Art. 15.
I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.