Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 85/2024 R.G, proposta
DA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dal prof. avv. Raffaele
De Luca Tamajo e dall'avv. Maria Stella Coccia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulio Giuliano, in Salerno, alla Via G.V.
Quaranta, n.1.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Controparte_1
atti, dall'avv. Rosario Puglia, presso il cui studio, in Salerno, alla via D.
Galdi, n. 9, elettivamente domicilia
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza n. 3419/2023 del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
convenuto in davanti al Tribunale di Salerno la al fine di Parte_1
ottenere, quale beneficiaria della polizza di assicurazione sulla vita n.
5712600017 sottoscritta dal defunto il pagamento della Persona_1
somma di € 13.481,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
Nel costituirsi in giudizio, la eccepiva preliminarmente Parte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda proposta dalla controparte, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese processuali.
La causa era poi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con sentenza n. 3419/2023 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea e condannava la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro €13.481,59, oltre interessi, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale di Salerno, più in particolare, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società resistente, riteneva applicabile al caso di specie l'ordinario termine decennale che, nel caso in esame, risultava rispettato, posto che lo stipulante era deceduto il
17.10.2008 e la ricorrente aveva inoltrato la richiesta di riscossione della polizza il 24.10.2011, notificando il ricorso in data 30.10.2015. Inoltre, con riguardo all'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 10 della Nota
Informativa, il giudice di prime cure ne sottolineava la validità, dovendo essa essere qualificata come un “pactum de non petendo” e non come una rinuncia alla prescrizione.
Avverso tale decisione, la ha proposto appello, chiedendone la Parte_1
riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi: 1) La violazione e falsa applicazione dell'art 2952 c.c. e dell'art 22 D.L. 179/2012, commi 14 e 15 septies, per aver il giudice di prime cure applicato erroneamente al contratto di assicurazione il termine di prescrizione decennale previsto dal
D.L. 179/2012 in luogo di quello biennale contemplato dal D.L 134/2008; che, segnatamente, secondo la prospettazione attorea, il termine biennale di prescrizione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, era già inutilmente decorso alla data di entrata in vigore del predetto D.L. 179/2012, con conseguente estinzione di ogni relativo diritto;
ragion per cui, a suo avviso, non può ritenersi fondato neanche l'assunto in merito all'efficacia retroattiva della normativa intervenuta nel 2012, trattandosi nel caso in esame di un contratto che avrebbe già esaurito i suoi effetti;
2) Nullità della rinuncia alla prescrizione e/o del patto diretto a modificare la relativa disciplina, in quanto il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la clausola di cui all'art 10 della Nota Informativa come un “pactum de non petendo”; a suo parere, essa dovrebbe essere inquadrata come una rinuncia preventiva alla prescrizione o come un patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. In entrambi casi, la clausola sarebbe nulla per contrasto con l'art. 2937 e 2936 cc e, pertanto, non sarebbe idonea ad impedire il compimento della prescrizione;
Tanto premesso, l'appellante concludeva chiedendo che, in totale riforma della sentenza impugnata, venisse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla;
che venisse riconosciuto il diritto di alla CP_1 Parte_1
ripetizione di tutte le somme versate dall'appellata in adempimento della sentenza del
Tribunale di Salerno e, per l'effetto, che l'appellata venisse condannata al pagamento, in favore della Compagnia, della somma di € 14.325,54, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento da parte della Compagnia a quello dell'effettiva ripetizione del capitale.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in Controparte_1
fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del secondo grado. All'udienza del 13.02.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
Rileva la Corte che la questione giuridica oggetto del presente giudizio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita, tematica che ha dato luogo a una serie di interventi normativi e giurisprudenziali, culminati, da ultimo, nell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32/2024.
Sul punto, è d'uopo una premessa normativa.
L'art 2952 c.c., comma 2, nella sua versione originaria, prevedeva il termine di prescrizione di un anno per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, successivamente elevato a due anni dalla legge 166/2008. L'art. 3 del d.l. n. 134 del
2008, come convertito, se, da un lato, aveva elevato il citato termine di prescrizione da uno a due anni anche nel caso del contratto di assicurazione, da un altro lato, aveva, nel contempo, previsto la immediata e obbligatoria devoluzione al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 di tutti gli importi concernenti le polizze vita non richiesti entro il termine di prescrizione.
Per evitare che molti beneficiari non potessero riscuotere le somme dovute, il legislatore è intervenuto nuovamente a modificare la disciplina, ampliando il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita a dieci anni.
Segnatamente, il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 22 comma 14, convertito nella L.
17.12.2012, n. 221, ha ristabilito il termine di due anni per tutti i diritti nascenti dal contratto di assicurazione o riassicurazione, con espressa esclusione delle polizze vita per le quali soltanto è rimasto in vigore il termine di prescrizione di dieci anni per far valere i relativi diritti, con la precisazione di cui all'art 22, comma 15 septies, secondo cui “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto…”.
Ciò posto, osserva questa Corte che la L. 221/2012, pur dotata di efficacia retroattiva, non può trovare applicazione alla vicenda in questione, in quanto essa è intervenuta dopo la morte dell'assicurato e del decorso del precedente termine prescrizionale, applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Ed invero, al momento in cui è sorto il diritto fatto valere dall'appellato, cioè con il decesso dello stipulante, il regime di prescrizione era quello di cui al previgente testo dell'art. 2952 c.c., che stabiliva un termine di prescrizione biennale.
Ebbene, il sottoscrittore risulta deceduto in data 17.10.2008 e, pertanto, la richiesta di liquidazione andava inoltrata entro il 17.10.2010.
Consegue, quindi, che alla data di presentazione della richiesta di liquidazione della polizza, avvenuta in data 24.10.2011, il diritto si era ormai già prescritto. Pertanto, la richiesta inoltrata era del tutto inidonea a interrompere il termine prescrizionale, essendosi il credito estinto e ormai maturato il diritto dell'assicuratrice al trattenimento delle somme.
Non rileva, infine, nel caso di specie, la circostanza evidenziata dalla parte appellata, secondo cui la Corte costituzionale, con la recente pronuncia n.32/2024, ha dichiarato incostituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost - l'art 2952 comma 2 , nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita.
Ciò perché gli effetti di tale pronuncia, benché retroattivi, non incidono sui rapporti già definiti, come quello oggetto del presente caso.
Ed invero, è pacifico in giurisprudenza che l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale, prevista dall'art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, è soggetta a un limite, rappresentato dai rapporti ormai esauriti per effetto di prescrizione, decadenza o passaggio in giudicato di una sentenza, prevalendo in questi casi il principio di certezza del diritto.
Difatti, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia anche nei processi in corso, ma non incide sulle pratiche già irreversibilmente chiuse.
In base a quanto disposto dell'articolo 136 della Costituzione e dall'articolo 30 della
Legge n. 87 dell'11 marzo 1953, la pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce che, dopo la pubblicazione della sentenza, essa possa essere applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante.
La Legge n. 87 dell'11 marzo 1953 stabilisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione “.
Ne discende che la decisione dichiarativa d'incostituzionalità ha efficacia anche nei confronti dei rapporti giuridici sorti anteriormente purché ancora pendenti, ovvero quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato, ovvero la sentenza sia diventata definitiva.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole della nullità, per violazione degli artt.
2937 e 2936 cc., della clausola di cui all'art 10 della Nota Informativa, secondo cui
“l'art 2952 del Codice Civile dispone che, se non e stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, Parte_1
rinuncia a tale diritto e corrisponde il capitale caso morte, purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di 10 anni”.
La censura è fondata.
Nello specifico, la problematica sottoposta alla Corte si sostanzia nella qualificazione giuridica di tale previsione contrattuale: in particolare, resta da stabilire se essa debba essere ricondotta nella categoria del c.d. “pactum de non petendo”, con conseguente validità, o se vada piuttosto diversamente qualificata come una rinuncia preventiva alla prescrizione o una modifica alla prescrizione, ipotesi in cui la clausola sarebbe nulla per contrasto con le norme imperative. La risoluzione di tale questione ha rilevanti ripercussioni sul piano sostanziale e processuale, incidendo in particolare sulla decorrenza della prescrizione.
Al fine di una corretta ricostruzione, va chiarito che il “pactum de non petendo” è
l'accordo tra il creditore e il debitore, con cui il primo si impegna nei confronti del secondo a non esigere l'adempimento del credito per un lasso di tempo.
In questo modo, pertanto, va spostato il dies a quo.
Ciò posto, è evidente che nella clausola di cui all'art. 10 non si ravvisano gli estremi per ricondurla alla categoria del “pactum de non potendo”, trattandosi piuttosto di una rinuncia preventiva, o comunque di una modifica, alla disciplina della prescrizione, e pertanto nulla per contrasto con gli artt. 2937 e 2936 c.c.
Depone in tal senso, anzitutto, la stessa formulazione letterale della dichiarazione: infatti, dopo aver indicato il termine di prescrizione individuato dalla legge per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, vi rinuncia espressamente. Parte_1
In secondo luogo, con tale patto, le parti non hanno fissato un termine a partire dal quale l'assicurato può pretendere il pagamento ma, al contrario un termine entro il quale la beneficiaria potrà inoltrare la richiesta di liquidazione, decorso il quale la società erogatrice si impegna ugualmente a corrispondere il capitale, il che di fatto costituisce una modifica alla disciplina della prescrizione: difatti, l'inerzia della beneficiaria nel non far valere il suo diritto di credito verrebbe tutelata, in forza di un accordo contrattuale, per dieci anni, un lasso di tempo diverso e superiore rispetto al termine di prescrizione biennale previsto dalla legge ratione temporis.
A tal riguardo, pattuire l'inesigibilità del diritto per un tempo eccedente il termine prescrizionale, come nel caso che qui ci occupa, significa incidere, modificandola, sulla disciplina legale della prescrizione. In tal senso, si è espressa la Corte Suprema, di recente, ha ribadito il principio per cui “il pactum de non petendo in perpetuum costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di un corpus di norme imperative, ed in particolare non solo dell'art. 2934 cod. civ. (il quale dispone che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”), ma anche dell'art. 2936 cod. civ. (che sancisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione), perché pattuire l'inesigibilità del diritto per un tempo eccedente il termine prescrizionale significa incidere, modificandola, sulla disciplina legale della prescrizione, oltre che dell'art. 2937 cod. civ., il quale stabilisce che la prescrizione può essere rinunciata “solo quando questa è compiuta”, perché un pactum de non petendo che oltrepassa il termine prescrizionale equivarrebbe ad una rinuncia alla prescrizione prima che essa sia compiuta” ( Cass. civ. ord. n.7942/2025).
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il diritto di credito vantato dal beneficiario della polizza per la morte dell'assicurato, al momento dell'entrata in vigore della Legge del 2012, era già estinto per intervenuta prescrizione biennale. Il termine di prescrizione decennale non può ritenersi applicabile al caso che ci occupa, né per la legge ratione temporis, né per effetto di qualsiasi clausola.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello va respinta la domanda proposta da
[...]
e ordinato la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della Controparte_1
sentenza di primo grado, stante la produzione in atti di prova dell'avvenuto pagamento.
La successione degli interventi legislativi in materia e le difficoltà interpretative integrano i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 3419/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza,
2) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
3) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
4) Ordina a la restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 14.325,54, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento da parte della Compagnia a quello dell'effettiva ripetizione del capitale.
5)
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi