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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2024V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PICCHI MARCO
E
AZ LE (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
PICCHI MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data
12/12/2024, così come successivamente confermate all'udienza del 18/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 22/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SS (Serie A, Parte II, atto n. 25, anno 1995), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate all'udienza del
18/03/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli MA (1997), (2000) e Per_1 Per_2
(2009).
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, per come confermate all'udienza del 18/03/2025.
La domanda congiunta, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SS (Serie A, Parte II, atto n. 25, anno 1995), contratto tra e AZ LE, in data Parte_1
22/04/1995; alle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 18/03/2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PICCHI MARCO
E
AZ LE (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
PICCHI MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data
12/12/2024, così come successivamente confermate all'udienza del 18/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 22/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SS (Serie A, Parte II, atto n. 25, anno 1995), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate all'udienza del
18/03/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli MA (1997), (2000) e Per_1 Per_2
(2009).
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, per come confermate all'udienza del 18/03/2025.
La domanda congiunta, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SS (Serie A, Parte II, atto n. 25, anno 1995), contratto tra e AZ LE, in data Parte_1
22/04/1995; alle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 18/03/2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo