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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
s e z i o n e p r i m a c i v i l e in persona dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13970/2024 del ruolo generale, promossa da
(c.f. ), quale curatore Parte_1 C.F._1
dell'inabilitata rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Monica Morelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: revoca di inabilitazione.
Conclusioni della parte ricorrente:
pagina 1 di 7 “Chiede che il Tribunale di Bologna pronunci la revoca dell'inabilitazione di e che trasmetta gli atti al Controparte_1
Giudice Tutelare, perché sia nominato un amministratore di sostegno della convenuta”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, Parte_1
curatore di nata a [...] il [...] e Controparte_1
dichiarata inabilitata con sentenza del Tribunale di Bologna n.
43/2001 del 9 gennaio 2001, ha chiesto la revoca dell'inabilitazione della congiunta, ritenendo sussistenti i presupposti per sottoporre quest'ultima, affetta da disartria e oligofrenia di medio grado conseguente a encefalopatia neonatale, alla misura più adeguata dell'amministrazione di sostegno.
Il ricorrente ha in particolare rimarcato che la misura dell'inabilitazione, divenuta ormai strumento di protezione a carattere residuale, appare non più commisurata alle reali esigenze della che, non del tutto autonoma per effetto del disturbo CP_1
cognitivo del quale soffre, e questo specialmente sotto il profilo della gestione economico-finanziaria delle proprie risorse, sarebbe tutelata in modo più idoneo dall'amministrazione di sostegno, istituto introdotto nell'ordinamento in epoca successiva alla richiamata sentenza e oggi da ritenersi di pacifica applicazione al caso in esame.
All'udienza del 10 dicembre 2024, presenti il ricorrente e l'inabilitata, che non si è costituita in giudizio, è stata sentita pagina 2 di 7 quest'ultima; terminata l'audizione, su istanza del difensore del ricorrente, è stato disposto un breve rinvio per consentire la produzione di ulteriore documentazione.
Intervenuto il Pubblico Ministero con atto del 17 ottobre 2024 e precisate le conclusioni, così come sopra riportate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pur in buone condizioni fisiche e benché Controparte_1
indipendente nella cura di sé stessa come nel disbrigo delle faccende domestiche (v. il rendiconto annuale depositato presso la cancelleria del Giudice tutelare per l'anno 2023, p.2 del documento n. 6 del ricorrente), denuncia “un quadro clinico di lieve ritardo mentale, sul quale si inserisce un iniziale disturbo neuro-cognitivo di verosimile genesi mista (vascolare e neurodegenerativa), che determina una incapacità parziale in relazione ad alcuni aspetti della vita quotidiana”
(v. p.1 del referto a firma del dott. medico specialista Testimone_1
in neurologia, rilasciato ad esito della visita da egli eseguita in data 7 gennaio 2025 ed allegato alla nota di deposito del 30 gennaio 2025) e segnatamente a quelli afferenti all'amministrazione della propria sfera finanziaria-patrimoniale.
L'inabilitata, sentita all'udienza del 10 dicembre 2024, sebbene apparsa in salute, ha in effetti evidenziato una coscienza solo molto limitata della propria condizione economica e, più in generale, del valore del denaro.
Tanto premesso, a fronte di detta menomazione, lo strumento che deve reputarsi come maggiormente adeguato alle esigenze della anche tenuto conto della sua flessibilità ed alla superiore CP_1
pagina 3 di 7 agilità della relativa procedura applicativa, è non già quello dell'inabilitazione, ma proprio quello dell'amministrazione di sostegno.
In tal senso depone innanzitutto la considerazione del contesto di vita della donna, la quale vive insieme alla madre a Vergato
(Bologna), in una casa di proprietà, “costantemente ed efficacemente supportata da una rete di amicizie e conoscenze che, unitamente alla collaboratrice domestica e all'assistente domiciliare, la sostengono nel soddisfacimento di tutte le necessità quotidiane” (cfr. il rendiconto annuale cit., p.2).
Vale poi la pena evidenziare come alla medesima conclusione sia approdato lo stesso Giudice tutelare che, precedentemente adito dal curatore al fine di essere autorizzato ad instaurare il presente procedimento, nell'accogliere l'istanza di quest'ultimo, ha valutato come maggiormente rispondente “all'interesse dell'inabilitata la sostituzione dell'inabilitazione con la più duttile misura di protezione dell'amministrazione di sostegno” (v. il provvedimento reso dal
Giudice tutelare all'udienza del 17 aprile 2019, documento n. 4 del ricorrente).
Ad ulteriore corroboramento dei rilievi appena svolti, occorre inoltre porre l'accento sulla circostanza che alla posizione del curatore, che nel corso del giudizio ha confermato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, hanno integralmente aderito anche tutti parenti e gli affini dell'inabilitata, ciascuno dei quali si è infatti espressamente dichiarato favorevole all'applicazione del presidio di pagina 4 di 7 tutela alternativa invocato dal ricorrente (v. il documento n. 5 del ricorrente).
Alla luce tanto del quadro testé rappresentato, quanto della natura delle limitazioni di cui soffre, deve dunque ritenersi che la non è ragionevolmente esposta al pericolo che altri possano CP_1
approfittare della sua posizione di autonomia parzialmente ridotta.
Ella gode di protezione sul piano dell'assistenza materiale e sanitaria e, sotto questo profilo, l'inabilitazione non assicurerebbe nulla di più rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Va peraltro considerato che, a seguito dell'introduzione della legge 9 gennaio 2004, n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale;
non possono, pertanto, essere pronunciate quando ciò non sia “necessario” ad assicurare alla persona una “adeguata protezione” e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno.
Il legislatore ha espressamente dichiarato di voler perseguire “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (v. l'art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6). A tale scopo è stato introdotto il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, volto a fornire una protezione proporzionata alle concrete esigenze di tutela della persona
(v. gli artt. 405, co. 4 e 5, 407, co. 2, 408, co. 1, e 410 c.c.), senza pagina 5 di 7 determinare in via automatica e generale una privazione o riduzione della capacità di agire.
Ciò posto ed in considerazione delle risultanze processuali, non appare necessario mantenere la misura di protezione di cui all'art. 415
c.c., potendosi realizzare un'adeguata tutela di Controparte_1
applicando l'amministrazione di sostegno.
È d'altro canto opportuno mantenere in carica l'attuale curatore,
fino a che la sentenza non sia passata in cosa giudicata Parte_1
ex art. 431 c.c. o comunque fino a nuove determinazioni del Giudice tutelare in merito alla nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla si dispone quanto alle spese processuali, che rimangono a carico di in considerazione della natura del Parte_1
procedimento e dell'assenza di richieste formulate al riguardo dal ricorrente.
P . Q . M . il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca l'inabilitazione di nata a [...] il 5 Controparte_1
settembre 1958 (c.f. ); C.F._2
2. dispone con separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti al
Giudice tutelare in sede;
3. dispone che il curatore nominato, in persona di Parte_1
rimanga nell'incarico fino a che la presente sentenza non sia passata in cosa giudicata o comunque fino alle nuove determinazioni del Giudice tutelare;
4. nulla sulle spese;
pagina 6 di 7 5. dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di legge di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 marzo 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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