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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PIERA CONFORTI Parte_1
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'AVV. NICOLA MAZZONE
OPPOSTA
OGGETTO:opposizione a decreto ingiuntivo- rapporti bancari
CONCLUSIONI: nel verbale di causa del 9.12.2025: I difensori si riportano ai propri scritti e chiedono che la causa venga decisa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 24 aprile 2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2024, convenendo in giudizio e per essa Controparte_1 [...] avanti codesto Tribunale, per sentire accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare Controparte_2 il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva e per essa con comparsa del 17.6.2024, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata, condannare la parte opponente al pagamento dell'importo di Euro 14.010,01, oltre successivi interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio. pagina 1 di 4 Con decreto del 1.7.24, il G.I. designato confermava ex art. 171 – bis c.p.c. la data della prima udienza.
Alla prima udienza di comparizione parti del 1.10.24, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto rinviando per la discussione e decisione.
Seguiva un rinvio della causa per la verifica del bonario componimento tra le parti.
All'udienza de 3.6.25, fallito il tentativo di conciliazione, si rinviava la causa per la decisione con i termini di cui all'art. 189 cpc ed alla successiva udienza del 9.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Depositava memorie conclusive la sola parte opposta.
La domanda non trova accoglimento.
Va premesso che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del rito ordinario.
Il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020;
Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078).
E' l'opposto quindi che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, ed in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, (Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Sarà poi l'opponente-debitore gravato dell'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa tali da liberarlo dall'obbligazione.
Nel caso in esame, il credito per cui è processo della complessiva somma di €. 14.010,01 oltre interessi trae origine dal contratto di finanziamento per prestito personale n. 00001333711 contratto dal Sig. con Pt_1
Santander Consumer Bank S.p.A per un debito di €. 3.199,14, di cui €. 1.728,21 per capitali ed €. 1.470,93 per interessi di mora, credito ceduto in data 27.05.2019,, a oggi Controparte_1 Controparte_1
Il credito trae origine altresì dal contratto di finanziamento n. 15829712, stipulato con PA CA
S.P.A., per ulteriori €. 10.810,87, di cui €. 1.189,60 per rate scadute, €. 5.550,78 per capitale residuo ed €.
4.070,49 a titolo di interessi di mora, credito ceduto pro soluto, in data 19.11.2019, da PA CA
pagina 2 di 4 a CP_1 Controparte_1
La debitoria risulta oltrechè incontestata documentalmente provata attraverso la produzione dei contratti di finanziamento (all. n. 3 e 10 fasc. monitorio) le cui sottoscrizioni non sono state oggetto di disconoscimento.
Sui motivi di opposizione: -Sulla mancata prova della comunicazione di cessione.
L'opponente lamenta di non avere avuto notizia dell'avvenuta cessione pro soluto del credito, da parte dei creditori originari Santander Consumer Bank S.P.A. e PA CA S.p.A., a (oggi Controparte_1 [...]
in quanto le notifiche delle cessioni versate in atti sarebbero affette da nullità per Controparte_1 essere state consegnate a destinatario irreperibile. L'eccezione non coglie nel segno.
Irrilevante è la mancata ricezione della raccomandata con cui la cessione è stata comunicata dall'opposta peraltro all'indirizzo risultante dal certificato di residenza allegato in atti.
Com'è noto, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo ovvero con comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c. civ. (ex multis, cfr. Cass. civ., 28.01.2014, n. 1770).
Si tratta, peraltro, di atto – cessione del credito - che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, per la cui validità non è necessario anche il consenso del debitore ceduto, il quale rimane estraneo rispetto al contratto.
La comunicazione al debitore ha rilevo solo si ponga la questione dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente - ciò che non accade nel caso di specie.
-Sulla mancata prova di inclusione dei crediti in oggetto nell'ambito delle cessioni in esame-
Parte opponente non contesta che (oggi abbia acquistato dei Controparte_1 Controparte_1 crediti da Santander Consumer Bank S.P.A. e PA CA S.P.A., ma contesta il difetto di prova dell'inclusione quindi che il credito dedotto in giudizio sia tra quelli oggetto di cessione/acquisizione.
Dal che ne consegue che l'esistenza della cessione di crediti in blocco non è in sé contestata, ma soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione.
