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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/10/2024, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 9.10.2024 nella causa civile pendente innanzi al Tribunale di Trani tra , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e (n.532/2019 R.G.) CP_1 CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice Emanuela Gallo in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 532/2019 del Ruolo Generale tra
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'avv. Aristotele Biasino, Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia in Andria n.52;
-attore-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sfrecola, giusta Controparte_3
procura alle liti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barletta via Brigata
Barletta n.7;
-convenuto-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gorgoglione, giusta procura in atti CP_4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Barletta, Via G. Palmitessa n.20;
-convenuto–
nato a [...] il [...] ivi residente a[...]; Controparte_5
-convenuto contumace-
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; Controparte_6
-convenuto contumace-
OGGETTO: “rifusione da parte dell'erede delle spese funebri anticipate e simili.” CONCLUSIONI
Come da note sostitutive dell'udienza dell'11.9.2024 e da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ritualmente notificato, Parte_1
premesso di essere germana, assieme agli odierni convenuti, di , deceduto il Persona_1
26.1.2017, che ella, assieme ai fratelli, è erede di in forza dell'atto di Persona_1
compravendita da essi sottoscritto, atto notarile registrato in data 5.7.2018- ha chiesto la restituzione di quanto da lei anticipato per il pagamento delle spese funebri effettuate nell'interesse del fratello defunto (€1650,00 per lapide cimiteriale, €42,70 allacciamento per luci votive) per un totale di €1692,70, pari ad una quota parte di €338,54 cadauno, nonché di quanto da lei sostenuto per aver prestato la cura morale e materiale e l'assistenza al fratello, quando quest'ultimo era ancora in vita (pari ad una somma quantificata in via forfettaria di
€5.000,00, per una quota parte di €1.000,00 ciascuno). Tutto ciò premesso, ha chiesto condannare i convenuti al pagamento della quota parte di €338,54 cadauno, a titolo di rimborso di quanto da lei sostenuto per le spese funerarie, nonché condannare i convenuti al pagamento della somma di €1.000,00 cadauno a titolo di rimborso a suo favore per aver assistito il fratello.
Con comparsa di costituzione del 15.5.2019, si è tardivamente costituito Controparte_3
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità o infondatezza dell'avversa
[...]
richiesta di rimborso spese, in quanto non preventivamente concordate né autorizzate o riconosciute o accettate, in secondo luogo, eccependo in compensazione il proprio credito verso la sorella di €555,94, pari ad 1/5 di quanto da lui sostenuto per il servizio funebre e l'inumazione del fratello (complessivi €2799,69). In ordine alla richiesta attorea di Per_1 rimborso degli alimenti, ne ha eccepito l'inammissibilità e improponibilità, essendo il diritto agli alimenti un diritto personale, oltre a contestare la genericità e indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di prova nell' an e nel quantum della domanda. Da ultimo, ha chiesto la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.6.2019 si è costituita eccependo CP_4
in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'oggetto delle domande proposte cumulativamente, in quanto prive dell'indicazione della causa petendi, nel merito, ha contestato il difetto di prova dell'effettivo esborso da parte dell'attrice di tali somme, nonché l'infondatezza della domanda attorea, trattandosi di spese sostenute contro la sua volontà, esternata con missiva dell'8.10.2005. Quanto alla domanda di ristoro per cura morale e materiale contesta la mancanza di qualsiasi riferimento alla tipologia di prestazioni effettuate, nonché l'intrasmissibilità del diritto agli alimenti. Pertanto, ha chiesto dichiarare la nullità della citazione, nel merito, rigettare la domanda attorea con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, rinviata più volte la causa per esigenze di ruolo, sottoposta alle parti una proposta conciliativa, non accettata relativamente al riparto delle spese di lite, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.9.2024. La causa è stata, pertanto, sottoposta per la prima volta all'attenzione di questo giudice in tale udienza a seguito dell'assegnazione del fascicolo disposta per effetto del decreto di variazione tabellare n.15/2024 del Presidente del Tribunale di Trani. Quindi, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione di un termine per il deposito di brevi note.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , non Controparte_5 CP_2
costituitisi nonostante la regolarità della notifica.
In via ulteriormente preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, essendo sufficientemente indicate le somme di cui l'attrice chiede la restituzione, nonché le ragioni giuridiche poste a fondamento base delle domande avanzate.
Passando ad esaminare nel merito le domande attoree.
Sulla domanda di rimborso pro quota delle spese funerarie.
La domanda va accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
In sintesi, la domanda ha ad oggetto la richiesta di parte attrice di riconoscimento dell'imputazione ai convenuti, stante la loro qualità di eredi, delle spese sostenute da lei in via esclusiva in occasione del decesso del fratello, . Persona_1
Devono pertanto essere esaminate le voci di spesa, premettendosi l'avvenuta verifica della qualità di eredi dei convenuti, in forza di accettazione tacita, verificatasi tramite stipula ad opera di tutte le parti del giudizio di contratto di compravendita immobiliare, per notaio
, registrato in Barletta il 4.7.2018, in cui hanno dichiarato di aver ricevuto il Persona_2
bene oggetto dell'atto in parte per successione del fratello, (art.477 c.c.). Persona_1
Passando alla disamina delle voci di spesa, si rileva come sia inconferente la difesa svolta da entrambi i convenuti in ordine alla mancata messa a conoscenza delle stesse o all'assenza di un preventivo accordo o autorizzazione, così come ininfluente è la difesa della sola convenuta la quale rappresenta di aver manifestato una espressa volontà contraria con missiva Pt_3 dell'8.10.2005.
Ed infatti deve richiamarsi la disposizione di legge (art. 752 cc) in ragione della quale “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Essa è sviluppata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costante sul punto (vds. ex pluribus recente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020 e più risalente Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28 del 03/01/2002) secondo cui “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1994 del 02/02/2016). Ed ancora, la Suprema Corte ha affermato costantemente che: "Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c. , sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchè essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul quantum, con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio" (Cass. civ., sez. II, 27/08/2020, n. 17938). Pertanto, derogano al principio generale, con impossibilità di riconoscimento, tanto le spese sostenute contro la volontà degli eredi, quanto quelle che risultano eccessivamente onerose.
Calando quanto precede nel caso di specie si osserva che:
- essendo la successione di intervenuta ab intestato (circostanza pacifica tra Persona_1
le parti) ed avendo tutti i fratelli, chiamati all'eredità, accettato tacitamente l'eredità, dunque puramente e semplicemente (vds. compravendita immobiliare), gli odierni convenuti devono essere ritenuti i soggetti nei cui confronti devono essere imputate le spese sostenute dall'attrice che dovessero essere riconosciute anticipate ma a carico dell'eredità e dunque da rifondere;
- dall'esame degli atti, ed utilizzando il principio dell'id quod plerumque accidit -anche funzionale ad evitare costi di ctu (peraltro non richiesta dalle parti, ed ultronea tenuto conto dei valori di causa) per stimare la congruità dei costi supportati- non è stata ravvisata la sussistenza di spese eccessivamente onerose, tenuto conto delle tariffe normalmente praticate;
- da ultimo non risulta manifestata dagli odierni convenuti una volontà contraria alla gestione, non essendovi prova dell'avvenuta spedizione e, a fortiori, della ricezione da parte dell'attrice della raccomandata depositata da (allegato 2 alla comparsa di costituzione e CP_4
risposta).
Determinato i criteri metodologici di esame, va individuato quali spese possano trovare riconoscimento.
Sono riconoscibili quelle sostenute per € 1650,00 per lavoro cimiteriale per defunto
[...]
, trattandosi di spesa sostenuta il 29.12.2027, di cui vi è fattura quietanzata intestata Per_1
a nonché quelle di €42,70, risultando sufficientemente provato tale esborso Parte_1
dalla sottoscrizione del contratto a firma di e dalla fattura in atti. Ed infatti Parte_1
secondo la giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 21391 del 18/09/2013, tribunale di Ivrea
n.149/2018 del 12 febbraio), invero, "il solo possesso delle quietanze, ancorché prive di intestazione ovvero intestate al "de cuius" o all'eredità, costituisce idonea prova presuntiva dei relativi pagamenti da parte del possessore, sempre che si riferiscano a debiti ereditari o all'assolvimento degli obblighi fiscali riconducibili alla successione ed il possessore si identifichi con uno degli eredi, salva l'allegazione di idonea prova contraria da parte dell'avente interesse", prova non offerta dai convenuti. Da un lato, dunque parte attrice ha fornito idonea prova del relativo pagamento, dall'altro lato, non Controparte_3 ha contestato che la provvista fosse attribuibile all'attrice, limitandosi a dedurre che la sorella avrebbe dovuto usare le risorse del defunto, avendone la gestione, mentre, quanto alla difesa della convenuta non può costituire idonea prova contraria, il documento attestante il Pt_3
prelievo allo sportello dal conto di avvenuto l'1.12.2016 né il versamento Persona_1 dal conto di quest'ultimo a quello dell'attrice del 14.7.2010, trattandosi di somme di denaro di importo totalmente diverso rispetto a quello poi speso dall'attrice, nonché di operazioni bancarie avvenute in epoca cronologicamente distante rispetto al decesso di
[...]
, verificatosi peraltro in maniera del tutto imprevedibile, trattandosi dell'esito di un Per_1
gesto suicidiario. Pertanto, alla luce del criterio individuato supra e dell'ammontare delle spese anticipate e ritenute ad imputarsi all'eredità, per come determinate, i convenuti devono essere condannati a rifondere pro quota a la somma di €338.54 ciascuno (cioè 1/5 di €1692,70). Parte_1
Quanto alla eccezione di compensazione avanzata dal convenuto, , Controparte_3 la stessa, in quanto eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (art.1242, co.1, c.c.), doveva essere sollevata tempestivamente a pena di decadenza. Nel caso di specie,
l'eccezione è stata formulata nella comparsa di costituzione del 15.5.2019, depositata tardivamente rispetto all'udienza indicata in citazione del 26.5.2019, non incidendo il differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale sarebbe dovuta avvenire 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione.
Sulla domanda di rimborso per spese di assistenza e cura morale e materiale.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata in quanto rimasta del tutto indimostrata.
Ed infatti parte attrice non ha compiutamente determinato né risultano determinabili le spese asseritamente sostenute, del resto l'attrice ha solo genericamente allegato di aver sostenuto, non meglio precisate, spese di vitto, cure mediche, abbigliamento. Peraltro, anche le richieste istruttorie orali articolate sul punto dall'attrice sono state correttamente rigettate, in quanto del tutto generiche, oltre che vertenti su circostanze da provare documentalmente.
In definitiva, l'azionato regresso richiede la prova degli importi che si assumono integralmente ed esclusivamente versati a vantaggio dell'avente diritto, in assenza della quale la domanda va rigettata.
Del pari, la domanda proposta dal convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. va rigettata, in quanto l'accoglimento anche solo parziale della domanda attorea esclude che l'attore abbia agito con mala fede o colpa grave.
In ordine alle spese di giudizio, l'accoglimento di una delle due domande avanzate da parte attrice giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non induce ad una diversa distribuzione del carico delle spese il rigetto della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c., che non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza e non può pertanto giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. civ. 9532/2017).
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede: - accoglie la domanda attorea di restituzione di quanto pagato per spese funerarie;
- dichiara ed accerta pertanto che le spese per le onoranze funebri sostenute da Pt_1 per il defunto , nella misura di €1692,70, costituiscono oneri e pesi
[...] Persona_1
gravanti sull'eredità ex art.752 c.c., accettata in via pura e semplice dagli eredi;
e per l'effetto:
- condanna al pagamento in favore di quale Controparte_3 Parte_1
quota parte della somma di €338,54;
-condanna al pagamento in favore di quale quota parte della CP_4 Parte_1
somma di €338,54;
-condanna al pagamento in favore di quale quota parte Controparte_5 Parte_1 della somma di €338,54;
-condanna al pagamento in favore di quale quota parte Controparte_6 Parte_1 della somma di €338,54;
-rigetta la domanda di restituzione delle somme versate per alimenti;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Trani, così è deciso il 9.10.2024
Il Giudice dott. ssa Emanuela Gallo
e (n.532/2019 R.G.) CP_1 CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice Emanuela Gallo in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 532/2019 del Ruolo Generale tra
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'avv. Aristotele Biasino, Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia in Andria n.52;
-attore-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sfrecola, giusta Controparte_3
procura alle liti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barletta via Brigata
Barletta n.7;
-convenuto-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gorgoglione, giusta procura in atti CP_4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Barletta, Via G. Palmitessa n.20;
-convenuto–
nato a [...] il [...] ivi residente a[...]; Controparte_5
-convenuto contumace-
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; Controparte_6
-convenuto contumace-
OGGETTO: “rifusione da parte dell'erede delle spese funebri anticipate e simili.” CONCLUSIONI
Come da note sostitutive dell'udienza dell'11.9.2024 e da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ritualmente notificato, Parte_1
premesso di essere germana, assieme agli odierni convenuti, di , deceduto il Persona_1
26.1.2017, che ella, assieme ai fratelli, è erede di in forza dell'atto di Persona_1
compravendita da essi sottoscritto, atto notarile registrato in data 5.7.2018- ha chiesto la restituzione di quanto da lei anticipato per il pagamento delle spese funebri effettuate nell'interesse del fratello defunto (€1650,00 per lapide cimiteriale, €42,70 allacciamento per luci votive) per un totale di €1692,70, pari ad una quota parte di €338,54 cadauno, nonché di quanto da lei sostenuto per aver prestato la cura morale e materiale e l'assistenza al fratello, quando quest'ultimo era ancora in vita (pari ad una somma quantificata in via forfettaria di
€5.000,00, per una quota parte di €1.000,00 ciascuno). Tutto ciò premesso, ha chiesto condannare i convenuti al pagamento della quota parte di €338,54 cadauno, a titolo di rimborso di quanto da lei sostenuto per le spese funerarie, nonché condannare i convenuti al pagamento della somma di €1.000,00 cadauno a titolo di rimborso a suo favore per aver assistito il fratello.
Con comparsa di costituzione del 15.5.2019, si è tardivamente costituito Controparte_3
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità o infondatezza dell'avversa
[...]
richiesta di rimborso spese, in quanto non preventivamente concordate né autorizzate o riconosciute o accettate, in secondo luogo, eccependo in compensazione il proprio credito verso la sorella di €555,94, pari ad 1/5 di quanto da lui sostenuto per il servizio funebre e l'inumazione del fratello (complessivi €2799,69). In ordine alla richiesta attorea di Per_1 rimborso degli alimenti, ne ha eccepito l'inammissibilità e improponibilità, essendo il diritto agli alimenti un diritto personale, oltre a contestare la genericità e indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di prova nell' an e nel quantum della domanda. Da ultimo, ha chiesto la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.6.2019 si è costituita eccependo CP_4
in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'oggetto delle domande proposte cumulativamente, in quanto prive dell'indicazione della causa petendi, nel merito, ha contestato il difetto di prova dell'effettivo esborso da parte dell'attrice di tali somme, nonché l'infondatezza della domanda attorea, trattandosi di spese sostenute contro la sua volontà, esternata con missiva dell'8.10.2005. Quanto alla domanda di ristoro per cura morale e materiale contesta la mancanza di qualsiasi riferimento alla tipologia di prestazioni effettuate, nonché l'intrasmissibilità del diritto agli alimenti. Pertanto, ha chiesto dichiarare la nullità della citazione, nel merito, rigettare la domanda attorea con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, rinviata più volte la causa per esigenze di ruolo, sottoposta alle parti una proposta conciliativa, non accettata relativamente al riparto delle spese di lite, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.9.2024. La causa è stata, pertanto, sottoposta per la prima volta all'attenzione di questo giudice in tale udienza a seguito dell'assegnazione del fascicolo disposta per effetto del decreto di variazione tabellare n.15/2024 del Presidente del Tribunale di Trani. Quindi, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione di un termine per il deposito di brevi note.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , non Controparte_5 CP_2
costituitisi nonostante la regolarità della notifica.
In via ulteriormente preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, essendo sufficientemente indicate le somme di cui l'attrice chiede la restituzione, nonché le ragioni giuridiche poste a fondamento base delle domande avanzate.
Passando ad esaminare nel merito le domande attoree.
Sulla domanda di rimborso pro quota delle spese funerarie.
La domanda va accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
In sintesi, la domanda ha ad oggetto la richiesta di parte attrice di riconoscimento dell'imputazione ai convenuti, stante la loro qualità di eredi, delle spese sostenute da lei in via esclusiva in occasione del decesso del fratello, . Persona_1
Devono pertanto essere esaminate le voci di spesa, premettendosi l'avvenuta verifica della qualità di eredi dei convenuti, in forza di accettazione tacita, verificatasi tramite stipula ad opera di tutte le parti del giudizio di contratto di compravendita immobiliare, per notaio
, registrato in Barletta il 4.7.2018, in cui hanno dichiarato di aver ricevuto il Persona_2
bene oggetto dell'atto in parte per successione del fratello, (art.477 c.c.). Persona_1
Passando alla disamina delle voci di spesa, si rileva come sia inconferente la difesa svolta da entrambi i convenuti in ordine alla mancata messa a conoscenza delle stesse o all'assenza di un preventivo accordo o autorizzazione, così come ininfluente è la difesa della sola convenuta la quale rappresenta di aver manifestato una espressa volontà contraria con missiva Pt_3 dell'8.10.2005.
Ed infatti deve richiamarsi la disposizione di legge (art. 752 cc) in ragione della quale “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Essa è sviluppata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costante sul punto (vds. ex pluribus recente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020 e più risalente Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28 del 03/01/2002) secondo cui “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1994 del 02/02/2016). Ed ancora, la Suprema Corte ha affermato costantemente che: "Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c. , sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchè essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul quantum, con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio" (Cass. civ., sez. II, 27/08/2020, n. 17938). Pertanto, derogano al principio generale, con impossibilità di riconoscimento, tanto le spese sostenute contro la volontà degli eredi, quanto quelle che risultano eccessivamente onerose.
Calando quanto precede nel caso di specie si osserva che:
- essendo la successione di intervenuta ab intestato (circostanza pacifica tra Persona_1
le parti) ed avendo tutti i fratelli, chiamati all'eredità, accettato tacitamente l'eredità, dunque puramente e semplicemente (vds. compravendita immobiliare), gli odierni convenuti devono essere ritenuti i soggetti nei cui confronti devono essere imputate le spese sostenute dall'attrice che dovessero essere riconosciute anticipate ma a carico dell'eredità e dunque da rifondere;
- dall'esame degli atti, ed utilizzando il principio dell'id quod plerumque accidit -anche funzionale ad evitare costi di ctu (peraltro non richiesta dalle parti, ed ultronea tenuto conto dei valori di causa) per stimare la congruità dei costi supportati- non è stata ravvisata la sussistenza di spese eccessivamente onerose, tenuto conto delle tariffe normalmente praticate;
- da ultimo non risulta manifestata dagli odierni convenuti una volontà contraria alla gestione, non essendovi prova dell'avvenuta spedizione e, a fortiori, della ricezione da parte dell'attrice della raccomandata depositata da (allegato 2 alla comparsa di costituzione e CP_4
risposta).
Determinato i criteri metodologici di esame, va individuato quali spese possano trovare riconoscimento.
Sono riconoscibili quelle sostenute per € 1650,00 per lavoro cimiteriale per defunto
[...]
, trattandosi di spesa sostenuta il 29.12.2027, di cui vi è fattura quietanzata intestata Per_1
a nonché quelle di €42,70, risultando sufficientemente provato tale esborso Parte_1
dalla sottoscrizione del contratto a firma di e dalla fattura in atti. Ed infatti Parte_1
secondo la giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 21391 del 18/09/2013, tribunale di Ivrea
n.149/2018 del 12 febbraio), invero, "il solo possesso delle quietanze, ancorché prive di intestazione ovvero intestate al "de cuius" o all'eredità, costituisce idonea prova presuntiva dei relativi pagamenti da parte del possessore, sempre che si riferiscano a debiti ereditari o all'assolvimento degli obblighi fiscali riconducibili alla successione ed il possessore si identifichi con uno degli eredi, salva l'allegazione di idonea prova contraria da parte dell'avente interesse", prova non offerta dai convenuti. Da un lato, dunque parte attrice ha fornito idonea prova del relativo pagamento, dall'altro lato, non Controparte_3 ha contestato che la provvista fosse attribuibile all'attrice, limitandosi a dedurre che la sorella avrebbe dovuto usare le risorse del defunto, avendone la gestione, mentre, quanto alla difesa della convenuta non può costituire idonea prova contraria, il documento attestante il Pt_3
prelievo allo sportello dal conto di avvenuto l'1.12.2016 né il versamento Persona_1 dal conto di quest'ultimo a quello dell'attrice del 14.7.2010, trattandosi di somme di denaro di importo totalmente diverso rispetto a quello poi speso dall'attrice, nonché di operazioni bancarie avvenute in epoca cronologicamente distante rispetto al decesso di
[...]
, verificatosi peraltro in maniera del tutto imprevedibile, trattandosi dell'esito di un Per_1
gesto suicidiario. Pertanto, alla luce del criterio individuato supra e dell'ammontare delle spese anticipate e ritenute ad imputarsi all'eredità, per come determinate, i convenuti devono essere condannati a rifondere pro quota a la somma di €338.54 ciascuno (cioè 1/5 di €1692,70). Parte_1
Quanto alla eccezione di compensazione avanzata dal convenuto, , Controparte_3 la stessa, in quanto eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (art.1242, co.1, c.c.), doveva essere sollevata tempestivamente a pena di decadenza. Nel caso di specie,
l'eccezione è stata formulata nella comparsa di costituzione del 15.5.2019, depositata tardivamente rispetto all'udienza indicata in citazione del 26.5.2019, non incidendo il differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale sarebbe dovuta avvenire 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione.
Sulla domanda di rimborso per spese di assistenza e cura morale e materiale.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata in quanto rimasta del tutto indimostrata.
Ed infatti parte attrice non ha compiutamente determinato né risultano determinabili le spese asseritamente sostenute, del resto l'attrice ha solo genericamente allegato di aver sostenuto, non meglio precisate, spese di vitto, cure mediche, abbigliamento. Peraltro, anche le richieste istruttorie orali articolate sul punto dall'attrice sono state correttamente rigettate, in quanto del tutto generiche, oltre che vertenti su circostanze da provare documentalmente.
In definitiva, l'azionato regresso richiede la prova degli importi che si assumono integralmente ed esclusivamente versati a vantaggio dell'avente diritto, in assenza della quale la domanda va rigettata.
Del pari, la domanda proposta dal convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. va rigettata, in quanto l'accoglimento anche solo parziale della domanda attorea esclude che l'attore abbia agito con mala fede o colpa grave.
In ordine alle spese di giudizio, l'accoglimento di una delle due domande avanzate da parte attrice giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non induce ad una diversa distribuzione del carico delle spese il rigetto della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c., che non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza e non può pertanto giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. civ. 9532/2017).
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede: - accoglie la domanda attorea di restituzione di quanto pagato per spese funerarie;
- dichiara ed accerta pertanto che le spese per le onoranze funebri sostenute da Pt_1 per il defunto , nella misura di €1692,70, costituiscono oneri e pesi
[...] Persona_1
gravanti sull'eredità ex art.752 c.c., accettata in via pura e semplice dagli eredi;
e per l'effetto:
- condanna al pagamento in favore di quale Controparte_3 Parte_1
quota parte della somma di €338,54;
-condanna al pagamento in favore di quale quota parte della CP_4 Parte_1
somma di €338,54;
-condanna al pagamento in favore di quale quota parte Controparte_5 Parte_1 della somma di €338,54;
-condanna al pagamento in favore di quale quota parte Controparte_6 Parte_1 della somma di €338,54;
-rigetta la domanda di restituzione delle somme versate per alimenti;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Trani, così è deciso il 9.10.2024
Il Giudice dott. ssa Emanuela Gallo