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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.03.25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3328/24 e n. 5246/2022 R.G. vertenti
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
via 137/D- Villa Lina, elettivamente domiciliato in NA, via XXIV Maggio n. 96, presso lo studio dell'Avv. Angela Paladina che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO CP_1
FAZIO giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. n.80974 del 21.7.2015, Per_1 elettivamente domiciliato in NA via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di invalidità civile;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 17.06.24 , la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 23.12.21 ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposto CP_ a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, con l' odierno ricorso la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria della pensione di invalidità di cui alla l. 118/71. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di NA si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 25.07.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere totalmente accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e per contro quanto fondate le argomentazioni avanzate dalla parte resistente, in questa sede ribadite ed esplicate con memoria di costituzione da CP_ parte dell' Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio della pensione di invalidità civile, presentando una invalidità globale pari all' 84%
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Il ricorso non può accogliersi.
********
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Pertanto si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità, non sussistendone le condizioni sanitarie. Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art 152 disp att. Cpc non si dispone la condanna della parte ricorrente soccombente.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_ con ricorso depositato in data 17.06.24 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di Parte_1 invalidità civile (l. 118/71)
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
NA, 21.03.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)