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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 c.p.c. pronunciando nella causa n. 10076/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. DI GENNARO MATTEO, Avv. FRANCESCO PUGLIESE) Pt_1
contro
(Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA) CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale proponendo opposizione all'avviso di addebito n. 397
2023 00210344 04/000, di importo pari a € 5.330,26, a fronte del presunto omesso versamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Separata – Liberi Professionisti relativi all'anno 2016; eccepiva la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 3, comma 9 lett. b) e comma 10, della L. n.335/95, atteso che tra la presunta omessa contribuzione previdenziale, relativa all'annualità 2016, e la successiva notifica dell'avviso di addebito, avvenuta solamente in data 17.02.2024, non erano mai stati posti in essere atti interruttivi. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva tardivamente in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone CP_1
il rigetto perché infondata.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note. L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta, avviata entro il termine di quaranta giorni dalla data della notifica dell'atto opposto: ricorso depositato telematicamente in data 11 marzo 2024, a fronte della notifica dell'atto opposto il 17 febbraio 2024 (cfr. docc. in atti).
Nel merito, in ragione della materia del contendere, come delineata nei motivi dell'opposizione, deve ritenersi assorbente la rilevanza del tempo della costituzione dell' ai fini del decidere. CP_1
Più precisamente, è documentalmente provato che la parte convenuta si sia costituita in giudizio tardivamente, in data 13 giugno 2024 a fronte dell'udienza di discussione fissata per il successivo 20 giugno 2024, vale a dire in violazione del termine di cui all'articolo 416
CPC.
A fronte di tale circostanza, si deve dare atto che la parte opponente, tempestivamente, con il successivo deposito delle note sostitutive di udienza, autorizzate ex articolo 127 ter cpc, ha contestato specificamente la costituzione tardiva dell'ente previdenziale e i documenti allegati alla memoria, chiedendone lo stralcio e la inutilizzabilità ai fini del decidere.
Ebbene, in applicazione dell'art.416 e 420 co.5 c.p.c., la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, determina una preclusione assoluta processuale, tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti, i quali possono eccezionalmente essere prodotti tardivamente, nel giudizio di primo grado, solo qualora siano sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto, a sostegno di eccezioni proposte a pagina 2 di 5 seguito di costituzione tardiva (cfr. fra le tante, in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14110 del 01/10/2002).
Non solo;
anche recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 3467/2019, ha precisato che “la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass. n. 8924/2015)”.
Nel caso di specie, la tempestiva opposizione della parte opponente all'acquisizione dei documenti allegati alla tardiva costituzione in giudizio dell' ne preclude la utilizzabilità CP_1
ai fini del decidere.
Conseguentemente, non potrà utilizzarsi, l'atto interruttivo della prescrizione prodotto in allegato alla memoria, rappresentato dall'avviso bonario di accertamento, inviato con in data 18.11-6.12.22, notificato per compiuta giacenza (cfr. doc. allegato alla memoria).
Sulla base dei documenti utilizzabili (unicamente quelli prodotti dal ricorrente), si evince che con l'avviso di addebito notificato il 17 febbraio 2024, sono stati richieste somme per contributi omessi, afferenti all'anno 2016.
Trattandosi di contributi per attività libero professionale a carico della gestione separata liberi professionisti, vale il disposto di cui all'art. 55 del r.d.l. n.1827/1935, a mente del quale
“I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.” Quanto alla decorrenza del termine, l'art.18 comma 4 del D.Lgs. n.241/97 individua il momento in cui i contributi previdenziali devono essere versati disponendo che : “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”
Per l'anno 2016, l'art.17 del d.p.r. n. 435\01, prevedeva al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi il termine per il versamento del saldo delle pagina 3 di 5 imposte, con proroga del termine per il pagamento dell'imposta sul reddito al 20.7.2017 con
DPCM 20.7.17.
Pertanto, non essendo utilizzabile alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, per le ragioni che precedono, deve ritenersi inutilmente decorso il complessivo termine quinquennale di prescrizione.
Né può giungersi a diversa conclusione, anche facendo ricorso al periodo di sospensione previsto dalla normativa disposta per l'emergenza Covid, come pure invocato dalla parte convenuta.
Giova ricordare che, per effetto della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, disposta durante l'emergenza Covid dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e poi dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, nelle ipotesi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi successivamente al 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del de-creto- legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Nel caso di specie, pertanto, i 5 anni della prescrizione, che sarebbero maturati il 20.7.2022, in assenza di atti interruttivi validi, dopo la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni), e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), per un totale di
311 giorni, hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, scadendo quindi
25.5.23.
Al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto, quindi, il credito previdenziale era già estinto per prescrizione.
Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00210344 04/000;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.143,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 12 novembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 c.p.c. pronunciando nella causa n. 10076/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. DI GENNARO MATTEO, Avv. FRANCESCO PUGLIESE) Pt_1
contro
(Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA) CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale proponendo opposizione all'avviso di addebito n. 397
2023 00210344 04/000, di importo pari a € 5.330,26, a fronte del presunto omesso versamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Separata – Liberi Professionisti relativi all'anno 2016; eccepiva la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 3, comma 9 lett. b) e comma 10, della L. n.335/95, atteso che tra la presunta omessa contribuzione previdenziale, relativa all'annualità 2016, e la successiva notifica dell'avviso di addebito, avvenuta solamente in data 17.02.2024, non erano mai stati posti in essere atti interruttivi. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva tardivamente in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone CP_1
il rigetto perché infondata.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note. L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta, avviata entro il termine di quaranta giorni dalla data della notifica dell'atto opposto: ricorso depositato telematicamente in data 11 marzo 2024, a fronte della notifica dell'atto opposto il 17 febbraio 2024 (cfr. docc. in atti).
Nel merito, in ragione della materia del contendere, come delineata nei motivi dell'opposizione, deve ritenersi assorbente la rilevanza del tempo della costituzione dell' ai fini del decidere. CP_1
Più precisamente, è documentalmente provato che la parte convenuta si sia costituita in giudizio tardivamente, in data 13 giugno 2024 a fronte dell'udienza di discussione fissata per il successivo 20 giugno 2024, vale a dire in violazione del termine di cui all'articolo 416
CPC.
A fronte di tale circostanza, si deve dare atto che la parte opponente, tempestivamente, con il successivo deposito delle note sostitutive di udienza, autorizzate ex articolo 127 ter cpc, ha contestato specificamente la costituzione tardiva dell'ente previdenziale e i documenti allegati alla memoria, chiedendone lo stralcio e la inutilizzabilità ai fini del decidere.
Ebbene, in applicazione dell'art.416 e 420 co.5 c.p.c., la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, determina una preclusione assoluta processuale, tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti, i quali possono eccezionalmente essere prodotti tardivamente, nel giudizio di primo grado, solo qualora siano sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto, a sostegno di eccezioni proposte a pagina 2 di 5 seguito di costituzione tardiva (cfr. fra le tante, in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14110 del 01/10/2002).
Non solo;
anche recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 3467/2019, ha precisato che “la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass. n. 8924/2015)”.
Nel caso di specie, la tempestiva opposizione della parte opponente all'acquisizione dei documenti allegati alla tardiva costituzione in giudizio dell' ne preclude la utilizzabilità CP_1
ai fini del decidere.
Conseguentemente, non potrà utilizzarsi, l'atto interruttivo della prescrizione prodotto in allegato alla memoria, rappresentato dall'avviso bonario di accertamento, inviato con in data 18.11-6.12.22, notificato per compiuta giacenza (cfr. doc. allegato alla memoria).
Sulla base dei documenti utilizzabili (unicamente quelli prodotti dal ricorrente), si evince che con l'avviso di addebito notificato il 17 febbraio 2024, sono stati richieste somme per contributi omessi, afferenti all'anno 2016.
Trattandosi di contributi per attività libero professionale a carico della gestione separata liberi professionisti, vale il disposto di cui all'art. 55 del r.d.l. n.1827/1935, a mente del quale
“I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.” Quanto alla decorrenza del termine, l'art.18 comma 4 del D.Lgs. n.241/97 individua il momento in cui i contributi previdenziali devono essere versati disponendo che : “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”
Per l'anno 2016, l'art.17 del d.p.r. n. 435\01, prevedeva al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi il termine per il versamento del saldo delle pagina 3 di 5 imposte, con proroga del termine per il pagamento dell'imposta sul reddito al 20.7.2017 con
DPCM 20.7.17.
Pertanto, non essendo utilizzabile alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, per le ragioni che precedono, deve ritenersi inutilmente decorso il complessivo termine quinquennale di prescrizione.
Né può giungersi a diversa conclusione, anche facendo ricorso al periodo di sospensione previsto dalla normativa disposta per l'emergenza Covid, come pure invocato dalla parte convenuta.
Giova ricordare che, per effetto della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, disposta durante l'emergenza Covid dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e poi dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, nelle ipotesi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi successivamente al 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del de-creto- legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Nel caso di specie, pertanto, i 5 anni della prescrizione, che sarebbero maturati il 20.7.2022, in assenza di atti interruttivi validi, dopo la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni), e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), per un totale di
311 giorni, hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, scadendo quindi
25.5.23.
Al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto, quindi, il credito previdenziale era già estinto per prescrizione.
Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 397 2023 00210344 04/000;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.143,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 12 novembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
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