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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3544 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'I con l'Avv. TURANO GIUSEPPE Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data
16/06/2022, ha convenuto in giudizio CP_1, proponendo Parte 1
opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000097582, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2012. Ha dedotto la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per la indeterminatezza della stessa nonché la prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 335/1995 e, in subordine, la prescrizione del diritto ad irrogare la sanzione.
Si è costituito in giudizio CP_1, rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, rideterminandola in misura inferiore e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Preliminarmente, va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il
D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023, rubricato
"Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", ha stabilito che "All'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione."
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689″.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Ciò premesso, l'CP 1 ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.
n. 463/1983, conv. in I. n. 638/1983, commessa dalla società e dal legale rappresentante responsabile in solido ex art. 6, 3° comma, I. n. 689/1981. particolare, la notifica dell'accertamento prot. n.In
CP 1.2501.03/05/2017.0072832, in data 3.05.2017, è stata effettuata nei confronti del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società
Parte 2 presso il proprio indirizzo di residenza (cfr. all.ti memoria di costituzione dell' CP_1 ). A nulla rileva l'intervenuto fallimento della società, atteso che quest'ultimo è intervenuto il 10.06.2021 (v. all. in ricorso, sent. tribunale di Castrovillari n.
16/2021 del 10.6.2021), ossia in data successiva all'inadempimento da cui è derivata la sanzione amministrativa (periodo 06/2012, 07/2012 e 11/2012), sicché l'odierno ricorrente, legale rappresentante della società all'epoca dei fatti,
è chiamato a rispondere personalmente e solidalmente con la società.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione, deve evidenziarsene l'infondatezza.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito su cui poggia la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b, della Legge n. 335/199, nonché la prescrizione del diritto all'applicazione della sanzione amministrativa.
Occorre, innanzitutto, stabilirsi se la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali di cui è stato omesso il versamento abbia effetti sul potere sanzionatorio dell' In particolare, è necessario verificare se Controparte_2
l'eventuale decorso del termine di prescrizione dei contributi previdenziali determini la caducazione del potere sanzionatorio dell'CP_1 di irrogare la sanzione per le violazioni di cui dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983
n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638).
Come sopra evidenziato, l'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) prevede che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
La lettera della disposizione legislativa in esame individua, quale fatto costitutivo della fattispecie sanzionatoria, soltanto e meramente "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1". L'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 attribuisce, quindi, rilievo, ai fini del perfezionamento della fattispecie sanzionatoria, al mero omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, senza assegnare invece rilievo ad elementi esterni alla predetta condotta omissiva tenuta dalla parte datoriale.
Ne discende che l'eventuale prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sia stato omesso il versamento se rileva -ai sensi dell'articolo
3, comma 9, L. n. 335/1995, nella specie unicamente invocato- ai fini del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere i detti crediti, non ha alcun rilievo sul diverso potere sanzionatorio disciplinato dagli artt. 2, comma 1 bis, del D.L. n.
463/1985, 8 e ss. del D.Lgs. n. 8/2016 e L. n. 689/1981.
Del tutto irrilevante è, dunque, in questa sede accertare se siano prescritti oppure no, sull'assunto del mancato compimento di atti interruttivi, i crediti contributivi relativi alla annualità 2012, non essendo l'eventuale prescrizione di detti crediti atta a determinare l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta.
Infondata è, pure, l'eccezione di prescrizione riferita al diritto dell'CP_1 a riscuotere le somme dovute per le violazioni ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n.
463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983.
Va rilevato che, in tal caso, la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n.
689/1981, che prevede che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile".
Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, il dies a quo del termine di prescrizione va rinvenuto non già nella data di commissione della violazione, ma nel momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la materia che ci occupa, sostituendo le sanzioni amministrative alle sanzioni penali in precedenza previste per le violazioni in esame". Tanto si desume dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016 che stabilisce che
"Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Ora, nel caso in esame, le omissioni contributive risalgono all'anno 2012, con la conseguenza che, ai fini del decorso della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative, occorre avere riguardo al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
Ebbene, tale termine risulta essere stato interrotto dall' CP_1 in quanto l'atto di accertamento prot. n. CP_1.2501.03/05/2017.0072832 è stato regolarmente notificato il 3 maggio 2017.
Né può dirsi decorso, da tale data, un ulteriore quinquennio prescrizionale. Ed infatti, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata all'opponente il 27 giugno 2022, dunque entro cinque anni dalla notificazione dell'atto di accertamento, dovendosi considerare la sospensione del termine prescrizionale: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge ha n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre
2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a 182 giorni). Appare, quindi, chiaro che alla data del 27 giugno 2022 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative non era decorso.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata con conferma della sanzione nella minor misura determinata dall' CP_1 in corso di giudizio. L'esito del giudizio e l'intervenuto provvedimento di rideterminazione della sanzione adottato dall' CP_1 consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma la sanzione irrogata nella misura rideterminata dall' CP_1; compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'I con l'Avv. TURANO GIUSEPPE Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data
16/06/2022, ha convenuto in giudizio CP_1, proponendo Parte 1
opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000097582, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2012. Ha dedotto la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per la indeterminatezza della stessa nonché la prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 335/1995 e, in subordine, la prescrizione del diritto ad irrogare la sanzione.
Si è costituito in giudizio CP_1, rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, rideterminandola in misura inferiore e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Preliminarmente, va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il
D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023, rubricato
"Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", ha stabilito che "All'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione."
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689″.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Ciò premesso, l'CP 1 ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.
n. 463/1983, conv. in I. n. 638/1983, commessa dalla società e dal legale rappresentante responsabile in solido ex art. 6, 3° comma, I. n. 689/1981. particolare, la notifica dell'accertamento prot. n.In
CP 1.2501.03/05/2017.0072832, in data 3.05.2017, è stata effettuata nei confronti del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società
Parte 2 presso il proprio indirizzo di residenza (cfr. all.ti memoria di costituzione dell' CP_1 ). A nulla rileva l'intervenuto fallimento della società, atteso che quest'ultimo è intervenuto il 10.06.2021 (v. all. in ricorso, sent. tribunale di Castrovillari n.
16/2021 del 10.6.2021), ossia in data successiva all'inadempimento da cui è derivata la sanzione amministrativa (periodo 06/2012, 07/2012 e 11/2012), sicché l'odierno ricorrente, legale rappresentante della società all'epoca dei fatti,
è chiamato a rispondere personalmente e solidalmente con la società.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione, deve evidenziarsene l'infondatezza.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito su cui poggia la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b, della Legge n. 335/199, nonché la prescrizione del diritto all'applicazione della sanzione amministrativa.
Occorre, innanzitutto, stabilirsi se la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali di cui è stato omesso il versamento abbia effetti sul potere sanzionatorio dell' In particolare, è necessario verificare se Controparte_2
l'eventuale decorso del termine di prescrizione dei contributi previdenziali determini la caducazione del potere sanzionatorio dell'CP_1 di irrogare la sanzione per le violazioni di cui dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983
n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638).
Come sopra evidenziato, l'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) prevede che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
La lettera della disposizione legislativa in esame individua, quale fatto costitutivo della fattispecie sanzionatoria, soltanto e meramente "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1". L'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 attribuisce, quindi, rilievo, ai fini del perfezionamento della fattispecie sanzionatoria, al mero omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, senza assegnare invece rilievo ad elementi esterni alla predetta condotta omissiva tenuta dalla parte datoriale.
Ne discende che l'eventuale prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sia stato omesso il versamento se rileva -ai sensi dell'articolo
3, comma 9, L. n. 335/1995, nella specie unicamente invocato- ai fini del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere i detti crediti, non ha alcun rilievo sul diverso potere sanzionatorio disciplinato dagli artt. 2, comma 1 bis, del D.L. n.
463/1985, 8 e ss. del D.Lgs. n. 8/2016 e L. n. 689/1981.
Del tutto irrilevante è, dunque, in questa sede accertare se siano prescritti oppure no, sull'assunto del mancato compimento di atti interruttivi, i crediti contributivi relativi alla annualità 2012, non essendo l'eventuale prescrizione di detti crediti atta a determinare l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta.
Infondata è, pure, l'eccezione di prescrizione riferita al diritto dell'CP_1 a riscuotere le somme dovute per le violazioni ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n.
463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983.
Va rilevato che, in tal caso, la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n.
689/1981, che prevede che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile".
Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, il dies a quo del termine di prescrizione va rinvenuto non già nella data di commissione della violazione, ma nel momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la materia che ci occupa, sostituendo le sanzioni amministrative alle sanzioni penali in precedenza previste per le violazioni in esame". Tanto si desume dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016 che stabilisce che
"Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Ora, nel caso in esame, le omissioni contributive risalgono all'anno 2012, con la conseguenza che, ai fini del decorso della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative, occorre avere riguardo al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
Ebbene, tale termine risulta essere stato interrotto dall' CP_1 in quanto l'atto di accertamento prot. n. CP_1.2501.03/05/2017.0072832 è stato regolarmente notificato il 3 maggio 2017.
Né può dirsi decorso, da tale data, un ulteriore quinquennio prescrizionale. Ed infatti, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata all'opponente il 27 giugno 2022, dunque entro cinque anni dalla notificazione dell'atto di accertamento, dovendosi considerare la sospensione del termine prescrizionale: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge ha n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre
2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a 182 giorni). Appare, quindi, chiaro che alla data del 27 giugno 2022 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative non era decorso.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata con conferma della sanzione nella minor misura determinata dall' CP_1 in corso di giudizio. L'esito del giudizio e l'intervenuto provvedimento di rideterminazione della sanzione adottato dall' CP_1 consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma la sanzione irrogata nella misura rideterminata dall' CP_1; compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO