le parti si sono scambiate sul punto. Omissione da porsi a carico dell'ingiungente perchè contrattualmente previste a suo carico: nel secondo capoverso della clausola rubricata “Garanzie” “Prima del pagamenti del saldo fornitura, il fornitore emetterà lettera di garanzia con i contenuti di cui sopra e per tre anni direttamente a favore della
pagina 7 di 9 Società utilizzatrice finale AS ER RL”; nella clausola rubricata “documentazione tecnica” ove si legge “…in particolare verranno inviati al committente i seguenti documenti: […] manualistica, dichiarazioni di conformità e certificazioni a norma di legge”.
Dai documenti in atti non risulta né la lettera di garanzia come neppure la dichiarazione di conformità e le certificazioni a norma di legge. Documenti il cui rilascio dipendeva dall'esito positivo del collaudo incontestatamente non eseguito, senza che possa essere accolta la deduzione dell'ingiungente dell'impossibilità imputabile al mancato funzionamento delle centrali idroelettriche riconducibile al danneggiamento delle macchine idrauliche (coclee) realizzate da altra impresa.
8.2 - Pertanto va accolta la actio quanti minoris (così qualificata la domanda dell'opponente intesa al “… risarcimento della perdita di valore delle centrali”, nonostante l'improprio utilizzo del termine “risarcimento”) esercitata dall'opponente in quanto, come accertato dal CTU, i vizi hanno inciso sul valore commerciale delle opere -che presentano un valore commerciale di euro
407.100,00, valore inferiore rispetto a quello commerciale complessivo delle forniture (al netto dei materiali incontestatamente non forniti) di euro 483.900 come accertato dal CTU- determinandone un deprezzamento complessivo pari ad euro 76.800.
9 - Da respingersi anche la domanda intesa al pagamento delle penali per l'asserito ritardo nella consegna delle opere rispetto ai termini pattuiti in quanto non è possibile accertare l'imputabilità (specificatamente contestata) del ritardo all'opposto, non avendo l'ingiunto articolato alcun mezzo di prova sul punto.
10 - Parimenti, nel medesimo deserto probatorio, va respinta la domanda riconvenzionale relativa alle opere realizzate extra contratto dall'ingiungente: dalla documentazione prodotta non
è possibile accettare lo svolgimento delle asserite ulteriori attività come neppure i relativi costi.
Ininfluente allo scopo la prova per testi, in particolare il cap. 6, generica per non avere individuato nè le opere, nè le lavorazioni, nè il periodo delle stesse. In ogni caso ai sensi dell'art. 1659 c.c., se non diversamente pattuito, le variazioni alle modalità convenute dell'opera devono essere autorizzate per iscritto. Prova che difetta nel caso di specie.
11 – Tirando le fila: dato atto del valore delle materie non fornite alla centrale di PI di euro 43.150,00 e del deprezzamento totale di quelle già fornite in tutte le centrali mini- idroelettriche per i vizi accertati, quantificati in euro 76.800,00, la stazione subappaltante ha diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 c.c. alla diminuzione proporzionale del prezzo pattuito per complessivi euro 119.950,00.
pagina 8 di 9 11.1 – Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di euro 34.404,41 (pari alla differenza tra euro 154.354,41 ed euro 119.950,00) oltre interessi commerciali dalla data della domanda (14.3.24, deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in mancanza di prova di precedenti costituzioni in mora) sino all'effettivo soddisfo.
12 - In ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio andrebbero compensate;
tuttavia dato atto della mancata accettazione da parte dell'ingiungente della proposta conciliativa avanzata da questo giudice con ordinanza del 22.11.2024 (pagamento da parte dell'opponente dell'importo di euro 35.000,00), coincidente con l'esito del presente giudizio, la va CP_1 condannata al pagamento delle spese del giudizio, con ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 96. co. 3 al pagamento in favore dell'opponente di somma pari alla metà dei compensi professionali.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla REVOCA decreto ingiuntivo Parte_1
n. 235/2024 del 20.03.2024, notificato il 21.03.2024, e CONDANNA la RL Parte_4
ER 4.0. al pagamento in favore della dell'importo di euro 34.404,41 oltre Controparte_1 interessi commerciali dal 14.03.2024 sino all'effettivo soddisfo;
RESPINGE le reciproche domande riconvenzionali e CONDANNA la al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 che liquida in favore della in euro 14.000,00, per compensi professionali, Parte_1 oltre rimb. forft., cap., iva e spese documentate come per legge;
CONDANNA, ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c., la al pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 7.000,00
Macerata, 28 ottobre 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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