Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG 10427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10427 del R. G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione di morte presunta, promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nata ad [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Ischia in Via delle Terme 3 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Carmine Bernardo, che li rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Ischia (NA) in Via delle Terme 3 presso lo C.F._4 studio dell'avv. Carmine Bernardo che li rappresenta e difende per procura su atto separato.
INTERVENTORI ADESIVI
E
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta del 07.05.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO E D IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, e chiedevano, Parte_1 Parte_2
ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 – bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta di Per_1
il quale era scomparso in data 09.05.2013.
[...]
Con decreto del 14/06/2024 il Presidente ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 – bis.62, co. 2, c.p.c.
Con istanza depositata il 04.02.2025, i ricorrenti, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedevano che venisse fissata l'udienza di comparizione dei ricorrenti e delle persone indicate nel ricorso, a norma dell'art. 473 – bis.62, co. 5, c.p.c., al fine di dichiarare la morte presunta dello scomparso, disponendo l'immissione in possesso dei buoni sopra indicati a favore di essi ricorrenti, autorizzandoli alla richiesta di svincolo e riscossione degli stessi.
Disposta la comparizione delle suindicate parti, all'udienza del 05.05.2025, comparivano il ricorrente con il proprio procuratore, il quale dichiarava che erano trascorsi ormai Parte_1
dodici anni dalla scomparsa del figlio, che essi familiari avevano fatto di tutto Persona_1
per trovarlo, andando anche in diverse trasmissioni televisive, fra le quali “Chi l'ha visto?” per cercarlo;
riferiva che era stato avviato un procedimento penale, poi archiviato, nei confronti di un uomo che aveva dichiarato di aver ucciso e di averlo poi seppellito, ma era un soggetto Per_1
psichiatrico che aveva solo interesse a visibilità; dichiarava che il figlio, quando si era allontanato, non aveva con sé né portafoglio né telefono, dunque nulla che consentisse di seguire le sue tracce;
che il predetto era intestatario di alcuni BPF, mai riscossi;
che lo scomparso aveva due fratelli, uno che viveva in Svizzera e uno a Lucca, mentre a Ischia erano rimasti solo lui e la moglie, che soffriva molto per la mancanza del figlio scomparso.
All'esito, il Giudice preso atto fissava l'udienza del 19.5.2025, nella modalità della trattazione scritta, per la verifica dell'adesione al ricorso da parte dei fratelli dello scomparso.
Con memoria di costituzione, depositata in data 6.5.2025, si costituivano e Controparte_1
, fratelli dello scomparso, i quali aderivano alle richieste formulate con il ricorso Controparte_2
principale e chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis 62 c.p.c. e 58 c.c., di dichiarare la morte presunta del fratello Persona_1
Con note di trattazione scritta del 07.05.2025 parte ricorrente, preso atto dell'integrità del contraddittorio, chiedeva l'accoglimento della domanda.
Il giudice, raccolto il parere del PM riservava la causa in decisione. RG 10427/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che i ricorrenti hanno provveduto agli adempimenti di cui all'art. 473 – bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, al riguardo, il Collegio che dalla documentazione prodotta in giudizio è possibile ricostruire la complessa vicenda inerente alla scomparsa di Persona_1
nato a [...] il [...], risulta essere scomparso dall' 08.05.2013, Persona_1
e da allora del predetto non si sono avute più notizie.
Dagli atti di causa, risulta che la scomparsa veniva denunciata alle Autorità competenti in data
9.5.2013 dal padre , il quale segnalava che il figlio, tornato da Napoli, Parte_1
aveva lasciato bagagli, cellulare, soldi, documenti e pc personale nella sua stanza e si era allontanato da casa il pomeriggio precedente, senza farvi più ritorno;
insieme a altri familiari avevano subito attivato le ricerche, protrattesi sino a tarda notte;
riferiva di non conoscere i motivi dell'allontanamento del figlio, dichiarava che egli non aveva mai sofferto di crisi depressive né era stato mai in cura da specialisti;
che non aveva avuto nessun litigio con i familiari, pur se nell'ultimo periodo aveva avuto difficoltà con gli studi universitari.
Dagli atti causa risulta anche la richiesta di archiviazione del 9.9.2016 avanzata dal PM del Tribunale di Napoli nei confronti del padre, odierno ricorrente, e di amico dello scomparso, Persona_2
ove si dà atto che, in relazione alla scomparsa dell' qualunque ulteriore attività di indagine Pt_1
sarebbe stata infruttuosa, per non essere emersi spunti investigativi tali da rendere possibile l'esperimento di ulteriori attività, in quanto, nonostante le indagini espletate, non si era raggiunta alcuna prova in ordine alla commissione di un fatto di reato ai danni dell' non potendo Pt_1
escludersi che lo stesso si fosse allontanato volontariamente da casa, considerati anche i rapporti non idilliaci con il padre per il suo percorso universitario.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di attesa l'accertata Persona_1 scomparsa di quest'ultimo in data 08.05.2013 e la mancanza di successive notizie, nonostante le ricerche del predetto, svolte sia da familiari che dalle forze dell'Ordine, e le attività investigative compiute.
Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di svincolo e riscossione dei bpf intestati all' la quale dovrà essere proposta con autonoma istanza dopo il passaggio in giudicato Pt_1
della presente sentenza. RG 10427/2024
Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell'art. 473 – bis.63 c.p.c., la pubblicazione della sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito Internet del Ministero della
Giustizia.
Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 – bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 – bis.63, co. 3, c.p.c.).
La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dai ricorrenti e dagli interventori adesivi
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la morte presunta di nato a [...] il [...], Persona_1
avvenuta in Ischia n data 08.05.2013;
d) dichiara inammissibile la domanda presentata dagli interventori adesivi per le ragioni di cui in parte motiva;
c) dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;
d) Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 – bis.63, co. 2, c.p.c.);
d) dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente
Ufficiale di Stato Civile;
f) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati