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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1708/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1708 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
ISOLA DEL LIRI (FR) VIA GARIBALDI N.16, presso lo studio dell'Avv. TATANGELO
STELLA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in ROMA Parte_2
PIAZZA DI NOVELLA N.1 presso lo studio dell'Avv. LUCCI MARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.12.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in SORA (FR) il 3.07.1988 e di aver avuto durante la convivenza due figli: e Per_1 quest'ultima maggiorenne, ma non economicamente indipendente, hanno chiesto che il Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole ( la signora si trasferirà dalla casa coniugale quando il Parte_1
figlio avrà liberato quella di sua proprietà ereditata dai genitori, ovvero dovrà Persona_3 prendere un'altra abitazione in locazione. In tal caso, il marito contribuirà al canone di locazione con la somma di €150,00; la casa coniugale è assegnata al sig. Cancelli, il quale provvederà al mantenimento diretto della figlia economicamente non indipendente e con lui convivente e Per_2 verserà il 60% delle spese straordinarie di quest'ultima.). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1708 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza dell'11.12.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SORA (FR) il 03/07/1988, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SORA (FR) dell'anno 1988 , al n.62 , parte II, serie A.);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1708 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
ISOLA DEL LIRI (FR) VIA GARIBALDI N.16, presso lo studio dell'Avv. TATANGELO
STELLA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in ROMA Parte_2
PIAZZA DI NOVELLA N.1 presso lo studio dell'Avv. LUCCI MARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.12.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in SORA (FR) il 3.07.1988 e di aver avuto durante la convivenza due figli: e Per_1 quest'ultima maggiorenne, ma non economicamente indipendente, hanno chiesto che il Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole ( la signora si trasferirà dalla casa coniugale quando il Parte_1
figlio avrà liberato quella di sua proprietà ereditata dai genitori, ovvero dovrà Persona_3 prendere un'altra abitazione in locazione. In tal caso, il marito contribuirà al canone di locazione con la somma di €150,00; la casa coniugale è assegnata al sig. Cancelli, il quale provvederà al mantenimento diretto della figlia economicamente non indipendente e con lui convivente e Per_2 verserà il 60% delle spese straordinarie di quest'ultima.). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1708 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza dell'11.12.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SORA (FR) il 03/07/1988, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SORA (FR) dell'anno 1988 , al n.62 , parte II, serie A.);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)