Versione
7 febbraio 1951
7 febbraio 1951
Art. 13.
Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.
Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.
Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.
Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.