Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Giovanna Cannata Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 146/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1 presso l'avv Antonio NOCITO che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv Giuseppe Email_2
FOSSATI che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata
1
Per l'Appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis e previe le dichiare del caso, respingere il proposto appello, come infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
Vinte e rifuse le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo che, previo accertamento della CP_1 Parte_1
violazione della clausola di esclusiva concordata contrattualmente, lo stesso venisse condannato alla rimozione degli apparecchi installati da terzi ed al pagamento della penale convenuta in contratto (250,00 euro mensili) dal 1.02.2019 fino al soddisfo della richiesta.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva di aver sottoscritto con la società convenuta, in data 1.02.2019, un contratto di collocazione di apparecchi automatici e da gioco di abilità con scadenza 31.01.2024, che all'art 2 prevedeva l'autorizzazione alla collocazione di tali apparecchi (n. 6) in esclusiva per l'intera durata contrattuale. Successivamente alla stipula, aveva comunicato di non volere, al momento, installare le apparecchiature. Parte_1
In occasione di un sopralluogo, tuttavia, l'attrice aveva scoperto che presso la convenuta fossero state installate macchine di società concorrente (FU EN srl), sicchè le aveva contestato la violazione dell'esclusiva, chiedendo la rimozione degli apparecchi ed il pagamento della penale concordata. Dopo pec di messa in mora del 22.10.2019, non essendo stato raggiunto accordo alcuno tra le parti, aveva quindi citato in giudizio CP_1 [...]
. Parte_1
Si costituiva la convenuta deducendo in fatto di essere stata contattata da un agente
“asseritamente operante per la società attrice”, tale , già noto quale Persona_1
“precedentemente dipendente della FU EN srl.. con la quale parte convenuta intratteneva in quel momento rapporto contrattuale similare già dal 2016” il quale, facendo Part leva sulla conoscenza diretta della titolare del e convincendola che l'operazione proposta avesse il beneplacito della società all'epoca fornitrice (FU EN srl) l'aveva indotta a stipulare con altra ditta ( ) proponendo condizioni più vantaggiose e rassicurandola CP_1
2 sul fatto che non avrebbe subito conseguenze pregiudizievoli dalla stipula del nuovo contratto.
Deduceva altresì che il contratto fosse stato perfezionato in condizioni di Parte_1
incapacità naturale della propria legale rappresentante, la quale, sofferente di ernie discali, era costretta all'assunzione di farmaci anti dolorifici (oppiacei) che ne scemavano grandemente le capacità cognitive, sicché la stessa fosse stata indotta a concludere un accordo senz'altro per lei pregiudizievole.
In subordine, deduceva l'annullabilità del contratto ex art 1427 c.c. per dolo del contraente
“allorquando dovesse ravvisarsi.. un coinvolgimento di parte attrice nella condotta dell'agente..”
Concludeva pertanto la convenuta per la nullità e/o annullabilità del contratto per incapacità naturale e/o dolo del contraente e, conseguentemente per il rigetto della domanda, nonchè, in subordine, per la riduzione della penale.
All'esito della istruttoria documentale e testimoniale, il Tribunale di Imperia accoglieva la domanda attrice condannando alla rimozione degli apparecchi non installati da Parte_1
ed al pagamento di una penale ridotta, pari ad euro 125,00 per ciascuna macchina CP_1 installata in violazione dell'esclusiva, e per ciascun mese fino alla rimozione o comunque fino alla scadenza contrattuale.
A motivo dell'accoglimento, il Giudice chiariva preliminarmente che non fosse accoglibile la domanda di annullamento del contratto ex art 428 c.c. per essere stata dedotta ma non provata la malafede (consapevolezza della altrui incapacità naturale al momento della stipula), requisito essenziale ai fini dell'annullamento del contratto ex art 428 comma 2 c.c., né il dolo
( artifici o raggiri tali per cui il contratto non sarebbe stato del tutto concluso senza di essi) del contraente, e per essere la stessa incapacità naturale affidata ad una dichiarazione di parte recepita dal medico di base circa l'assunzione di oppiacei per una lombosciatalgia. In ordine a quanto dedotto dalla convenuta circa la sottoscrizione degli accordi per il tramite del procacciatore dichiarava che, pur essendo emerso dalla prova Persona_1 testimoniale che quest'ultimo, già dipendente di società terza (FU EN srl) avesse per il passato creato “problemi” alla società presso cui era stato dipendente fino al marzo 2019
(FU EN srl) spostando macchine all'insaputa della stessa e sottoscrivendo contratti a
3 nome di “le richiamate testimonianze non provavano alcuna responsabilità in CP_1
capo a atteso che eventuali illeciti sarebbero riconducibili solamente alle condotte CP_1 del stesso”. Per_1
Avendo la convenuta confessato la violazione della clausola di esclusiva, la domanda doveva pertanto essere accolta. Il Tribunale riduceva in ogni caso la penale della metà, ex art 1384
c.c. in considerazione della circostanza che la mancata installazione delle apparecchiature presso la convenuta lasciasse presumere che le stesse fossero state collocate altrove, con conseguenziale riduzione della perdita effettiva per . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come sopra. Si è Parte_1
costituita chiedendo rigettarsi il gravame e confermarsi la sentenza di primo grado. CP_1
All'udienza del 22 giugno 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 maggio 2024, rinviata a quella successiva del 20.06.2024 in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il unico articolato motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui aveva escluso il dolo e la malafede come causa di annullamento del contratto di cui è causa, e nella parte in cui aveva escluso la riconducibilità degli eventuali illeciti commessi dall'agente alla società attrice, ritenendoli “riconducibili solamente alle condotte del stesso” Per_1 deducendo “Violazione e/o falsa applicazione dell'art 428 c.c. e art 2049 c.c. –
Motivazione errate e/o contraddittoria”.
Parte convenuta aveva in realtà allegato tutti gli elementi costituenti il dolo di parte attrice nella conclusione del contratto, deducendo che l'accordo fosse stato promosso per conto della società attrice dall'agente , presentatosi come collaboratore che l'agente, Per_1 CP_1
noto al cliente per essere stato dipendente e/o collaboratore della FU EN, con cui
[...]
aveva già in essere un contratto similare di fornitura di apparecchi da gioco, lo avesse Pt_1
sviato verso la nuova società proponendo condizioni vantaggiose, falsamente rassicurandolo sulla soluzione di eventuali effetti pregiudizievoli della stipula. La deposizione testimoniale resa dall'amministratore e da un dipendente della FU EN aveva confermato che il fosse stato estromesso dalla suddetta società per avere agito anche in altre occasioni Per_1
4 con le stesse modalità, spostando macchinari all'insaputa di FU EN e sviando la clientela verso la ed altre società concorrenti. Essendo dunque emerso a seguito CP_1 dell'istruttoria che il fosse stato colui che aveva materialmente stipulato il contratto Per_1
e che lo avesse fatto dichiarandosi collaboratore di , il Giudice avrebbe dovuto CP_1
dichiarare la responsabilità dell'attrice per fatto del proprio collaboratore ex art 2049 c.c. per i danni cagionati, sussistendo tutti i presupposti di una tale responsabilità: 1) fatto illecito che ha prodotto un danno ingiusto;
2) comportamento di un preposto (anche non dipendente) nello svolgimento delle mansioni cui era stato incaricato;
3) nesso causale tra tale comportamento ed evento dannoso, tutte circostanze che il convenuto aveva provato. Per escludere una tale responsabilità il preponente ( avrebbe dovuto difatti dimostrare, al contrario, la CP_1
insussistenza del rapporto di preposizione, del nesso causale e dell'illecito, cosa che non era avvenuta.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
All'udienza del 9.03.2022, sulle circostanze dedotte nella memoria art 183 comma 6 n. 2 cpc dall'attrice quali capitoli oggetto di interrogatorio formale (1.“Vero è che dopo la CP_1
stipula del contratto per cui è causa la convenuta ha informato che aveva CP_1 deciso , per il momento, di non installare le apparecchiature per cui è causa”; 2) Vero che, successivamente alla comunicazione di cui al precedente capitolo, la convenuta ha consentito presso il suo esercizio l'installazione delle apparecchiature per cui è causa da parte della
FU EN srl, ditta concorrente dell'attrice” , 3) “ Vero che nel locale della convenuta sono installabili sei apparecchiature”) , amministratrice di Testimone_1 Parte_1
[... ha risposto: sul capitolo 1: “ E' vero, mi sono tirata indietro perché qualcosa non mi tornava, perché ero un po'intontita a causa dei farmaci che stavo prendendo (morfina)”; Sul capitolo 2. “Ho sempre avuto apparecchiature di FU EV, non sono mai state sostituite, tanto che sono ancora oggi presso il mio esercizio” e sul capitolo 3. “ E' vero, ci sono ancora adesso sei apparecchiature”.
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale hanno rilevanza di confessione giudiziale (art 228 cpc), sicchè risulta incontestata la circostanza che, al momento della sottoscrizione del contratto in esclusiva con avesse presso il proprio CP_1 Parte_1
esercizio installate apparecchiature di altra società concorrente (FU EN srl). Parte
5 convenuta ha tuttavia dedotto – e le deposizioni testimoniali hanno confermato la circostanza
– che – procacciatore d'affari nell'interesse di dai primi Persona_1 CP_1
mesi del 2019, come riconosciuto in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società appellata – approfittando dei rapporti intrattenuti da tempo con quale Parte_1
dipendente (o collaboratore) di FU EN, avesse indotto la legale rappresentante di tale società a sottoscrivere il nuovo contratto con - che presentava condizioni CP_1
economiche più vantaggiose - convincendola che, dati i suoi rapporti pregressi con FU
EN, non avrebbe avuto pregiudizi dalla stipula dei nuovi accordi. era difatti Parte_1 consapevole, al momento in cui aveva sottoscritto l'impegno con di essere CP_1
“impegnata ..alle medesime condizioni con altro concorrente” (FU EN srl), e tuttavia si era risolta a firmare il nuovo contratto a condizioni economiche più vantaggiose in quanto aveva ricevuto rassicurazioni dall'agente – che conosceva in quanto Persona_1
asseritamente già dipendente della FU EN dichiaratosi passato poi a collaborare per la nuova ditta – che non ci sarebbero stati problemi con la società concorrente CP_1
“relativamente al contratto da sottoscrivere” (pag. 4 comparsa di risposta di primo grado).
Orbene “a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.”. (Cass., Sez. VI – 2, Ord., 4 Novembre 2021, n. 31731). Sempre secondo la
Corte, inoltre, “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte”.
Il teste escusso amministratore unico della FU EV (verbale di udienza Testimone_2 del 25.01.2022) sul capitolo 1 di cui alla comparsa “Vero che la società Parte_1 attrice concluse il contratto di fornitura che si rammostra mediante l'intermediazione del sig già dipendente e/o collaboratore della FU EN srl” ha risposto “E' Persona_1
vero. è stato dipendente fino a marzo 2019; ADR In precedenza è stato Persona_1
6 collaboratore , dal 2016 o 2017; ADR FU EV ha avuto anche altri problemi con il
tipo lo spostamento delle nostre macchine a nostra insaputa” Sul capitolo 3 di cui Per_1 alla stessa comparsa “Vero è che successivamente e/o contestualmente il predetto Parte_1
passò alle dipendenze e/o collaborazione della società attrice Persona_1 CP_1
[...
o comunque cessò ogni forma di collaborazione con la FU EV srl” il medesimo teste ha precisato “FU EV mandò via per truffe contrattuali: i clienti chiamavano Per_1
perché faceva firmare i contratti a nome di sostenendo di essere Per_1 CP_1 collaboratore di quest'ultima” . Le circostanze sono state confermate dall'altro teste escusso dipendente FU EN. Testimone_3
L'amministratore della ( , verbale di udienza del 9.03.2022), dal CP_1 Controparte_2 canto suo, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “Il sig ci aveva proposto Per_1 un locale, precisando di non avere rapporti con la FU EV”.. “ Una volta che il Per_1
si è proposto alla nostra azienda, chiestogli se aveva rapporti lavorativi o contrattuali con la precedente Ditta, alla sua risposta negativa , gli proponemmo un contratto quale procacciatore d'affari, mi sembra ai primi del 2019”.
Lo stesso , escusso come teste all'udienza del 25.01.2022 sul capitolo 1 Persona_1 memoria istruttoria (“Vero è che dopo la stipula del contratto per cui è causa , la CP_1
convenuta ha informato che aveva deciso, per il momento, di non installare le CP_1 apparecchiature per cui è causa” ha risposto “E' vero, lo so perché ero presente;
la titolare del tale mi sembra, mi ha detto che non se la sentiva. ADR Non mi Parte_1 Tes_1 ha parlato di altri contratti” ed ancora sul capitolo 3 “Vero è che nel locale della convenuta sono installabili sei apparecchiature” ha risposto “E' vero, aveva sei slots: ADR Non so se vi era contratto precedente con FU EN”.
Sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione depositata da il teste ha Parte_1 Per_1 confermato di essere stato l'intermediario tramite cui l'odierna appellante aveva concluso il contratto di fornitura con mentre ha negato di essere dipendente di FU CP_1
EN al momento della stipula dello stesso, il 1.02.2019, (ma in produzione vi Parte_1
sono buste paga attestanti un periodo di assunzione dal 12.02.2019 fino al 14.03.2019 alle dipendenze di FU EN srl): “Non è vero, perché sono stato collaboratore esterno di FU
[...
[...] dal 2015 e fino a dicembre 2018. ADR Non ricordo se il contratto FU EV/ Bar Pt_2
Russo fosse stato curato da me”.
Nonostante sia il teste che l'amministratore di FU EV srl confermino rapporti se Per_1 non di dipendenza di “collaborazione” dell'agente con FU EV srl quantomeno dal 2015 fino a dicembre 2018 – marzo 2019, l'agente ha affermato di non essere a conoscenza del contratto sottoscritto tra e FU EV (sottoscritto il 9.12.2016, doc 2 produzione Parte_1
. Parte_1
Le deposizioni rese dai testi di FU EN – della cui attendibilità non è dato dubitare, atteso che gli stessi non hanno interesse personale nella causa - e la comprovata circostanza che fosse stato collaboratore di FU EV dal 2015 al dicembre 2018 ed Persona_1
addirittura dipendente di tale società quantomeno dal 12 febbraio al mese di aprile 2019 avvalorano la tesi che lo stesso, approfittando della conoscenza di tali rapporti da parte della legale rappresentante di , abbia potuto ingenerare affidamento nella stessa di poter Parte_1
accedere ai benefici economici del nuovo contratto senza pregiudizi. La circostanza – confermata tanto dal legale rappresentante di che dal medesimo – che il CP_1 Per_1
nuovo contratto fosse stato stipulato con avvalendosi della intermediazione del CP_1
e che l'amministratore abbia confermato di avere avuto rapporti fin dagli Per_1 CP_1 inizi del 2019 con come procacciatore d'affari, consentono di riferire ex art 2049 c.c. Per_1 la responsabilità dell'operato del collaboratore/procacciatore – e dunque del fatto illecito - alla società appellata.
La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che “Ai fini della responsabilità solidale ex art
2049 c.c. del committente è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal preposto, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se egli ha gito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (ex multis Sez 6 n. 17049 del 14 aprile 2011..) In tal senso non è necessario che sussista uno stabile rapporto di lavoro subordinato tra i due soggetti, essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato al committente anche solo temporaneamente ed occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (ex multis Sez. 5 n. 32461 del 22 marzo 2013..)… In questa ottica
8 va affermata la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza , richiedendosi in tal senso soltanto che la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate
a quest'ultimo .. Il contratto di agenzia non è dunque si per sé estraneo all'ambito di applicazione dell'art 2049 c.c. nemmeno nell'ipotesi in cui il suo contenuto sia quello del mandato senza rappresentanza..” (Cass pen. Sez 5 sentenza 23 febbraio 2016 n. 7124)
L'appello è invece infondato con riferimento alla dedotta annullabilità del contratto ai sensi dell'art 428 c.c.. Assorbente rispetto ad ogni altro profilo è la mancata prova della incapacità naturale dell'amministratrice di atteso che a riprova della stessa la convenuta Parte_1
ha allegato certificazione medica attestante una lombosciatalgia e la mera dichiarazione (di parte) di assumere farmaci oppiacei. L'incapacità naturale si riferisce alla situazione in cui una persona, per non essendo assoggettata ad una limitazione della capacità di agire, sia incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della conclusione dell'atto e richiede, ai fini del suo accertamento, una prova rigorosa e precisa che nel caso in ispecie non è stata fornita, non essendo a ciò sufficiente la certificazione medica agli atti, assolutamente generica. In caso poi di contratto concluso dall'incapace di intendere e di volere, l'ulteriore requisito richiesto per l'annullabilità dello stesso è rappresentato dalla malafede dell'altro contraente, che consiste nella semplice consapevolezza della situazione di incapacità soggettiva in cui versa l'altra parte, anch'essa rimasta indimostrata.
La ascrivibilità della condotta illecita dell'agente alla appellata è causa di annullamento del contratto di fornitura stipulato con , posto a fondamento della domanda attorea che CP_1
andrà pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque: quanto al primo grado:
per la fase di studio della controversia euro 919,00
per la fase introduttiva euro 777,00
per la fase istruttoria euro 1.680,00
per la fase decisoria euro 1.701,00
9 per un totale di euro 5.077,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello:
per la fase di studio della controversia euro 1.134,00
per la fase introduttiva euro 921,00
per la fase istruttoria euro 1.843,00
per la fase decisoria euro 1.911,00
per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) In accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 76/2023 emessa dal Tribunale di Imperia pubblicata il
1.02.2023 ed in totale riforma della stessa rigetta integralmente la domanda proposta da CP_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore delle spese di lite del doppio grado che liquida quanto al primo grado in euro 5.077,00 oltre esborsi , rimborso forfettario, iva e cpa , quanto all'appello in euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova, li 13 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
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