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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 1457/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 16.2.2018 al N. 1457/2018 R.G. ,
avente ad oggetto : contratto di finanziamento e vertente tra
Parte_1
Avv. Giuseppe MAROTTA
E
CP_1 CP_2
Avv. Massimiliano MUNI RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ( cui è poi subentrata la ) ha chiesto e Controparte_3 Controparte_4
ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro Parte_1
37.378,62 oltre accessori, per il mancato esatto adempimento di un contratto di finanziamento, in origine stipulato con la;
Controparte_3
che avverso tale decreto ha proposto formale e tempestiva opposizione, Parte_1
proponendo eccezioni sia formali, relative alla validità del contratto stipulato, che di merito, disconoscendo, altresì, le firme apposte sul contratto;
premesso ancora che la , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto concedersi Controparte_4
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della opposizione;
che, instauratosi correttamente il contraddittorio, in istruttoria il g.i., rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i., rilevando che il avesse disconosciuto le firme;
Pt_1
che, pertanto, è stata espletata consulenza grafologica, affidata alla dr.ssa
[...]
, la quale, con relazione immune da vizi logici o tecnico-giuridici, ha concluso Per_1
per la autenticità delle firme;
che l'opponente ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva, non risultando alcuna cessione del credito dalla alla;
CP_3 CP_4
CP che, al riguardo, la ha eccepito che l'avvenuta cessione poteva essere provata anche a mezzo presunzioni, come il possesso di documenti giustificativi del credito, di aver proposto azioni giudiziarie o di avervi resistito;
che, a parere del Giudicante, gli elementi presuntivi citati dalla banca non sono sufficienti a fare ritenere provata la avvenuta cessione del credito tra le due banche;
che, invero, a norma dell'art. 2729 c.c. le presunzioni, per assurgere a valor di prova, devono essere gravi, precisi e concordanti;
che, a parere del Giudicante, nella specie, siffatte presunzioni non presentano tali caratteristiche, essendo molto limitato il quadro indiziario evidenziato dalla parte, non tale da far ritenere che dai fatti noti citati dalla banca possano darsi per provati quelli ignoti, costituiti dalla acquisizione del credito in favore della banca, nella presente sede azionato;
che, invero, a parte la mera esistenza del credito, si dovrebbero dare per provati troppi altri elementi i quali, se compiutamente conosciuti, potrebbero portare, verosimilmente,
a delle verifiche contabili in astratto in grado di stravolgere, o quantomeno ridimensionare, la portata reale del credito;
che, in definitiva, deve ritenersi non provata la titolarità del credito in capo alla banca
CP
, con conseguente rigetto della domanda, difettando la legittimazione passiva in capo
CP alla subentrata banca;
che la domanda va pertanto in toto rigettata;
spese compensate, in presenza dii un quadro indiziario non del tutto rassicurante ,
P. Q. M.
DICHIARA il difetto di legittimazione attiva in capo alla e, per Controparte_5
l'effetto, RIGETTA la domanda proposta nei confronti di;
Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Salerno, 10 marzo 2025
Il Giudice Unico Designato
Dott. Roberto Ricciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 16.2.2018 al N. 1457/2018 R.G. ,
avente ad oggetto : contratto di finanziamento e vertente tra
Parte_1
Avv. Giuseppe MAROTTA
E
CP_1 CP_2
Avv. Massimiliano MUNI RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ( cui è poi subentrata la ) ha chiesto e Controparte_3 Controparte_4
ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro Parte_1
37.378,62 oltre accessori, per il mancato esatto adempimento di un contratto di finanziamento, in origine stipulato con la;
Controparte_3
che avverso tale decreto ha proposto formale e tempestiva opposizione, Parte_1
proponendo eccezioni sia formali, relative alla validità del contratto stipulato, che di merito, disconoscendo, altresì, le firme apposte sul contratto;
premesso ancora che la , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto concedersi Controparte_4
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della opposizione;
che, instauratosi correttamente il contraddittorio, in istruttoria il g.i., rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i., rilevando che il avesse disconosciuto le firme;
Pt_1
che, pertanto, è stata espletata consulenza grafologica, affidata alla dr.ssa
[...]
, la quale, con relazione immune da vizi logici o tecnico-giuridici, ha concluso Per_1
per la autenticità delle firme;
che l'opponente ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva, non risultando alcuna cessione del credito dalla alla;
CP_3 CP_4
CP che, al riguardo, la ha eccepito che l'avvenuta cessione poteva essere provata anche a mezzo presunzioni, come il possesso di documenti giustificativi del credito, di aver proposto azioni giudiziarie o di avervi resistito;
che, a parere del Giudicante, gli elementi presuntivi citati dalla banca non sono sufficienti a fare ritenere provata la avvenuta cessione del credito tra le due banche;
che, invero, a norma dell'art. 2729 c.c. le presunzioni, per assurgere a valor di prova, devono essere gravi, precisi e concordanti;
che, a parere del Giudicante, nella specie, siffatte presunzioni non presentano tali caratteristiche, essendo molto limitato il quadro indiziario evidenziato dalla parte, non tale da far ritenere che dai fatti noti citati dalla banca possano darsi per provati quelli ignoti, costituiti dalla acquisizione del credito in favore della banca, nella presente sede azionato;
che, invero, a parte la mera esistenza del credito, si dovrebbero dare per provati troppi altri elementi i quali, se compiutamente conosciuti, potrebbero portare, verosimilmente,
a delle verifiche contabili in astratto in grado di stravolgere, o quantomeno ridimensionare, la portata reale del credito;
che, in definitiva, deve ritenersi non provata la titolarità del credito in capo alla banca
CP
, con conseguente rigetto della domanda, difettando la legittimazione passiva in capo
CP alla subentrata banca;
che la domanda va pertanto in toto rigettata;
spese compensate, in presenza dii un quadro indiziario non del tutto rassicurante ,
P. Q. M.
DICHIARA il difetto di legittimazione attiva in capo alla e, per Controparte_5
l'effetto, RIGETTA la domanda proposta nei confronti di;
Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Salerno, 10 marzo 2025
Il Giudice Unico Designato
Dott. Roberto Ricciardi