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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 416/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in il, in regime patrimoniale di, trascritto in Italia;
separati con sentenza n. 174/2024, pubblicata il 13/03/2024, passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 1193/2023 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 con le seguenti figlie: , nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 27/07/2005, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, , nata a [...] al Tagliamento (PN) Persona_2
il 03/06/2009, , nata a [...] al Tagliamento Persona_3
(PN) il 19/12/2012 e , nata a [...] al Controparte_3
Tagliamento (PN) il 24/09/2014;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1- Accertata la sussistenza dei presupposti di legge,
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
ed in Doboj – Bosnia ed Erzegovina CP_1 Controparte_2
(EE) in data 24/03/2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
San Vito al Tagliamento, ove il matrimonio è stato trascritto, di apportare le conseguenti variazioni.-
2- Confermarsi l'affido delle minori figlie , e in forma Per_2 Per_3 CP_3
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e con ampia frequentazione del padre secondo gli accordi da assumersi di volta in volta con la madre, nel rispetto degli impegni delle minori stesse.-
In ogni caso, il genitore non collocatario terrà con sé le figlie:
• a fine settimana alterni, dal sabato (uscita di scuola) alla domenica sera
(dopo cena);
• durante le festività natalizie, nelle giornate del 25/12, del 26/12, del
01/01 e del 06/01, da alternare con la madre;
• durante le festività pasquali, la giornata di Pasqua da alternare di anno in anno con la giornata di Pasquetta;
2 • durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro ilmese di maggio di ogni anno.-
Ed ancora, il padre potrà sempre vedere le figlie, previo avviso anche telefonico da darsi almeno il giorno precedente, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative delle stesse.-
3- Porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie, un assegno mensile pari a complessivi Euro 400= (Euro 100= in ragione di ciascuna LI); detto assegno, da versare in forma tracciabile alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, sarà aumentato ad Euro 600= (Euro
150= in ragione di ciascuna LI) a partire dal mese successivo l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, del cui rateo mensile il Signor
nonostante abbia ceduto la quota immobiliare alla Controparte_2
moglie, ha continuato e continuerà a farsi carico nella misura del 50%.-
L'assegno mensile andrà, in ogni caso, annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT;
4- Porsi a carico dei genitori, nella diversa misura del 60% al padre e del 40%
alla madre, tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie
– spese da individuarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia anche per la relativa regolamentazione.-
5- Disporsi l'A.U.U. in favore della SI che beneficerà Controparte_1
al 100% anche delle detrazioni fiscali residue.-
6- Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in San Vito al
Tagliamento (PN) Via Cragnutto 29, completa di mobili ed arredi, in uso alla
SI , quale genitore collocatario delle minori figlie e con Controparte_1
la quale continuerà a vivere anche la LI , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.-
3
7- Darsi atto, per quanto occorrer possa, del reciproco assenso dei genitori al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente intestato alle figlie-“.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da CP_1
e in Doboj (Bosnia ed Erzegovina), in
[...] Controparte_2
data 24/03/2004, trascritto in Italia;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 3, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 07/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 416/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in il, in regime patrimoniale di, trascritto in Italia;
separati con sentenza n. 174/2024, pubblicata il 13/03/2024, passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 1193/2023 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 con le seguenti figlie: , nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 27/07/2005, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, , nata a [...] al Tagliamento (PN) Persona_2
il 03/06/2009, , nata a [...] al Tagliamento Persona_3
(PN) il 19/12/2012 e , nata a [...] al Controparte_3
Tagliamento (PN) il 24/09/2014;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1- Accertata la sussistenza dei presupposti di legge,
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
ed in Doboj – Bosnia ed Erzegovina CP_1 Controparte_2
(EE) in data 24/03/2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
San Vito al Tagliamento, ove il matrimonio è stato trascritto, di apportare le conseguenti variazioni.-
2- Confermarsi l'affido delle minori figlie , e in forma Per_2 Per_3 CP_3
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e con ampia frequentazione del padre secondo gli accordi da assumersi di volta in volta con la madre, nel rispetto degli impegni delle minori stesse.-
In ogni caso, il genitore non collocatario terrà con sé le figlie:
• a fine settimana alterni, dal sabato (uscita di scuola) alla domenica sera
(dopo cena);
• durante le festività natalizie, nelle giornate del 25/12, del 26/12, del
01/01 e del 06/01, da alternare con la madre;
• durante le festività pasquali, la giornata di Pasqua da alternare di anno in anno con la giornata di Pasquetta;
2 • durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro ilmese di maggio di ogni anno.-
Ed ancora, il padre potrà sempre vedere le figlie, previo avviso anche telefonico da darsi almeno il giorno precedente, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative delle stesse.-
3- Porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie, un assegno mensile pari a complessivi Euro 400= (Euro 100= in ragione di ciascuna LI); detto assegno, da versare in forma tracciabile alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, sarà aumentato ad Euro 600= (Euro
150= in ragione di ciascuna LI) a partire dal mese successivo l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, del cui rateo mensile il Signor
nonostante abbia ceduto la quota immobiliare alla Controparte_2
moglie, ha continuato e continuerà a farsi carico nella misura del 50%.-
L'assegno mensile andrà, in ogni caso, annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT;
4- Porsi a carico dei genitori, nella diversa misura del 60% al padre e del 40%
alla madre, tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie
– spese da individuarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia anche per la relativa regolamentazione.-
5- Disporsi l'A.U.U. in favore della SI che beneficerà Controparte_1
al 100% anche delle detrazioni fiscali residue.-
6- Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in San Vito al
Tagliamento (PN) Via Cragnutto 29, completa di mobili ed arredi, in uso alla
SI , quale genitore collocatario delle minori figlie e con Controparte_1
la quale continuerà a vivere anche la LI , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.-
3
7- Darsi atto, per quanto occorrer possa, del reciproco assenso dei genitori al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente intestato alle figlie-“.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da CP_1
e in Doboj (Bosnia ed Erzegovina), in
[...] Controparte_2
data 24/03/2004, trascritto in Italia;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 3, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 07/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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