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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/07/2024, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.07.2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 4584/2021, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] in c/da Mercurio n. Parte_1
204 C. elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara 99, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: cancellazione giornate agricole.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2018 alle dipendenze della ditta Oceania Soc CP_ Group per 51 giornate annue;
che, l con provvedimento datato 13.07.2021 ha proceduto arbitrariamente alla cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto.
Parte ricorrente esponeva di, avere proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento senza sortire alcun esito;
eccepiva la nullità e illegittimità del provvedimento rilevando di avere regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta Oceania Soc Group e chiedendo l'annullamento della predetta nota.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza. CP_ L' di contro, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare la effettiva cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici.
La causa è stata istruita con l'ammissione della prova testimoniale e le relative citazioni dei testi risultano regolarmente in atti.
CP_ Alla presente udienza la parte ricorrente rileva che l' ha provveduto al ripristino delle giornate originariamente cancellate con deposto dell'estratto contributivo, dal quale si evince quanto eccepito.
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso con declaratoria di cessata materia del contendere e stante la soccombenza virtuale della parte resistente, la stessa deve essere condannata alla refusione delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in € 2.886,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 16/07/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.07.2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 4584/2021, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] in c/da Mercurio n. Parte_1
204 C. elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara 99, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: cancellazione giornate agricole.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2018 alle dipendenze della ditta Oceania Soc CP_ Group per 51 giornate annue;
che, l con provvedimento datato 13.07.2021 ha proceduto arbitrariamente alla cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto.
Parte ricorrente esponeva di, avere proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento senza sortire alcun esito;
eccepiva la nullità e illegittimità del provvedimento rilevando di avere regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta Oceania Soc Group e chiedendo l'annullamento della predetta nota.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza. CP_ L' di contro, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare la effettiva cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici.
La causa è stata istruita con l'ammissione della prova testimoniale e le relative citazioni dei testi risultano regolarmente in atti.
CP_ Alla presente udienza la parte ricorrente rileva che l' ha provveduto al ripristino delle giornate originariamente cancellate con deposto dell'estratto contributivo, dal quale si evince quanto eccepito.
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso con declaratoria di cessata materia del contendere e stante la soccombenza virtuale della parte resistente, la stessa deve essere condannata alla refusione delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in € 2.886,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 16/07/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena