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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 18.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°4728/2024 R.G. vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Maurizio Santori e dall'Avv. Giulia
Montuoro , domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n.25/b, come da procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
- RICORRENTE -
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via dei Quintili n. 146;
- CONVENUTA CONTUMACE -
NONCHÉ CONTRO in proprio, c.f. , residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Viale IO CL n. 334; - CONVENUTA CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in persona del direttore pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - RESISTENTE -
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato – associazione in partecipazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che
L convenuta risultava essere formalmente Controparte_1
associazione professionale costituita nell'anno 2010 avente per oggetto il coordinamento delle prestazioni professionali proprie delle abilitazioni diverse, tra cui la professione medica, veterinaria, di fisioterapia, di infermiere, di anestesista di ciascun associato, esposto che la medesima convenuta aveva svolto numerosi servizi sanitari (in particolare infermieristici) in attuazione di contratti di affidamento con diversi enti quali, la “Nuova
Croce Verde Romana S.r.l.” o l'”Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-
Delegazione Roma IO CL” sino al 3.12.2017, data in cui aveva dichiarato la cessazione delle proprie attività, lamentato che la sig.ra Presidente e Controparte_2
Legale rappresentante dell'indicata associazione nonché suo dominus assoluto aveva basato la costituzione dell'associazione sull'intestazione fittizia di quote associative ad altri soggetti-lavoratori tra cui la ricorrente, esposto in particolare di aver lavorato alle dipendenze e sotto la direzione dell' e della sig.ra Controparte_1 CP_2
dal dicembre 2011 al maggio 2014 come soccorritore in ambulanza e, dal giugno 2014 al luglio del 2015 compreso come infermiera senza che fosse stato formalizzato il dovuto contratto di lavoro subordinato, concludeva chiedendo: “In via principale, a) Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la sig.ra ovvero l' Controparte_2 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
[...]
dicembre 2011 al luglio 2015 e, segnatamente, con inquadramento nella qualifica C1 del
CCNL ANPAS dal mese di dicembre 2011 al mese di dicembre 2012, nel C2 dal gennaio
2013 al maggio 2014 e nel D3 dal mese di giugno 2014 al mese di luglio 2015, ovvero nelle diverse date e inquadramenti risultanti nel corso del giudizio e/o ritenute di giustizia. b)
Condannare in solido o, se ritenuto, disgiuntamente, l' e la sig. Controparte_1
quale legale rappresentante e/o socia di maggioranza e domina unica Controparte_2
della predetta associazione, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte alla ricorrente nei predetti periodi di riferimento, da quantificarsi in separato giudizio. c)
Trasmettere l'eventuale accoglimento del presente ricorso all' ovvero Controparte_3 indicare a quest'ultimo Ente, odierno convenuto, l'opportunità dell'attivazione della disciplina sull'autotutela, volto all'annullamento (i) dell'avviso di accertamento n.
TK501F500183/2021 emesso nei confronti della sig.ra dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio controlli, attesa la sua completa estraneità ai fatti in esso contestati, nonché (ii) del prodromico avviso di accertamento n.
TK7023003089/2020 in relazione alla posizione della ricorrente. In via subordinata: d)
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e l' è intercorsa una Controparte_1
collaborazione coordinata e continuativa nei periodi indicati al capo di domanda di cui alla lettera a) che precede. e) Condannare in solido o, se ritenuto, disgiuntamente i convenuti a quanto rivendicato nei punti b) e c) che precedono. f) Trasmettere l'eventuale accoglimento del presente ricorso all' ovvero indicare a quest'ultimo Ente, odierno Controparte_3 convenuto, l'opportunità dell'attivazione della disciplina sull'autotutela, volto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK501F500183/2021 emesso nei confronti della sig.ra dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Parte_1
Ufficio controlli, attesa la sua completa estraneità ai fatti in esso contestati, nonché del prodromico avviso di accertamento n. TK7023003089/2020 in relazione alla posizione della ricorrente”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare eccezione Controparte_3
di carenza di legittimazione passiva, argomentando in merito alla legittimità del proprio operato e comunque rappresentando la disponibilità dell'Ufficio, qualora accertato quanto richiesto dalla ricorrente, a rivedere la propria posizione di pretesa.
Non si costituivano in giudizio i restanti convenuti di cui veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con prova documentale e assunzione di testi, la medesima veniva decisa IN
TRATTAZIONE SCRITTA come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare ha sollevato in via preliminare eccezione di carenza di Controparte_4
legittimazione passiva deducendo la sua totalmente estraneità alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le altre parti in causa.
Osserva l'Ufficio come la discussione in merito alla legittimazione passiva presupponga l'esistenza di una domanda di accertamento o condanna svolta nei confronti del soggetto chiamato, nella fattispecie insussistente. Ed infatti, come correttamente osservato in sede di note dalla parte ricorrente, più che di vocatio in ius in senso stretto è opportuno parlare nella fattispecie di notifica del ricorso operata ad al fine di litis denuntiatio, come spesso CP_3
accade anche in relazione alla partecipazione in giudizio dell'INPS cui spetterebbero eventuali contribuzioni su omesse retribuzioni. In particolare, nella fattispecie, l'interesse della lavoratrice è costituito solo dalla opportuna conoscenza da parte dell'Agenzia di quanto inter alios deciso in merito alla sua posizione lavorativa, essendo ella stata ritenuta da quest'ultima debitrice di somme in ragione della qualità di associata in partecipazione che qui viene contestata, e ciò ai fini di una eventuale volontaria rivalutazione della situazione debitoria per come già cristallizzata dagli atti impositivi a suo tempo emessi e comunicati.
Rivalutazione a cui, per altro, la convenuta in sede di memoria ha dichiarato di rendersi eventualmente disponibile.
2. Nel merito
La fattispecie all'esame si snoda, per come dedotto in ricorso, nel periodo dal dicembre 2011 al luglio del 2015, arco temporale durante il quale la ricorrente ha lavorato prima quale soccorritore in ambulanza e quindi come infermiera a favore dell'associazione convenuta.
2.1. La normativa disciplinante l'associazione in partecipazione nell'indicato arco temporale ha subito diverse modifiche.
Nel testo dell'art. 2549 c.c. vigente sino al 5 dicembre 2011, quindi ante L. n. 92/2012 (cd.
Riforma Fornero) era previsto che “Con il contratto di associazione in partecipazione
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno
o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.”
Gli elementi distintivi del rapporto associativo individuati dalla giurisprudenza di legittimità consistevano quindi nell'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e nell'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (Cass. 9 febbraio 2015 n.2371). Obbligo di rendiconto periodico correlato al potere di controllo dell'associato sulla gestione economica dell'impresa e la partecipazione dell'associato al rischio d'impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite (Cass. 11 giugno 2013 n.14644). Ne conseguiva che laddove veniva resa prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nelle gestione dell'impresa stessa, si ricadeva nel rapporto di lavoro subordinato (Cass. 28 gennaio 2013 n.1817).
Fermi gli elementi distintivi del rapporto per come sopra individuati, la L. n. 92/2012 ed il
D.L. n. 76/2013, conv. in L. n. 99/2013 (cd. Riforma Fornero) aggiungevano alla disposizione normativa un secondo comma :“Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con
l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” Era poi precisato al comma 3 : “Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.”.
Post D.Lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act), inalterato il comma 1 e abrogato il comma 3, il comma
2 veniva così modificato: “Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.”.
Evidente il progressivo ridimensionamento dell'istituto, atteso che sino al dicembre 2011 la partecipazione dell'associato poteva riferirsi ad apporto lavorativo senza limiti, dal 2012 solo qualora il numero di associati impiegati nella stessa attività fosse inferiore a 4 (salvo eccezioni) con presunzione “assoluta” di subordinazione non superabile neanche tramite la produzione di prova contraria da parte del datore di lavoro in caso di superamento dell'indicato limite numerico, mentre dal 2015 la possibilità di apporto lavorativo da parte dell'associato viene senz'altro esclusa.
Riguardo al regime transitorio, la prima novella prevedeva che tutti i contratti già in essere alla data del 17.7.2012 non certificati nonché tutti quelli sottoscritti a partire dalla data del
18 luglio 2012 sarebbero stati soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla cd. Legge
Fornero (vedi art. 1, comma 29, L. n. 92/2012: “Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge (18/07/2012), siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276”).
Nel passaggio al Jobs Act era invece previsto all'art. 53 del D.Lgs. n. 81/2015 che “i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto (25 giugno 2015), nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto
o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.”
Ne consegue che, in relazione alla fattispecie in fatto per come dedotta in giudizio, la ricorrente, già associata a dicembre 2011, non avendo sottoscritto contratto certificato, avrebbe dovuto successivamente veder applicata la disciplina dell'istituto per come riformata dalla legge Fornero che avrebbe mantenuto il suo vigore sino alla fine del rapporto. 2.2. Ebbene, il formale inquadramento del rapporto di lavoro intercorso tra ricorrente ed associazione convenuta emerge documentalmente solo dalle fatture emesse da
[...]
n.57 del 22.7.2015 e n.100 del 15.10.2015, documenti ove viene Controparte_1
indico il quantum dovuto da Nuova Croce Verde Romana s.r.l. parametrandolo alle
“competenze per prestazioni erogate dai nostri soci” per un ammontare complessivo di
€19.359,34 nella prima e di €19.656,34 nella seconda. Ebbene nell'elenco dei soci, a cui si affianca anche la specifica del servizio da ciascuno reso, è indicato anche il nominativo della ricorrente, una dei 6 e 7 infermieri elencati, cui si aggiunge altro personale sanitario quali soccorritori, aiuto soccorritori ed autisti.
Nessun'altro documento testimonia la tipologia contrattuale del rapporto intercorso avendo la ricorrente riferito di non aver mai sottoscritto contratto di associazione in partecipazione e avendo omesso controparte, che ha scelto di restare contumace, di offrire prova contraria.
Parimenti alcuna altra prova documentale comprova il periodo di impegno lavorativo, fatta eccezione per le due indicate mensilità così come lo svolgimento sino al 2014 di mansioni di soccorritore.
Il più che scarno quadro probatorio ha reso necessaria l'escussione dei testi ammessi.
2.3. Ebbene, l'espletata istruttoria, la quale ha confermato l'arco temporale di lavoro per come indicato nell'atto introduttivo, da un lato non ha fatto emergere la sussistenza degli elementi distintivi del contratto di associazione in partecipazione, dall'altro ha permesso l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente prima di attività di soccorritrice e quindi di infermiera. Le deposizioni hanno altresì comprovato che il numero di associati svolgenti le indicate attività era superiore per ciascuna a tre.
Ha riferito la teste operante per gruppo Roma dal gennaio 2011: “…a quel Testimone_1
punto la signora nel gennaio 2011 mi offrì di lavorare per che CP_2 CP_1
subentrava ad IO CL. Successivamente prese tutto il personale di IO CL.
Non c'è stata nessuna firma di un nuovo contratto di lavoro perché lei ci disse che era una associazione ragione per cui non era necessario firmare niente. Ci disse che da quel momento eravamo associati. Furono una decina di noi a passare da IO CL a
eravamo tutti infermieri. La ricorrente era soccorritore, era il mio supporto CP_1
in ambulanza. Rimaneva dietro con me con il paziente. Stava studiando per diventare infermiere. Lei già stava in Gruppo Roma, era parte del personale, circa una trentina di persone, che veniva fornito ad IO CL. IO CL perse l'appalto presso la Ares
118 e quindi Croce Verde Romana vinse l'appalto ed anche questa ultima società utilizzo di personale di per lavorare nell'appalto. Questo sino a settembre/ottobre CP_1 2011…Era la a comunicarci i turni di lavoro. In fatto eravamo dipendenti di CP_2
che quando si ricordava ci pagava lo stipendio. La cadenza era tendenzialmente CP_2 mensile ma a volte passavano anche 60 gg. C'era un fisso mensile a prescindere dall'orario.
Non siamo mai stati messi in condizioni di sapere se e quali erano gli utili di gestione né siamo mai stati convocati per qualche riunione. La ricorrente non aveva un ruolo diverso dagli altri all'interno di eravamo tutti allo scuro. La ci avvisava CP_1 CP_2
dei turni di lavoro telefonicamente o con un messaggio. La stessa ci indicava i giorni di riposo in base all'orario settimanale ma non avevamo giorni di ferie. Ho saputo che la ricorrente è diventata infermiera successivamente a quando abbiamo lavorato assieme…Io non ho mai firmato nulla che mi legasse a La aveva promesso di CP_1 CP_2
regolarizzarci, di farci il contratto di lavoro subordinato, ma di fatto non è mai avvenuto.
L'aveva detto a tutti, che voleva fare le cose per bene, però poi non fu fatto. Quando la ricorrente faceva il barreliere soccorritore controllavamo insieme il mezzo e lo rifornivamo di presidi sanitari…”
Confermate quindi le iniziali mansioni di soccorritore svolte dalla ricorrente, l'inesistenza di un contratto, l'assenza di convocazione in assemblee o di rendiconto degli utili, la promessa di regolarizzazione della posizione lavorativa, l'esistenza di numerosi associati svolgenti lo stesso tipo di attività.
Del tutto concordante la deposizione resa dalla teste collega di lavoro Testimone_2
della ricorrente da gennaio 2014 a giugno 2015: “Io ero soccorritore. Inizialmente mi ha fatto tirocinio come soccorritore e poi è diventata la mia infermiera. Tali erano le sue mansioni durante il piano mare ed anche nel periodo successivo. “Piano mare” me lo ricordo perché era quotidiano. Gli infermieri in quel periodo erano almeno una decina ma probabilmente di più. Noi sul 118 eravamo tutti gestiti da di Controparte_2 CP_1
Mi pagava tramite bonifico da dal suo conto ma lei mi diceva che
[...] Controparte_2
ero pagata da Gli associati infermieri erano almeno 4 o 5 nel periodo ma CP_1 non so se effettivamente erano associati. Parlando eravamo un po' tutti nella stessa situazione poco chiara come inquadramento. Soccorritori ed infermieri eravamo tutti nella stessa situazione. Io non ho mai sottoscritto nulla né ricevuto altro scritto, ero solo pagata tramite bonifico…Nessuno di noi sapeva la realtà lavorativa in cui eravamo calati. Ne parlavo spesso con la ricorrente anche perché c'erano problemi riferiti al ritardo del pagamento degli stipendi. Che io sappia anche la ricorrente non aveva firmato nulla.”
Confermato quindi che la ricorrente ebbe un mutamento di mansioni passando dal ruolo di soccorritrice ancora svolto nei primi mesi del 2014 a quello successivo di infermiera, che il numero di associati della convenuta addetti ad attività di infermiere era superiore a 3, che nessuno di loro aveva sottoscritto alcun contratto di associazione in partecipazione, che tutti venivano retribuiti su base mensile seppur con ritardi e non in ragione di partecipazione agli utili.
2.4. L'assenza di contratto certificato, la mancanza degli elementi tipici ed indefettibili propri del rapporto di associazione in partecipazione (nella fattispecie non era operata nei confronti degli associati alcuna rendicontazione, né veniva applicata partecipazione ad utili e perdite) e l'esistenza di un numero di associati addetti alla medesima attività di soccorritore ed infermiere superiore a tre in data successiva al 6.12.2011, impongono di ritenere, in ragione della disciplina introdotta dalla legge Fornero per come sopra riportata, la sussistenza tra e ricorrente di rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato.
2.5. Accertato lo svolgimento di mansioni di soccorritrice sino a giugno 2014 e successivamente di infermiera, viene altresì riconosciuto l'inquadramento di diritto, correttamente individuato in ricorso ex art.41 CCNL ANPAS: area socio sanitaria qualifica
C1 (proprio della figura professionale del soccorritore) dal mese di dicembre 2011 al mese di dicembre 2012 (inquadramento nei primi 12 mesi dall'assunzione ex art.41 bis), nel livello
C2 dal gennaio 2013 a maggio 2014 e nel livello D3 (proprio della figura professionale dell'infermiere sempre ex art.41 bis CCNL) dal mese di giugno 2014 al mese di luglio 2015.
2.6. A quanto sopra consegue la condanna della datrice di lavoro Controparte_1
al versamento in favore della ricorrente di quanto maturato a titolo di
[...]
differenze retributive, quantificate sottraendo al dovuto, parametrato ai minimi del contratto di settore, quanto percepito.
Su tali somme, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di matuarazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e successive conformi).
Ha chiesto la ricorrente la condanna in solido della convenuta all'epoca Controparte_2
dei fatti legale rappresentante della in proprio. Controparte_1
La domanda merita accoglimento non solo per il ruolo di unico dominus dell'associazione emerso da entrambe le deposizioni agli atti, ma altresì per la totale commistione tra imprenditore occulto ed associazione emergente dalla circostanza, ricordata dalla teste riferita al pagamento degli stipendi degli associati dal conto personale Testimone_2
della a dimostrare dell'esistenza di -identificazione pressochè completa tra CP_2 associazione e quest'ultima, a cui si deve presumere andassero i proventi dell'attività associativa non venendo in altro modo distribuiti.
3. Trasmissione ed indicazione di opportunità
In sede di conclusioni veniva altresì chiesto di “Trasmettere l'eventuale accoglimento del presente ricorso all' ovvero indicare a quest'ultimo Ente, odierno CP_3 CP_3 convenuto, l'opportunità dell'attivazione della disciplina sull'autotutela, volto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK501F500183/2021 emesso nei confronti della sig.ra dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Parte_1
Ufficio controlli, attesa la sua completa estraneità ai fatti in esso contestati, nonché del prodromico avviso di accertamento n. TK7023003089/2020 in relazione alla posizione della ricorrente”.
Al riguardo, nel ripercorrere quanto già riferito al punto 1, si evidenzia come nessun motivo di opportunità possa indurre il Tribunale, il quale giurisdice esclusivamente su posizione soggettive di diritto, a travalicare tale limite.
4. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra ricorrente, Parte_2
In riferimento alla posizione di invece sono integralmente compensate
[...] CP_3
atteso che il destinatario della notificazione a titolo di litis denuntiatio, non diviene per ciò solo parte, ragione per la quale non sussistono i presupposti per la pronuncia di statuizione sulle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che tale qualità esige (Cassazione civile, ordinanza 11 febbraio 2019, n. 3926. Così anche Cassazione n. 34174/2021)
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare che tra da un lato, e Parte_1 Controparte_2 [...]
dall'altro, è intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
indeterminato dal dicembre 2011 al luglio 2015, con diritto dell'istante all'inquadramento nella qualifica C1 del CCNL ANPAS dal mese di dicembre 2011 al mese di dicembre 2012, nel C2 dal gennaio 2013 al maggio 2014 e nel D3 dal mese di giugno 2014 al mese di luglio
2015; per l'effetto, condanna in solido Controparte_5
al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non
[...]
corrisposte nell'indicato periodo, oltre accessori; condanna e in solido Controparte_2 Controparte_1
alla refusione a parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi €4.600,00.
Roma, il 18.3.2024 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 18.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°4728/2024 R.G. vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Maurizio Santori e dall'Avv. Giulia
Montuoro , domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n.25/b, come da procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
- RICORRENTE -
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via dei Quintili n. 146;
- CONVENUTA CONTUMACE -
NONCHÉ CONTRO in proprio, c.f. , residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Viale IO CL n. 334; - CONVENUTA CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in persona del direttore pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - RESISTENTE -
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato – associazione in partecipazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che
L convenuta risultava essere formalmente Controparte_1
associazione professionale costituita nell'anno 2010 avente per oggetto il coordinamento delle prestazioni professionali proprie delle abilitazioni diverse, tra cui la professione medica, veterinaria, di fisioterapia, di infermiere, di anestesista di ciascun associato, esposto che la medesima convenuta aveva svolto numerosi servizi sanitari (in particolare infermieristici) in attuazione di contratti di affidamento con diversi enti quali, la “Nuova
Croce Verde Romana S.r.l.” o l'”Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-
Delegazione Roma IO CL” sino al 3.12.2017, data in cui aveva dichiarato la cessazione delle proprie attività, lamentato che la sig.ra Presidente e Controparte_2
Legale rappresentante dell'indicata associazione nonché suo dominus assoluto aveva basato la costituzione dell'associazione sull'intestazione fittizia di quote associative ad altri soggetti-lavoratori tra cui la ricorrente, esposto in particolare di aver lavorato alle dipendenze e sotto la direzione dell' e della sig.ra Controparte_1 CP_2
dal dicembre 2011 al maggio 2014 come soccorritore in ambulanza e, dal giugno 2014 al luglio del 2015 compreso come infermiera senza che fosse stato formalizzato il dovuto contratto di lavoro subordinato, concludeva chiedendo: “In via principale, a) Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la sig.ra ovvero l' Controparte_2 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
[...]
dicembre 2011 al luglio 2015 e, segnatamente, con inquadramento nella qualifica C1 del
CCNL ANPAS dal mese di dicembre 2011 al mese di dicembre 2012, nel C2 dal gennaio
2013 al maggio 2014 e nel D3 dal mese di giugno 2014 al mese di luglio 2015, ovvero nelle diverse date e inquadramenti risultanti nel corso del giudizio e/o ritenute di giustizia. b)
Condannare in solido o, se ritenuto, disgiuntamente, l' e la sig. Controparte_1
quale legale rappresentante e/o socia di maggioranza e domina unica Controparte_2
della predetta associazione, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte alla ricorrente nei predetti periodi di riferimento, da quantificarsi in separato giudizio. c)
Trasmettere l'eventuale accoglimento del presente ricorso all' ovvero Controparte_3 indicare a quest'ultimo Ente, odierno convenuto, l'opportunità dell'attivazione della disciplina sull'autotutela, volto all'annullamento (i) dell'avviso di accertamento n.
TK501F500183/2021 emesso nei confronti della sig.ra dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio controlli, attesa la sua completa estraneità ai fatti in esso contestati, nonché (ii) del prodromico avviso di accertamento n.
TK7023003089/2020 in relazione alla posizione della ricorrente. In via subordinata: d)
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e l' è intercorsa una Controparte_1
collaborazione coordinata e continuativa nei periodi indicati al capo di domanda di cui alla lettera a) che precede. e) Condannare in solido o, se ritenuto, disgiuntamente i convenuti a quanto rivendicato nei punti b) e c) che precedono. f) Trasmettere l'eventuale accoglimento del presente ricorso all' ovvero indicare a quest'ultimo Ente, odierno Controparte_3 convenuto, l'opportunità dell'attivazione della disciplina sull'autotutela, volto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK501F500183/2021 emesso nei confronti della sig.ra dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Parte_1
Ufficio controlli, attesa la sua completa estraneità ai fatti in esso contestati, nonché del prodromico avviso di accertamento n. TK7023003089/2020 in relazione alla posizione della ricorrente”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare eccezione Controparte_3
di carenza di legittimazione passiva, argomentando in merito alla legittimità del proprio operato e comunque rappresentando la disponibilità dell'Ufficio, qualora accertato quanto richiesto dalla ricorrente, a rivedere la propria posizione di pretesa.
Non si costituivano in giudizio i restanti convenuti di cui veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con prova documentale e assunzione di testi, la medesima veniva decisa IN
TRATTAZIONE SCRITTA come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare ha sollevato in via preliminare eccezione di carenza di Controparte_4
legittimazione passiva deducendo la sua totalmente estraneità alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le altre parti in causa.
Osserva l'Ufficio come la discussione in merito alla legittimazione passiva presupponga l'esistenza di una domanda di accertamento o condanna svolta nei confronti del soggetto chiamato, nella fattispecie insussistente. Ed infatti, come correttamente osservato in sede di note dalla parte ricorrente, più che di vocatio in ius in senso stretto è opportuno parlare nella fattispecie di notifica del ricorso operata ad al fine di litis denuntiatio, come spesso CP_3
accade anche in relazione alla partecipazione in giudizio dell'INPS cui spetterebbero eventuali contribuzioni su omesse retribuzioni. In particolare, nella fattispecie, l'interesse della lavoratrice è costituito solo dalla opportuna conoscenza da parte dell'Agenzia di quanto inter alios deciso in merito alla sua posizione lavorativa, essendo ella stata ritenuta da quest'ultima debitrice di somme in ragione della qualità di associata in partecipazione che qui viene contestata, e ciò ai fini di una eventuale volontaria rivalutazione della situazione debitoria per come già cristallizzata dagli atti impositivi a suo tempo emessi e comunicati.
Rivalutazione a cui, per altro, la convenuta in sede di memoria ha dichiarato di rendersi eventualmente disponibile.
2. Nel merito
La fattispecie all'esame si snoda, per come dedotto in ricorso, nel periodo dal dicembre 2011 al luglio del 2015, arco temporale durante il quale la ricorrente ha lavorato prima quale soccorritore in ambulanza e quindi come infermiera a favore dell'associazione convenuta.
2.1. La normativa disciplinante l'associazione in partecipazione nell'indicato arco temporale ha subito diverse modifiche.
Nel testo dell'art. 2549 c.c. vigente sino al 5 dicembre 2011, quindi ante L. n. 92/2012 (cd.
Riforma Fornero) era previsto che “Con il contratto di associazione in partecipazione
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno
o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.”
Gli elementi distintivi del rapporto associativo individuati dalla giurisprudenza di legittimità consistevano quindi nell'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e nell'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (Cass. 9 febbraio 2015 n.2371). Obbligo di rendiconto periodico correlato al potere di controllo dell'associato sulla gestione economica dell'impresa e la partecipazione dell'associato al rischio d'impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite (Cass. 11 giugno 2013 n.14644). Ne conseguiva che laddove veniva resa prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nelle gestione dell'impresa stessa, si ricadeva nel rapporto di lavoro subordinato (Cass. 28 gennaio 2013 n.1817).
Fermi gli elementi distintivi del rapporto per come sopra individuati, la L. n. 92/2012 ed il
D.L. n. 76/2013, conv. in L. n. 99/2013 (cd. Riforma Fornero) aggiungevano alla disposizione normativa un secondo comma :“Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con
l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” Era poi precisato al comma 3 : “Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.”.
Post D.Lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act), inalterato il comma 1 e abrogato il comma 3, il comma
2 veniva così modificato: “Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.”.
Evidente il progressivo ridimensionamento dell'istituto, atteso che sino al dicembre 2011 la partecipazione dell'associato poteva riferirsi ad apporto lavorativo senza limiti, dal 2012 solo qualora il numero di associati impiegati nella stessa attività fosse inferiore a 4 (salvo eccezioni) con presunzione “assoluta” di subordinazione non superabile neanche tramite la produzione di prova contraria da parte del datore di lavoro in caso di superamento dell'indicato limite numerico, mentre dal 2015 la possibilità di apporto lavorativo da parte dell'associato viene senz'altro esclusa.
Riguardo al regime transitorio, la prima novella prevedeva che tutti i contratti già in essere alla data del 17.7.2012 non certificati nonché tutti quelli sottoscritti a partire dalla data del
18 luglio 2012 sarebbero stati soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla cd. Legge
Fornero (vedi art. 1, comma 29, L. n. 92/2012: “Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge (18/07/2012), siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276”).
Nel passaggio al Jobs Act era invece previsto all'art. 53 del D.Lgs. n. 81/2015 che “i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto (25 giugno 2015), nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto
o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.”
Ne consegue che, in relazione alla fattispecie in fatto per come dedotta in giudizio, la ricorrente, già associata a dicembre 2011, non avendo sottoscritto contratto certificato, avrebbe dovuto successivamente veder applicata la disciplina dell'istituto per come riformata dalla legge Fornero che avrebbe mantenuto il suo vigore sino alla fine del rapporto. 2.2. Ebbene, il formale inquadramento del rapporto di lavoro intercorso tra ricorrente ed associazione convenuta emerge documentalmente solo dalle fatture emesse da
[...]
n.57 del 22.7.2015 e n.100 del 15.10.2015, documenti ove viene Controparte_1
indico il quantum dovuto da Nuova Croce Verde Romana s.r.l. parametrandolo alle
“competenze per prestazioni erogate dai nostri soci” per un ammontare complessivo di
€19.359,34 nella prima e di €19.656,34 nella seconda. Ebbene nell'elenco dei soci, a cui si affianca anche la specifica del servizio da ciascuno reso, è indicato anche il nominativo della ricorrente, una dei 6 e 7 infermieri elencati, cui si aggiunge altro personale sanitario quali soccorritori, aiuto soccorritori ed autisti.
Nessun'altro documento testimonia la tipologia contrattuale del rapporto intercorso avendo la ricorrente riferito di non aver mai sottoscritto contratto di associazione in partecipazione e avendo omesso controparte, che ha scelto di restare contumace, di offrire prova contraria.
Parimenti alcuna altra prova documentale comprova il periodo di impegno lavorativo, fatta eccezione per le due indicate mensilità così come lo svolgimento sino al 2014 di mansioni di soccorritore.
Il più che scarno quadro probatorio ha reso necessaria l'escussione dei testi ammessi.
2.3. Ebbene, l'espletata istruttoria, la quale ha confermato l'arco temporale di lavoro per come indicato nell'atto introduttivo, da un lato non ha fatto emergere la sussistenza degli elementi distintivi del contratto di associazione in partecipazione, dall'altro ha permesso l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente prima di attività di soccorritrice e quindi di infermiera. Le deposizioni hanno altresì comprovato che il numero di associati svolgenti le indicate attività era superiore per ciascuna a tre.
Ha riferito la teste operante per gruppo Roma dal gennaio 2011: “…a quel Testimone_1
punto la signora nel gennaio 2011 mi offrì di lavorare per che CP_2 CP_1
subentrava ad IO CL. Successivamente prese tutto il personale di IO CL.
Non c'è stata nessuna firma di un nuovo contratto di lavoro perché lei ci disse che era una associazione ragione per cui non era necessario firmare niente. Ci disse che da quel momento eravamo associati. Furono una decina di noi a passare da IO CL a
eravamo tutti infermieri. La ricorrente era soccorritore, era il mio supporto CP_1
in ambulanza. Rimaneva dietro con me con il paziente. Stava studiando per diventare infermiere. Lei già stava in Gruppo Roma, era parte del personale, circa una trentina di persone, che veniva fornito ad IO CL. IO CL perse l'appalto presso la Ares
118 e quindi Croce Verde Romana vinse l'appalto ed anche questa ultima società utilizzo di personale di per lavorare nell'appalto. Questo sino a settembre/ottobre CP_1 2011…Era la a comunicarci i turni di lavoro. In fatto eravamo dipendenti di CP_2
che quando si ricordava ci pagava lo stipendio. La cadenza era tendenzialmente CP_2 mensile ma a volte passavano anche 60 gg. C'era un fisso mensile a prescindere dall'orario.
Non siamo mai stati messi in condizioni di sapere se e quali erano gli utili di gestione né siamo mai stati convocati per qualche riunione. La ricorrente non aveva un ruolo diverso dagli altri all'interno di eravamo tutti allo scuro. La ci avvisava CP_1 CP_2
dei turni di lavoro telefonicamente o con un messaggio. La stessa ci indicava i giorni di riposo in base all'orario settimanale ma non avevamo giorni di ferie. Ho saputo che la ricorrente è diventata infermiera successivamente a quando abbiamo lavorato assieme…Io non ho mai firmato nulla che mi legasse a La aveva promesso di CP_1 CP_2
regolarizzarci, di farci il contratto di lavoro subordinato, ma di fatto non è mai avvenuto.
L'aveva detto a tutti, che voleva fare le cose per bene, però poi non fu fatto. Quando la ricorrente faceva il barreliere soccorritore controllavamo insieme il mezzo e lo rifornivamo di presidi sanitari…”
Confermate quindi le iniziali mansioni di soccorritore svolte dalla ricorrente, l'inesistenza di un contratto, l'assenza di convocazione in assemblee o di rendiconto degli utili, la promessa di regolarizzazione della posizione lavorativa, l'esistenza di numerosi associati svolgenti lo stesso tipo di attività.
Del tutto concordante la deposizione resa dalla teste collega di lavoro Testimone_2
della ricorrente da gennaio 2014 a giugno 2015: “Io ero soccorritore. Inizialmente mi ha fatto tirocinio come soccorritore e poi è diventata la mia infermiera. Tali erano le sue mansioni durante il piano mare ed anche nel periodo successivo. “Piano mare” me lo ricordo perché era quotidiano. Gli infermieri in quel periodo erano almeno una decina ma probabilmente di più. Noi sul 118 eravamo tutti gestiti da di Controparte_2 CP_1
Mi pagava tramite bonifico da dal suo conto ma lei mi diceva che
[...] Controparte_2
ero pagata da Gli associati infermieri erano almeno 4 o 5 nel periodo ma CP_1 non so se effettivamente erano associati. Parlando eravamo un po' tutti nella stessa situazione poco chiara come inquadramento. Soccorritori ed infermieri eravamo tutti nella stessa situazione. Io non ho mai sottoscritto nulla né ricevuto altro scritto, ero solo pagata tramite bonifico…Nessuno di noi sapeva la realtà lavorativa in cui eravamo calati. Ne parlavo spesso con la ricorrente anche perché c'erano problemi riferiti al ritardo del pagamento degli stipendi. Che io sappia anche la ricorrente non aveva firmato nulla.”
Confermato quindi che la ricorrente ebbe un mutamento di mansioni passando dal ruolo di soccorritrice ancora svolto nei primi mesi del 2014 a quello successivo di infermiera, che il numero di associati della convenuta addetti ad attività di infermiere era superiore a 3, che nessuno di loro aveva sottoscritto alcun contratto di associazione in partecipazione, che tutti venivano retribuiti su base mensile seppur con ritardi e non in ragione di partecipazione agli utili.
2.4. L'assenza di contratto certificato, la mancanza degli elementi tipici ed indefettibili propri del rapporto di associazione in partecipazione (nella fattispecie non era operata nei confronti degli associati alcuna rendicontazione, né veniva applicata partecipazione ad utili e perdite) e l'esistenza di un numero di associati addetti alla medesima attività di soccorritore ed infermiere superiore a tre in data successiva al 6.12.2011, impongono di ritenere, in ragione della disciplina introdotta dalla legge Fornero per come sopra riportata, la sussistenza tra e ricorrente di rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato.
2.5. Accertato lo svolgimento di mansioni di soccorritrice sino a giugno 2014 e successivamente di infermiera, viene altresì riconosciuto l'inquadramento di diritto, correttamente individuato in ricorso ex art.41 CCNL ANPAS: area socio sanitaria qualifica
C1 (proprio della figura professionale del soccorritore) dal mese di dicembre 2011 al mese di dicembre 2012 (inquadramento nei primi 12 mesi dall'assunzione ex art.41 bis), nel livello
C2 dal gennaio 2013 a maggio 2014 e nel livello D3 (proprio della figura professionale dell'infermiere sempre ex art.41 bis CCNL) dal mese di giugno 2014 al mese di luglio 2015.
2.6. A quanto sopra consegue la condanna della datrice di lavoro Controparte_1
al versamento in favore della ricorrente di quanto maturato a titolo di
[...]
differenze retributive, quantificate sottraendo al dovuto, parametrato ai minimi del contratto di settore, quanto percepito.
Su tali somme, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di matuarazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e successive conformi).
Ha chiesto la ricorrente la condanna in solido della convenuta all'epoca Controparte_2
dei fatti legale rappresentante della in proprio. Controparte_1
La domanda merita accoglimento non solo per il ruolo di unico dominus dell'associazione emerso da entrambe le deposizioni agli atti, ma altresì per la totale commistione tra imprenditore occulto ed associazione emergente dalla circostanza, ricordata dalla teste riferita al pagamento degli stipendi degli associati dal conto personale Testimone_2
della a dimostrare dell'esistenza di -identificazione pressochè completa tra CP_2 associazione e quest'ultima, a cui si deve presumere andassero i proventi dell'attività associativa non venendo in altro modo distribuiti.
3. Trasmissione ed indicazione di opportunità
In sede di conclusioni veniva altresì chiesto di “Trasmettere l'eventuale accoglimento del presente ricorso all' ovvero indicare a quest'ultimo Ente, odierno CP_3 CP_3 convenuto, l'opportunità dell'attivazione della disciplina sull'autotutela, volto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK501F500183/2021 emesso nei confronti della sig.ra dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Parte_1
Ufficio controlli, attesa la sua completa estraneità ai fatti in esso contestati, nonché del prodromico avviso di accertamento n. TK7023003089/2020 in relazione alla posizione della ricorrente”.
Al riguardo, nel ripercorrere quanto già riferito al punto 1, si evidenzia come nessun motivo di opportunità possa indurre il Tribunale, il quale giurisdice esclusivamente su posizione soggettive di diritto, a travalicare tale limite.
4. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra ricorrente, Parte_2
In riferimento alla posizione di invece sono integralmente compensate
[...] CP_3
atteso che il destinatario della notificazione a titolo di litis denuntiatio, non diviene per ciò solo parte, ragione per la quale non sussistono i presupposti per la pronuncia di statuizione sulle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che tale qualità esige (Cassazione civile, ordinanza 11 febbraio 2019, n. 3926. Così anche Cassazione n. 34174/2021)
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare che tra da un lato, e Parte_1 Controparte_2 [...]
dall'altro, è intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
indeterminato dal dicembre 2011 al luglio 2015, con diritto dell'istante all'inquadramento nella qualifica C1 del CCNL ANPAS dal mese di dicembre 2011 al mese di dicembre 2012, nel C2 dal gennaio 2013 al maggio 2014 e nel D3 dal mese di giugno 2014 al mese di luglio
2015; per l'effetto, condanna in solido Controparte_5
al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non
[...]
corrisposte nell'indicato periodo, oltre accessori; condanna e in solido Controparte_2 Controparte_1
alla refusione a parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi €4.600,00.
Roma, il 18.3.2024 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari