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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2083/2023
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore A. Tedesco, per procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
costituito nel presente giudizio attraverso la procuratrice rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Mario Stefanizzi, per procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 24.2.2023 la educeva Parte_1 di avere come oggetto sociale l'istituzione e la gestione di imprese nel settore turistico-ricettivo e della ristorazione, precisando di essere composta nel suo assetto societario dai soci CP_3
(33,33%), (25%), (16,67%),
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
(16,67%) e (8,33%). La società attrice, inoltre, aggiungeva che per far fronte ad una Parte_4 crisi di liquidità, nell'assemblea del 23.12.2009, i soci avevano deciso concordemente di effettuare un finanziamento di complessivi € 100.00,00, ciascuno proporzionalmente alla propria quota sociale, e, in particolare, in qualità di procuratrice del socio in quella CP_2 Controparte_1
sede pur dichiarando una temporanea difficoltà del suo rappresentato si era detta intenzionata ad adempiere successivamente, in proporzione alla sua quota (€ 25.000,00). A distanza di tre anni, poi, le condizioni economiche della società avevano imposto nuovamente la necessità di un finanziamento e, all'assemblea del 19.11.2012, i soci avevano manifestato ancora una volta la volontà di finanziare l'impresa e, in particolare, , anche in quella sede CP_1 CP_1 rappresentato da si era impegnato a versare la quota di € 21.750,00 con versamenti CP_2 mensili di € 366,00. Tuttavia poiché l'odierno convenuto non aveva effettuato alcun versamento, la società si era decisa ad agire nei suoi confronti chiedendo che lo stesso fosse condannato al pagamento della somma di € 46.750,00, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio, attraverso la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
deducendo l'infondatezza della domanda attorea e precisando che, all'assemblea dei soci del
23.12.2009, a fronte della richiesta di finanziamento della società avanzata dall'amministratore,
-in sua rappresentanza- aveva dichiarato che egli non era nelle condizioni di finanziare la CP_2
società, ma che gli avrebbe riferito quanto emerso in assemblea in modo tale da consentirgli ogni possibile valutazione. Adduceva ancora il convenuto che, dopo essere stato informato da CP_2
non aveva manifestato alcuna intenzione di finanziare la società, e in ragione di ciò alcuna obbligazione poteva considerarsi assunta dalla sua persona. Quanto all'assemblea del 19.11.2012, il convenuto deduceva che per suo conto, si era detta genericamente favorevole al CP_2
tentativo di salvataggio della società, dichiarando la disponibilità ad effettuare un finanziamento di
€ 21.750,00 con pagamenti rateali mensili di € 366,00, facendo però precisare a verbale, che i versamenti avrebbero potuto subire sospensioni o interruzioni in qualsiasi momento, se fossero sopraggiunte difficoltà economiche. Pertanto, aggiungendo che, da un lato, aveva comunque versato le prime tre rate del secondo finanziamento, per € 1.000,00, e che, dall'altro, durante l'assemblea del
28.1.2014 aveva comunicato che non avrebbe più fatto versamenti alla società, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.6.2024 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
2 Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come, nel corso delle assemblee societarie del 23.12.2009 e del 19.11.2012, i soci di unanimemente abbiano concordato le Parte_1
operazioni di finanziamento dedotte da parte attrice, al fine di dotare la suddetta società degli strumenti economici necessari all'attività svolta. A tale proposito si può rilevare come dal verbale d'assemblea del 23.12.2009 risulti che: “La NO , in rappresentanza dei soci CP_2 [...]
e dichiara che i soci da lei rappresentati attualmente non sono in CP_1 Parte_4 grado di finanziare la società, cercheranno di ottemperare in seguito”. All'assemblea 19.11.2012, dopo aver ribadito i soci “la volontà a versare nelle casse della società” la somma concordata, CP_2
in rappresentanza dell'odierno convenuto, si dichiarava “disponibile al tentativo di
[...] salvataggio della società”, precisando che “non potendo effettuare al momento il versamento complessivo di € 21.750,00, effettuerà dei versamenti mensili di € 366,00 a partire dal 1 dicembre
2012 anche se il versamento complessivo verrà effettuato il 31 marzo 2013”.
Orbene, nelle proprie difese, il convenuto ha sostenuto che l'obbligo del socio di eseguire un versamento in favore della società, non può discendere da una mera delibera assembleare, senza una distinta e specifica manifestazione di volontà negoziale ascrivibile in via diretta all'obbligato.
Al riguardo si deve considerare che l'obbligo dei soci di effettuare versamenti in favore della società presuppone effettivamente un accordo intercorrente tra i singoli soci stessi e la società, che può, però, essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti, non richiedendo alcuna formula sacramentale e, in effetti, nella presente fattispecie, da una attenta lettura dei verbali di assemblea risulta incontrovertibilmente che l'odierno convenuto -unitamente agli altri soci- ha manifestato la volontà di impegnarsi nel piano di finanziamento della società, in proporzione alle quote sociali per gli importi esattamente indicati, cosicché si deve ritenere che i singoli soci abbiano assunto un obbligo di pagamento nei confronti della società non sulla base delle delibere, pur concordemente adottate, ma in ragione della volontà negoziale individuale manifestata e verbalizzata nel corso delle discussioni assembleari. In occasione delle due assemblee del 23.12.2009 e del 19.11.2012, infatti, non vi è stata soltanto la mera approvazione di una proposta, ma l'assunzione da parte dei soci di un preciso impegno a finanziare la società, come emerge dal tenore letterale delle dichiarazioni rese anche da testé riportate. CP_2
Sulla base di queste considerazioni, dunque, si deve ritenere che tramite la Controparte_1 sua procuratrice abbia assunto l'obbligo di finanziare la società per € 25.000,00, nel CP_2 corso dell'assemblea del 23.12.2009, e per € 21.750,00, nel corso dell'assemblea del 19.11.2012.
Sotto altro profilo, però, in parziale accoglimento delle difese svolte da parte convenuta, si deve anche rilevare come, nel corso dell'assemblea del 19.11.2012, -in rappresentanza CP_2
3 dell'odierno convenuto- dopo essersi impegnata ad effettuare il versamento di € 21.750,00, tramite rate mensili di € 366,00, abbia anche precisato che i versamenti in favore della società avrebbero potuto subire sospensioni o interruzioni, nel caso in cui fossero sopraggiunte difficoltà economiche, come effettivamente poi dichiarato nel corso dell'assemblea del 28.1.2014, allorquando l'odierno convenuto, tramite la sua procuratrice aveva rappresentato agli altri soci che non CP_2
avrebbe più fatto alcun versamento. Considerando, dunque, che nel corso dell'assemblea del
19.11.2012 l'odierno convenuto ha assunto un obbligo di finanziamento sottoposto alla condizione estintiva del sopraggiungere di generiche difficoltà economiche che avrebbero potuto determinare anche l'interruzione dei versamenti in favore della società da parte sua, si deve ritenere che, in ragione della volontà manifestata in sede assembleare il 28.1.2014, egli sia effettivamente libero dall'obbligo di pagare il saldo del finanziamento di cui all'assemblea del 19.11.2012, restando, invece, vincolato, al solo obbligo di corrispondere la somma di € 25.000,00 di cui al verbale assembleare del 23.12.2009.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, va condannato al pagamento in Controparte_1 favore della società attrice della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (racc. a.r. del 26.3.2019).
A fronte dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione parziale nella misura del 50% delle spese di lite, che per la restante parte vanno poste a carico del convenuto, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di ella somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dal 26.3.19; Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna il Controparte_1 al pagamento in favore della della restante parte che liquida in € 272,50 Parte_1 per spese ed € 1.800,00 per compenso avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del
15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 14 marzo 2025 IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Matteo Maria Orlando
Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce.
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