Articolo 13 della Legge 9 gennaio 1951, n. 10
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 febbraio 1951
Art. 13.
Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.
Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1951