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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2457/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Locri alla via Roma n. 47, presso lo studio Parte_1
: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
e provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 9.11.2023), i benefici derivanti dal riconoscimento della pensione di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, L. 104/92. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) nel merito, accertare e dichiarare nei confronti dell in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro te el 100% grave, con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché il riconoscimento di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, con necessità di intervento assistenziale permanente continuativo, a decorrere dalla data di deposito della domanda amministrativa (13.04.2021), o, comunque, dalla data che sarà accertata a seguito della CTU medico legale e ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire da parte dell l'indennità mensile di CP_1 accompagnamento nonchè il riconoscimento di persona handicapp tuazione di gravità ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, con necessità di intervento assistenziale permanente continuativo a decorrere dalla data di deposito della domanda amministrativa (13.04.2021) o, comunque, dalla data che sarà accertata a seguito della CTU medico legale e ritenuta di giustizia;
3) condannare altresì parte convenuta al pagamento in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c., dei compensi non riscossi e delle spese di lite del presente giudizio e di quello di istruzione preventiva, che dichiara di avere anticipato.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla ricorrente una: < “vasculopatia cerebrale cronica involutiva da pregresso ictus cerebri in soggetto con marginalità intellettiva, deficit mnesico-attentivo-cognitivo, disorientamento temporo-spaziale, rallentamento ideo-motorio e turbe comportamentali;
cardiopatia ipertensiva;
artrosi polidistrettuale in obesa con deficit deambulatorio;
BPCO”. 6441 – cardiopatia ipertensiva (analogia) 30%, 7105 – obesità con artrosi 40%, 1007 - insufficienza mentale grave 100%. Dette patologie determinano una invalidità pari al 100%. La perizianda non è in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana senza l'ausilio permanente di un accompagnatore. Trattasi di persona con handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge 104/92. Non risultano ricoveri presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. Data decorrenza: 13/4/2021 >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/4/2021.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per la percezione della pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971, dell'indennità di accompagnamento e la condizione di persona disabile con necessità di assistenza intensiva e molto elevata ex art. 3 comma 3, L. 104/92, con decorrenza dall'1.5.2021 (primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13/4/2021);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresent , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1500,00 eu ., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Vita Sonia, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresenta esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Locri alla via Roma n. 47, presso lo studio Parte_1
: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
e provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 9.11.2023), i benefici derivanti dal riconoscimento della pensione di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, L. 104/92. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) nel merito, accertare e dichiarare nei confronti dell in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro te el 100% grave, con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché il riconoscimento di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, con necessità di intervento assistenziale permanente continuativo, a decorrere dalla data di deposito della domanda amministrativa (13.04.2021), o, comunque, dalla data che sarà accertata a seguito della CTU medico legale e ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire da parte dell l'indennità mensile di CP_1 accompagnamento nonchè il riconoscimento di persona handicapp tuazione di gravità ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, con necessità di intervento assistenziale permanente continuativo a decorrere dalla data di deposito della domanda amministrativa (13.04.2021) o, comunque, dalla data che sarà accertata a seguito della CTU medico legale e ritenuta di giustizia;
3) condannare altresì parte convenuta al pagamento in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c., dei compensi non riscossi e delle spese di lite del presente giudizio e di quello di istruzione preventiva, che dichiara di avere anticipato.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla ricorrente una: < “vasculopatia cerebrale cronica involutiva da pregresso ictus cerebri in soggetto con marginalità intellettiva, deficit mnesico-attentivo-cognitivo, disorientamento temporo-spaziale, rallentamento ideo-motorio e turbe comportamentali;
cardiopatia ipertensiva;
artrosi polidistrettuale in obesa con deficit deambulatorio;
BPCO”. 6441 – cardiopatia ipertensiva (analogia) 30%, 7105 – obesità con artrosi 40%, 1007 - insufficienza mentale grave 100%. Dette patologie determinano una invalidità pari al 100%. La perizianda non è in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana senza l'ausilio permanente di un accompagnatore. Trattasi di persona con handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge 104/92. Non risultano ricoveri presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. Data decorrenza: 13/4/2021 >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/4/2021.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per la percezione della pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971, dell'indennità di accompagnamento e la condizione di persona disabile con necessità di assistenza intensiva e molto elevata ex art. 3 comma 3, L. 104/92, con decorrenza dall'1.5.2021 (primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13/4/2021);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresent , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1500,00 eu ., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Vita Sonia, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresenta esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani