TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 10402024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa rg. n. 1433/2021 e vertente tra nata a [...] il 150601978 cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura-
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.04.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con avviso di CP_ addebito del 9.03.2021 l' le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di € 4.198,46 erogata in più sulle prestazioni agricole, relativamente al periodo 1.01.2017 – 31.12.2017.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di non dovere le somme richieste dall' chiedeva l'annullamento del provvedimento CP_ impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando il ricorso e CP_2 chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto sentenza emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti n.
971/2024 con la quale è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno
2017 per 102 giornate annue.
Ne consegue che, parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità oggetto dell'atto di indebito opposto.
Pertanto, l'avviso di addebito in esame va annullato, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge, con condanna l' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 3.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 10402024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa rg. n. 1433/2021 e vertente tra nata a [...] il 150601978 cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura-
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.04.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con avviso di CP_ addebito del 9.03.2021 l' le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di € 4.198,46 erogata in più sulle prestazioni agricole, relativamente al periodo 1.01.2017 – 31.12.2017.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di non dovere le somme richieste dall' chiedeva l'annullamento del provvedimento CP_ impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando il ricorso e CP_2 chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto sentenza emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti n.
971/2024 con la quale è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno
2017 per 102 giornate annue.
Ne consegue che, parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità oggetto dell'atto di indebito opposto.
Pertanto, l'avviso di addebito in esame va annullato, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge, con condanna l' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 3.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato