Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04077/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, 4;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ambasciata italiana a Dhaka, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di respingimento della domanda di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato da parte dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka del 24.11.2022 (doc. 2), notificato il medesimo giorno, nonché per l’annullamento di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata italiana a Dhaka;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che il Ministero resistente ha rappresentato, nel corso del giudizio, che l’Ambasciata ha rilasciato in autotutela il visto di studio richiesto, chiedendo dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in esame, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della sollevata eccezione di difetto di legittimazione della parte ricorrente, avendo essa agito in qualità di datore di lavoro del sig. -OMISSIS-.
Rilevato, altresì, che la circostanza rappresentata dal Ministero resistente è stata confermata dalla parte ricorrente nell’atto di rinuncia all’istanza cautelare depositato in corso di causa.
Ritenuto, dunque, alla luce della complessiva valutazione della vicenda contenziosa in esame, potersi dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese di lite tra le costituite parti in causa, attesa la definizione in rito della controversia e la peculiare qualità soggettiva della parte ricorrente che ne rende dubbia la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 81 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.