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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2671/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14291/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Cristoforo Colombo, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022167136000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130029755657000 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1734/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259022167136000, notificata il
21.05.2025, in riferimento alla sottostante cartella n. 07120130029755657000, con la quale Agenzia Entrate
- Riscossione, chiede il pagamento l'importo complessivo di € 5.734,08 per omesso versamento ICI anno
2006
La ricorrente sostiene che l'atto impugnato debba essere annullato per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce Agenzia Entrate - Riscossione che sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva relativa alle questioni relative alla fase precedente alla trasmissione del ruolo, in quanto unico titolare di tale fase è
l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso, sostenendo di aver legittimamente operato.
Si costituisce il Comune di Forio il quale sostiene che il credito sarebbe divenuto definitivo, non avendo il ricorrente impugnato nei termini gli atti presupposti a quello impugnato e produce documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella e dell'avviso di accertamento prodromico.
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Osserva questa Corte che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento di una intimazione di pagamento e, adducendo la omessa notifica degli atti presupposti richiamati
Osserva la Corte che le argomentazioni dedotte nel ricorso sono state smentite dalla documentazione prodotta dall'Ufficio.
Infatti, il Concessionario ha depositato documentazione dalla quale risulta la regolare notifica della presupposta cartella esattoriale n. 07120130029755657000 con A.R. racc. n. 67103955173-2 del 29.01.2013
e notificata il 12.03.2013 a mani proprie del destinatario.
Inoltre il Comune ha depositato la notifica del prodromico avviso di accertamento- Provv. n. 356/2011 notificato in data 01/12/2011 a mani del marito della ricorrente (Nominativo_1).
Da ciò discende, anzitutto, l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, visto che la rilevata notifica dei suddetti atti ed il loro successivo consolidamento, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, precludono, in apice, la ricevibilità, in questa sede, di qualunque altra cesura.
Ne consegue che, una volta che l'Ufficio abbia dato prova della regolare e tempestiva notifica degli atti sopracitati di cui all'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria. La mancata impugnazione dell'atto consequenziale notificato, infatti, ne consolida gli effetti in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Pertanto, vista la rituale notifica sia dell'avviso di accertamento prodromica che della cartella sottesa (atti interruttivi della prescrizione), il contribuente avrebbe dovuto proporre all'epoca ricorso avverso i suddetti atti e, invece, non facendolo, la pretesa tributaria si è cristallizzata e nessuna eccezione potrà essere più mossa in tal senso poiché l'opposizione è ormai inammissibile, in quanto la cartella non impugnata nel termine perentorio imposto dalla legge, diviene titolo esecutivo, e come tale non può più essere oggetto di alcuna impugnativa, tantomeno per la prescrizione del credito non eccepita nella sede e nei termini prestabiliti.
Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del DL 109/18, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1094 della
Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco
Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21.08.2017 “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.”. Alla suddetta sospensione dei termini si è aggiunta la sospensione COVID, DL 18/2020, in cui l'art. 68, in vigore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
Tanto è sufficiente ai fini della reiezione del proposto gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambi gli enti resistenti nella misura di E. 300,00 più oneri accessori se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14291/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Cristoforo Colombo, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022167136000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130029755657000 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1734/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259022167136000, notificata il
21.05.2025, in riferimento alla sottostante cartella n. 07120130029755657000, con la quale Agenzia Entrate
- Riscossione, chiede il pagamento l'importo complessivo di € 5.734,08 per omesso versamento ICI anno
2006
La ricorrente sostiene che l'atto impugnato debba essere annullato per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce Agenzia Entrate - Riscossione che sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva relativa alle questioni relative alla fase precedente alla trasmissione del ruolo, in quanto unico titolare di tale fase è
l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso, sostenendo di aver legittimamente operato.
Si costituisce il Comune di Forio il quale sostiene che il credito sarebbe divenuto definitivo, non avendo il ricorrente impugnato nei termini gli atti presupposti a quello impugnato e produce documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella e dell'avviso di accertamento prodromico.
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Osserva questa Corte che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento di una intimazione di pagamento e, adducendo la omessa notifica degli atti presupposti richiamati
Osserva la Corte che le argomentazioni dedotte nel ricorso sono state smentite dalla documentazione prodotta dall'Ufficio.
Infatti, il Concessionario ha depositato documentazione dalla quale risulta la regolare notifica della presupposta cartella esattoriale n. 07120130029755657000 con A.R. racc. n. 67103955173-2 del 29.01.2013
e notificata il 12.03.2013 a mani proprie del destinatario.
Inoltre il Comune ha depositato la notifica del prodromico avviso di accertamento- Provv. n. 356/2011 notificato in data 01/12/2011 a mani del marito della ricorrente (Nominativo_1).
Da ciò discende, anzitutto, l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, visto che la rilevata notifica dei suddetti atti ed il loro successivo consolidamento, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, precludono, in apice, la ricevibilità, in questa sede, di qualunque altra cesura.
Ne consegue che, una volta che l'Ufficio abbia dato prova della regolare e tempestiva notifica degli atti sopracitati di cui all'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria. La mancata impugnazione dell'atto consequenziale notificato, infatti, ne consolida gli effetti in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Pertanto, vista la rituale notifica sia dell'avviso di accertamento prodromica che della cartella sottesa (atti interruttivi della prescrizione), il contribuente avrebbe dovuto proporre all'epoca ricorso avverso i suddetti atti e, invece, non facendolo, la pretesa tributaria si è cristallizzata e nessuna eccezione potrà essere più mossa in tal senso poiché l'opposizione è ormai inammissibile, in quanto la cartella non impugnata nel termine perentorio imposto dalla legge, diviene titolo esecutivo, e come tale non può più essere oggetto di alcuna impugnativa, tantomeno per la prescrizione del credito non eccepita nella sede e nei termini prestabiliti.
Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del DL 109/18, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1094 della
Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco
Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21.08.2017 “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.”. Alla suddetta sospensione dei termini si è aggiunta la sospensione COVID, DL 18/2020, in cui l'art. 68, in vigore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
Tanto è sufficiente ai fini della reiezione del proposto gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambi gli enti resistenti nella misura di E. 300,00 più oneri accessori se dovuti