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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE – nella persona del Giudice designato dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1754 del ruolo generale per l'anno 2021, vertente
TRA in p.l.r.p.t. P.I.: , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Fabrizio Maria Falvo;
parte attrice
CONTRO
,in pl.r.p.t.,, P.I.: , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Cristiano;
parte convenuta
NONCHE'
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
Vanessa Cardamone terza chiamata
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva il Parte_1 risarcimento dei danni subiti nel proprio magazzino a causa di infiltrazioni d'acqua.
Resistevano le parti convenute.
Il G.I., all'udienza del 15.01.25, assegnava alle parti termine per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione.
1 Ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28\10, il mancato esperimento della mediazione delegata dal
Giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, con il quale si pone a carico di chi ha interesse alla tutela giurisdizionale dei diritti afferenti alle materie analiticamente indicate nel suindicato D. Lgs., l'onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III , -
27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”).
Ebbene, siffatte argomentazioni impongono al G.I di dichiarare improcedibile la domanda formulata.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda.
Spese compensate.
Così deciso in Lamezia Terme in data 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Marino Reda
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