Si richiama il contenuto dell'ordinanza del 1.10.24 in atti nella quale si dà atto che la cessione dei crediti può dirsi sufficientemente provata sulla scorta della documentazione che include le dichiarazioni provenienti dalla cedente.
pagina 3 di 4 CP_
ha depositato, in sede di costituzione gli elenchi dei crediti ceduti omissati (c.d. Annex) al fine di rendere evincibile come i crediti sono ricompresi nell'ambito della cessione intervenuta tra Santander e e tra PA CA e (alleg. nn. 8-9), elenco non oggetto di contestazione, non CP_1 CP_1 avendo l'opponente peraltro depositato né la memoria n. 1, né la memoria n. 2 ex art. 171 – ter c.p.c.
L'avviso di cessione contiene elementi identificativi dei crediti ceduti (si v. pagg. 2,3,4 atto di cessione allegato n. 4 fascicolo monitorio, e pagg. 1,2,3 atto di cessione allegato n. 11 fascicolo monitorio ).
Sussistono una serie di elementi che possono essere valorizzati ai fini della delibazione propria della presente sede in ordine alla prova dell'inclusione (v. Cass. N. 31188/2017), quali, in primo luogo la dichiarazione della cedente e l'elenco dei crediti ceduti riportante l'identificativo del credito in questione il possesso dei contratti in capo alla cessionaria e, comunque, la disponibilità del contratto (v. -doc. n. 3 e 10 )
e la produzioni nel giudizio di opposizione, documenti sicuramente riconducibili al cedente (In questo senso, Trib. Prato 386/2021; Trib. Napoli 26/07/2022; Cass. n. 10200/2021).
Nella fattispecie, la documentazione di causa consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai quali la ricomprensione dei rapporti oggetto del presente processo appare adeguatamente provata dal compendio probatorio documentale offerto dalla cessionaria, né adeguatamente contestata da parte opponente.
Va, su tali basi, rigettata la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/14 aggiornato al
DM n. 247/22 ai parametri minimi stante il tenore delle eccezioni e difese spiegate.
Già dichiarato esecutivo con ordinanza del 1.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 220/2024, già dichiarato esecutivo;
-condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IN EC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PIERA CONFORTI Parte_1
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'AVV. NICOLA MAZZONE
OPPOSTA
OGGETTO:opposizione a decreto ingiuntivo- rapporti bancari
CONCLUSIONI: nel verbale di causa del 9.12.2025: I difensori si riportano ai propri scritti e chiedono che la causa venga decisa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 24 aprile 2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2024, convenendo in giudizio e per essa Controparte_1 [...] avanti codesto Tribunale, per sentire accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare Controparte_2 il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva e per essa con comparsa del 17.6.2024, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata, condannare la parte opponente al pagamento dell'importo di Euro 14.010,01, oltre successivi interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio. pagina 1 di 4 Con decreto del 1.7.24, il G.I. designato confermava ex art. 171 – bis c.p.c. la data della prima udienza.
Alla prima udienza di comparizione parti del 1.10.24, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto rinviando per la discussione e decisione.
Seguiva un rinvio della causa per la verifica del bonario componimento tra le parti.
All'udienza de 3.6.25, fallito il tentativo di conciliazione, si rinviava la causa per la decisione con i termini di cui all'art. 189 cpc ed alla successiva udienza del 9.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Depositava memorie conclusive la sola parte opposta.
La domanda non trova accoglimento.
Va premesso che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del rito ordinario.
Il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020;
Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078).
E' l'opposto quindi che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, ed in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, (Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Sarà poi l'opponente-debitore gravato dell'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa tali da liberarlo dall'obbligazione.
Nel caso in esame, il credito per cui è processo della complessiva somma di €. 14.010,01 oltre interessi trae origine dal contratto di finanziamento per prestito personale n. 00001333711 contratto dal Sig. con Pt_1
Santander Consumer Bank S.p.A per un debito di €. 3.199,14, di cui €. 1.728,21 per capitali ed €. 1.470,93 per interessi di mora, credito ceduto in data 27.05.2019,, a oggi Controparte_1 Controparte_1
Il credito trae origine altresì dal contratto di finanziamento n. 15829712, stipulato con PA CA
S.P.A., per ulteriori €. 10.810,87, di cui €. 1.189,60 per rate scadute, €. 5.550,78 per capitale residuo ed €.
4.070,49 a titolo di interessi di mora, credito ceduto pro soluto, in data 19.11.2019, da PA CA
pagina 2 di 4 a CP_1 Controparte_1
La debitoria risulta oltrechè incontestata documentalmente provata attraverso la produzione dei contratti di finanziamento (all. n. 3 e 10 fasc. monitorio) le cui sottoscrizioni non sono state oggetto di disconoscimento.
Sui motivi di opposizione: -Sulla mancata prova della comunicazione di cessione.
L'opponente lamenta di non avere avuto notizia dell'avvenuta cessione pro soluto del credito, da parte dei creditori originari Santander Consumer Bank S.P.A. e PA CA S.p.A., a (oggi Controparte_1 [...]
in quanto le notifiche delle cessioni versate in atti sarebbero affette da nullità per Controparte_1 essere state consegnate a destinatario irreperibile. L'eccezione non coglie nel segno.
Irrilevante è la mancata ricezione della raccomandata con cui la cessione è stata comunicata dall'opposta peraltro all'indirizzo risultante dal certificato di residenza allegato in atti.
Com'è noto, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo ovvero con comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c. civ. (ex multis, cfr. Cass. civ., 28.01.2014, n. 1770).
Si tratta, peraltro, di atto – cessione del credito - che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, per la cui validità non è necessario anche il consenso del debitore ceduto, il quale rimane estraneo rispetto al contratto.
La comunicazione al debitore ha rilevo solo si ponga la questione dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente - ciò che non accade nel caso di specie.
-Sulla mancata prova di inclusione dei crediti in oggetto nell'ambito delle cessioni in esame-
Parte opponente non contesta che (oggi abbia acquistato dei Controparte_1 Controparte_1 crediti da Santander Consumer Bank S.P.A. e PA CA S.P.A., ma contesta il difetto di prova dell'inclusione quindi che il credito dedotto in giudizio sia tra quelli oggetto di cessione/acquisizione.
Dal che ne consegue che l'esistenza della cessione di crediti in blocco non è in sé contestata, ma soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione.
Si richiama il contenuto dell'ordinanza del 1.10.24 in atti nella quale si dà atto che la cessione dei crediti può dirsi sufficientemente provata sulla scorta della documentazione che include le dichiarazioni provenienti dalla cedente.
pagina 3 di 4 CP_
ha depositato, in sede di costituzione gli elenchi dei crediti ceduti omissati (c.d. Annex) al fine di rendere evincibile come i crediti sono ricompresi nell'ambito della cessione intervenuta tra Santander e e tra PA CA e (alleg. nn. 8-9), elenco non oggetto di contestazione, non CP_1 CP_1 avendo l'opponente peraltro depositato né la memoria n. 1, né la memoria n. 2 ex art. 171 – ter c.p.c.
L'avviso di cessione contiene elementi identificativi dei crediti ceduti (si v. pagg. 2,3,4 atto di cessione allegato n. 4 fascicolo monitorio, e pagg. 1,2,3 atto di cessione allegato n. 11 fascicolo monitorio ).
Sussistono una serie di elementi che possono essere valorizzati ai fini della delibazione propria della presente sede in ordine alla prova dell'inclusione (v. Cass. N. 31188/2017), quali, in primo luogo la dichiarazione della cedente e l'elenco dei crediti ceduti riportante l'identificativo del credito in questione il possesso dei contratti in capo alla cessionaria e, comunque, la disponibilità del contratto (v. -doc. n. 3 e 10 )
e la produzioni nel giudizio di opposizione, documenti sicuramente riconducibili al cedente (In questo senso, Trib. Prato 386/2021; Trib. Napoli 26/07/2022; Cass. n. 10200/2021).
Nella fattispecie, la documentazione di causa consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai quali la ricomprensione dei rapporti oggetto del presente processo appare adeguatamente provata dal compendio probatorio documentale offerto dalla cessionaria, né adeguatamente contestata da parte opponente.
Va, su tali basi, rigettata la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/14 aggiornato al
DM n. 247/22 ai parametri minimi stante il tenore delle eccezioni e difese spiegate.
Già dichiarato esecutivo con ordinanza del 1.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 220/2024, già dichiarato esecutivo;
-condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IN EC
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