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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2055/2021 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 2055 dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
nata in [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Loredana Ruscigno (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio legale della stessa sito in Taranto, alla Via Medaglie d'Oro n. 62, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall' Avv. Gianpaolo Grottoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla via Pisanelli n.35, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 18.09.2024 e con visto del PM;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2021 , deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 08.07.2016, che dalla loro unione non erano nati figli e che la convivenza Controparte_1
familiare non era più sostenibile a causa dei comportamenti vessatori e prevaricatori posti in essere dal resistente, che avevano indotto la ricorrente a sporgere denuncia querela nei confronti dello stesso.
Le incompatibilità esistenti tra i coniugi, derivanti altresì dalla differente religione professata dagli stessi avevano costretto la sig.ra a lasciare la casa coniugale nel 2017 e trasferirsi a Lecce. Pt_2
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale dal marito per fatti oggettivi, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in proprio favore.
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 08.07.2021 compariva la sola parte ricorrente, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo a carico del l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento CP_1
per la moglie un assegno mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale.
Con comparsa di costituzione del 9.11.2021 si costituiva in giudizio , che non si Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione e chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 20/07/2021 nel senso di nulla disporre in favore della ricorrente a Parte_1
titolo di mantenimento con effetto retroattivo a far data dalla domanda, domandava altresì porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere in proprio favore, a titolo di mantenimento, un Pt_2 assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, in quanto disoccupato.
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori di parte resistente, in quanto parte ricorrente non ne faceva richiesta, la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite interrogatorio formale della ricorrente.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
18.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento atteso che, il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Venendo all'esame del merito della controversia, quanto all'assegno di mantenimento del coniuge previso in sede presidenziale nella misura di € 300,00, su base mensile, il Collegio Parte_1
rileva che debba disporsi la sua revoca.
Orbene quanto alla situazione economico reddituale delle parti, rispettivamente provata, la ricorrente risulta svolgere l'attività di interprete “a chiamata” come documentato, nonché dalla stessa dichiarato anche in sede di interrogatorio formale “Collaboro con la Guardia di Finanza di Lecce e la Questura di Brindisi solo a chiamata come interprete non ho un contatto regolare. …. Percepisco 6 euro l'ora ma ho dovuto cancellare la p.i. nel 2022 perché non riuscivo a sostenerne i costi”. Ella ha conseguito redditi pari ad euro 2.979,00 (730/2020), euro 112,00 (730/2021), euro 6.127,00 (730/2022) ed euro
1.049,00 (CU 2023). Trattasi di un rapporto di lavoro precario, che le garantisce compensi molto modesti.
Al contempo il risulta soggetto disoccupato dal 23.11.2021, come da stato occupazionale in CP_1
atti depositati. Parte ricorrente ha dedotto altresì che il ha sempre svolto attività di agente CP_1
immobiliare, ma di tanto non ne ha fornito la prova;
diversamente il resistente ha prodotto visura della società G&G s.r.l., che svolge attività di compravendita di immobili e risulta intestata alla sorella del resistente, Amministratrice Unica della società, mentre la sig.ra detiene il Persona_1 Pt_1
restante 49% delle quote. Tuttavia non vi è prova che la ricorrente percepisca introiti dalla partecipazione a detta società, che anzi risulterebbe essere avvenuta all'insaputa della sig.ra Pt_1
la quale, ha dichiarato di aver sporto denuncia querela per truffa nei confronti del marito.
Pertanto, a fronte di un matrimonio durato un solo anno, ( infatti è la stessa ricorrente ad aver dichiarato di essersi allontanata dal tetto coniugale già nel 2017 ) ; dal quale non sono nati figli;
considerata la capacità lavorativa della proseguendo nella sua attività di interprete o altre Pt_1
occupazioni in ragione della giovane età della stessa (quarantaquattro anni) , nonché la eventuale la possibilità di accedere a forme pubbliche di sostegno al reddito , sussistono fondate ragioni per rigettare la domanda della stessa di riconoscimento di un assegno di mantenimento, con conseguente revoca del provvedimento che in via provvisoria l'ha disposto in suo favore , a far data dal presente provvedimento, attesa la destinazione dello stesso al soddisfacimento di esigenze di sostentamento di natura essenziale.
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento proposta dal sia in ragione delle modeste ed esigue risorse economico-reddituali della ricorrente, innanzi CP_1
dettagliatamente illustrate, che risultano a malapena sufficienti per il sostentamento della stessa, sia in ragione del fatto che il risulta soggetto dotato di capacità lavorativa, che ha svolto diversi CP_1 impieghi in passato come attestato dall'estratto conto previdenziale INPS in atti depositato e che nulla ha provato circa la sussistenza di motivi oggettivi ostativi allo svolgimento di un impiego. Per tali ragioni la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
In considerazione della materia del contendere, della reciproca soccombenza in punto di assegno di mantenimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, definitivamente pronunciando, così provvede:
˗ dichiara la separazione personale fra i coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Statte l' Controparte_1
8.07.2016 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Statte dell'anno 2016 al n.6, parte I, Uff. 1 e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda formulata da di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1
mantenimento;
- revoca l'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria con ordinanza presidenziale del
21.07.2021 in favore di a far data dal presente provvedimento;
Parte_1
- rigetta la domanda formulata da di riconoscimento in suo favore di un assegno di Controparte_1
mantenimento;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025 in Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 2055 dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
nata in [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Loredana Ruscigno (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio legale della stessa sito in Taranto, alla Via Medaglie d'Oro n. 62, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall' Avv. Gianpaolo Grottoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla via Pisanelli n.35, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 18.09.2024 e con visto del PM;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2021 , deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 08.07.2016, che dalla loro unione non erano nati figli e che la convivenza Controparte_1
familiare non era più sostenibile a causa dei comportamenti vessatori e prevaricatori posti in essere dal resistente, che avevano indotto la ricorrente a sporgere denuncia querela nei confronti dello stesso.
Le incompatibilità esistenti tra i coniugi, derivanti altresì dalla differente religione professata dagli stessi avevano costretto la sig.ra a lasciare la casa coniugale nel 2017 e trasferirsi a Lecce. Pt_2
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale dal marito per fatti oggettivi, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in proprio favore.
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 08.07.2021 compariva la sola parte ricorrente, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo a carico del l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento CP_1
per la moglie un assegno mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale.
Con comparsa di costituzione del 9.11.2021 si costituiva in giudizio , che non si Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione e chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 20/07/2021 nel senso di nulla disporre in favore della ricorrente a Parte_1
titolo di mantenimento con effetto retroattivo a far data dalla domanda, domandava altresì porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere in proprio favore, a titolo di mantenimento, un Pt_2 assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, in quanto disoccupato.
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori di parte resistente, in quanto parte ricorrente non ne faceva richiesta, la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite interrogatorio formale della ricorrente.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
18.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento atteso che, il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Venendo all'esame del merito della controversia, quanto all'assegno di mantenimento del coniuge previso in sede presidenziale nella misura di € 300,00, su base mensile, il Collegio Parte_1
rileva che debba disporsi la sua revoca.
Orbene quanto alla situazione economico reddituale delle parti, rispettivamente provata, la ricorrente risulta svolgere l'attività di interprete “a chiamata” come documentato, nonché dalla stessa dichiarato anche in sede di interrogatorio formale “Collaboro con la Guardia di Finanza di Lecce e la Questura di Brindisi solo a chiamata come interprete non ho un contatto regolare. …. Percepisco 6 euro l'ora ma ho dovuto cancellare la p.i. nel 2022 perché non riuscivo a sostenerne i costi”. Ella ha conseguito redditi pari ad euro 2.979,00 (730/2020), euro 112,00 (730/2021), euro 6.127,00 (730/2022) ed euro
1.049,00 (CU 2023). Trattasi di un rapporto di lavoro precario, che le garantisce compensi molto modesti.
Al contempo il risulta soggetto disoccupato dal 23.11.2021, come da stato occupazionale in CP_1
atti depositati. Parte ricorrente ha dedotto altresì che il ha sempre svolto attività di agente CP_1
immobiliare, ma di tanto non ne ha fornito la prova;
diversamente il resistente ha prodotto visura della società G&G s.r.l., che svolge attività di compravendita di immobili e risulta intestata alla sorella del resistente, Amministratrice Unica della società, mentre la sig.ra detiene il Persona_1 Pt_1
restante 49% delle quote. Tuttavia non vi è prova che la ricorrente percepisca introiti dalla partecipazione a detta società, che anzi risulterebbe essere avvenuta all'insaputa della sig.ra Pt_1
la quale, ha dichiarato di aver sporto denuncia querela per truffa nei confronti del marito.
Pertanto, a fronte di un matrimonio durato un solo anno, ( infatti è la stessa ricorrente ad aver dichiarato di essersi allontanata dal tetto coniugale già nel 2017 ) ; dal quale non sono nati figli;
considerata la capacità lavorativa della proseguendo nella sua attività di interprete o altre Pt_1
occupazioni in ragione della giovane età della stessa (quarantaquattro anni) , nonché la eventuale la possibilità di accedere a forme pubbliche di sostegno al reddito , sussistono fondate ragioni per rigettare la domanda della stessa di riconoscimento di un assegno di mantenimento, con conseguente revoca del provvedimento che in via provvisoria l'ha disposto in suo favore , a far data dal presente provvedimento, attesa la destinazione dello stesso al soddisfacimento di esigenze di sostentamento di natura essenziale.
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento proposta dal sia in ragione delle modeste ed esigue risorse economico-reddituali della ricorrente, innanzi CP_1
dettagliatamente illustrate, che risultano a malapena sufficienti per il sostentamento della stessa, sia in ragione del fatto che il risulta soggetto dotato di capacità lavorativa, che ha svolto diversi CP_1 impieghi in passato come attestato dall'estratto conto previdenziale INPS in atti depositato e che nulla ha provato circa la sussistenza di motivi oggettivi ostativi allo svolgimento di un impiego. Per tali ragioni la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
In considerazione della materia del contendere, della reciproca soccombenza in punto di assegno di mantenimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, definitivamente pronunciando, così provvede:
˗ dichiara la separazione personale fra i coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Statte l' Controparte_1
8.07.2016 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Statte dell'anno 2016 al n.6, parte I, Uff. 1 e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda formulata da di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1
mantenimento;
- revoca l'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria con ordinanza presidenziale del
21.07.2021 in favore di a far data dal presente provvedimento;
Parte_1
- rigetta la domanda formulata da di riconoscimento in suo favore di un assegno di Controparte_1
mantenimento;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025 in Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente