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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.4452/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 14.9.2023 da:
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
Associazione avente sede in Asiago (VI), Via Kaberlaba, 3, rappresentata dal Presidente , Cod. Fisc. , nato a [...], il Parte_2 C.F._1
21.01.1954, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Nicosia, Cod. Fisc.
, socio di C.F._2 Controparte_1
P.IVA , avente indirizzo P.E.C. , presso P.IVA_2 Email_1 il quale elegge domicilio in Verona (VR), Lungadige Matteotti, 12
parte attrice
CONTRO
(c.f. ) residente in [...], Fraz. Controparte_2 C.F._3
Canove, Via Villagio Stella Alpina n. 8,
(c.f. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._4
d'PE (BL), località Pian Da Lago n. 45,
(c.f. ), residente in [...] C.F._5
Carli n. 3,
(c.f. residente in [...]d'PE CP_5 C.F._6
(BL), Località Pian da Lago n. 45, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. LUCIANO GUERRINI del Foro di Verona (c.f. ) indirizzo PEC CodiceFiscale_7 con studio in Verona (VR) Viale Nino Email_2
Bixio n.22/a convenuti
conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI per la parte attrice
IN VIA PRELIMINARE
- accertarsi e dichiararsi la nullità, invalidità e/o inefficacia della clausola compromissoria contenuta all'art. 24 dell'atto costitutivo della del 25.08.2006; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- accertarsi che ogni delibera assunta dalla pretesa assemblea degli associati della Parte_1
tenutasi il 12.04.2023 in NA d'PE (BL) è inesistente, nulla, inefficace,
[...] annullabile e comunque illegittima in quanto la convocazione e la costituzione della stessa sono viziate da violazione della legge, dello Statuto e/o del Regolamento dell' Parte_3
e, conseguentemente, dichiararsi la loro inesistenza, nullità, inefficacia e/o il loro
[...] annullamento;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del signor Controparte_2 per violazione dello Statuto e del Regolamento della oltre che Parte_1 della diligenza dovuta ex lege in relazione agli incarichi assunti di Presidente e OR della stessa per le ragioni tutte esposte in atti, e per l'effetto condannarlo alla restituzione in favore della
[...]
della somma di Euro 12.470,00 indebitamente incamerata, oltre ad interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria sulle somme ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia anche con ricorso all'equità;
- accertarsi e dichiararsi che il signor detiene tutt'oggi, senza alcun titolo, le Controparte_2 credenziali dell'account di Posta Elettronica Certificata della , Parte_1 nonché la cassa contanti dell'Associazione e, per l'effetto, condannarsi il medesimo alla loro restituzione all'associazione. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. ISTANZA DI PROVA ORALE PER TESTI Si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) La stagione sciistica 2022/2023 della , con sede in Asiago (VI), Parte_1 si è conclusa il 09.03.2023?
2) Tra i maestri di sci associati della il sig. era il Parte_1 Parte_2 più anziano d'età anagrafica nell'anno 2023 e pertanto avente diritto, ai sensi dell'art. 20 dell'atto costitutivo, ad assumere le funzioni vacanti di Presidente della UO medesima?
3) Il sig. era assente dall'organico operativo dei maestri di sci della CP_4 Parte_1
per la stagione sciistica 2022/2023?
[...] 4) I sig.ri e erano assenti dall'organico associativo della CP_5 Controparte_3 [...]
già dal 2016? Parte_1
5) Lei ha operato come maestro di sci associato della sin dal 2012 Parte_1
e pagato regolarmente la quota associativa annuale?
6) La remunerazione per i maestri di sci aggregati della era pari ad Parte_1
Euro 35,00 per ogni ora di attività prestata per la stagione sciistica 2022/2023? Si chiede che venga autorizzata l'audizione del teste , Cod. Fisc. Testimone_1
, residente in [...], su tutti i capitoli di prova. C.F._8 Nella denegata ipotesi di ammissione della prova eventualmente articolata ex adverso, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con il medesimo teste indicato a prova diretta, con riserva d'altri.
2. ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
- Si chiede ammettersi e disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...]
Cod. Fisc. Controparte_6
2 , P.IVA , con sede legale e direzione generale in Schio (VI), via Pista dei P.IVA_3 P.IVA_4
Veneti, 14, di: 1) copia integrale dell'assegno n. 0119009014-07 del 21.04.2023 di Euro 8.710,00 intestato a CP_2
, con relativa distinta di avvenuto incasso dell'assegno a favore dello stesso;
[...] CP_2
2) estratti integrali del conto corrente identificato al n. C01/19/004000984 intestato a Parte_1
, acceso su BVR – Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio,
[...] CP_6
Roana e da gennaio 2021 a settembre 2023. Controparte_6
- Si chiede ammettersi e disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte convenuta del rendiconto di gestione della relativo alla stagione sciistica 2021/2022, Parte_1 approvato dall'Assemblea dell' . Parte_3
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE 1) Dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa con riferimento alle domande azionate.
NEL MERITO
2) Respingersi le domande tutte per cui è giudizio perché infondate in fatto e in diritto.
3) Vittoria di spese, compensi e accessorie da porsi a carico di ex art. 94 c.p.c. Parte_2
4) Condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, a risarcire ai convenuti il danno per Parte_2 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice esponeva:
-che con atto notarile del 25.08.2006 veniva costituita la Parte_1
, qualificata come associazione sportiva non riconosciuta con sede
[...] in Asiago (VI), avente come scopo, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, “l'insegnamento, il potenziamento e lo sviluppo della pratica sportiva dello sci alpino, nordico e snowboard … ai sensi della legge regionale n. 2 del 03 gennaio 2005”;
-che in merito alle cause di cessazione dalla qualifica di associato e di membro della UO, lo Statuto prevede, all'art. 5, le seguenti ipotesi: (i) per morte, (ii) per dimissioni/recesso presentate per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno, (iii) per esclusione su delibera motivata dell'assemblea, (iv) per perdita dei requisiti di legge e statuto, (v) per raggiungimento dell'età di 70 anni;
-che la carica di OR e Presidente della è Parte_1 stata ricoperta sino al 2022 dal sig. , il quale decadeva poi dalla Controparte_2 qualifica di maestro associato della UO, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, al compimento dell'età di 70 anni;
-che successivamente, in forza di scrittura privata del 08.11.2022, il CP_2 veniva ammesso a svolgere i compiti di OR in prorogatio per la sola stagione invernale 2022/2023, la quale si era conclusa il 09.03.2023 con la chiusura degli impianti sciistici del comprensorio Kaberlaba;
- che conseguentemente aveva perso tanto la qualità di associato alla CP_2
UO, in seguito al verificarsi della causa automatica di esclusione prevista dallo
3 Statuto - compimento dei 70 anni, quanto il ruolo di OR per la scadenza, in data
09.03.2023, del mandato conferitogli;
- che, nonostante ciò. con P.E.C. del 28.03.2023, qualificandosi come Presidente del Consiglio Direttivo in carica, convocava l'assemblea degli associati (di una associazione che ha il proprio unico centro di interesse ad in Provincia di Pt_1
EN) a NA d'PE (BL) per l'11.04.2023 alle ore 7:00 in prima convocazione e per il 12.04.2023 alle ore 20:30 in seconda convocazione, per la discussione e approvazione di n. 7 punti all'ordine del giorno, tra i quali la modifica dello Statuto e del Regolamento e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- che nonostante diffida a mezzo P.E.C. del legale del maestro , gli Parte_2 odierni convenuti tenevano una asserita assemblea degli associati composta da
[...]
, ed (quest'ultima solo per delega al CP_2 CP_5 Controparte_3 marito di talché in concreto i presenti sarebbero stati i soli e CP_5 CP_2
), che deliberava quanto al punto n. 1 dell'O.d.G., l'adozione, con effetto CP_5 immediato, di un nuovo Statuto, che prevedeva l'innalzamento da 70 a 75 anni dell'età ai fini del mantenimento della qualifica di associato della UO , la riammissione di e e la nomina dei componenti di un nuovo CP_2 CP_4
Consiglio Direttivo della per la durata di Parte_1 quattro anni, con membri individuati in , Controparte_2 CP_5 [...] oltre a (quest'ultimo non presente); CP_4 Parte_2
- che quest'ultimo , ravvisando illegittimità e nullità della delibera, quale membro più anziano dei soci rimasti , con lettera del 19.05.2023 convocava ai sensi dello Statuto effettivamente vigente l'assemblea straordinaria ed ordinaria degli associati effettivi in prima convocazione ad Asiago (VI) per il giorno 30.05.2023 alle ore 17:30 e in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 18:00 al fine, tra le altre, di nominare il nuovo Consiglio Direttivo e di riorganizzare l'attività dell;
Parte_3
- che veniva assunta la Presidenza da parte del maestro , legittimato Parte_2 quale associato più anziano ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, mentre l'incarico di segretario dell'Assemblea veniva affidato al maestro , e si procedeva Testimone_1
a determinare, previa modifica statutaria, il numero di componenti del Consiglio Direttivo per il successivo triennio in 2 (due) membri gli associati e Parte_2
, i quali accettavano con effetto immediato;
Testimone_1
- che il rendiconto relativo alla stagione sciistica 2022/2023 trasmesso dall'ex OR , rivelava molteplici irregolarità e gravi mancanze nella gestione CP_2 dei fondi della UO di sci , tra cui: 1) l'arbitraria remunerazione da parte del
[...]
della propria attività relativa alla stagione sciistica 2022/23 nella medesima CP_2 misura spettante ai maestri associati e ciò in violazione dell'art. 1 del Regolamento vigente secondo cui agli aggregati (quale egli era essendo all'epoca già cessato dalla qualifica di associato per il superamento dei 70 anni di età) spetta una remunerazione in misura fissa pari, per l'ultima stagione sciistica, ad Euro 35,00 (trentacinque/ora) ; l'autoliquidazione da parte di della somma di Euro 10.025,00 in CP_2 violazione dell'art. 15 dello Statuto ai sensi del quale è l'assemblea che “…approva il rendiconto annuale e le eventuali ripartizioni”; 2) l'arbitraria remunerazione da parte
4 del delle proprie prestazioni quale OR dell'associazione in CP_2 prorogatio per la stagione sciistica 2022-2023 nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) pur in assenza di una delibera che ne determinasse un compenso per tale ruolo;
3) l'esborso di numerose spese non previamente deliberate e incoerenti con una prudente gestione della tesoreria dell'associazione, tali per cui il saldo dell'unico conto corrente della versava attualmente in Parte_1 negativo per l'importo di Euro 1.880,00;
-che, inoltre l'assemblea del 30.05.2023 rilevava come il sig. continuasse a CP_2 detenere, senza alcun titolo, le credenziali di autenticazione per l'accesso alla P.E.C. dell'Associazione, nonché la cassa contanti della stessa. Tutto ciò premesso , l'assemblea degli associati del 30.05.2023 aveva deliberato di attivarsi affinché fossero assunte tutte le opportune iniziative a tutela della reputazione ed immagine della anche al fine di far cessare gli abusi da parte Pt_1 degli ex associati che avevano promosso e partecipato alla riunione tenutasi a NA d'PE (BL) il 12.04.2023, incluso l'utilizzo del nome dell' stessa e Parte_3 dei suoi mezzi e risorse (es. P.E.C. e cassa contanti), e pertanto l
[...]
formulava le domande sopra epigrafate. Parte_3
I convenuti, costituitisi, eccepivano inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva da parte dell'attrice e carenza di rappresentanza da parte del Sig. dell'Ass.ne UO Italiana di Sci Parte_2
Kaberlaba, atteso che l'art. 23 c.c. disciplina le modalità di annullamento delle delibere e più in particolare chi sia il titolare di tale prerogativa individuandolo negli organi dell'ente, nei soci e nel pubblico ministero. Affermavano pertanto che la delibera del 12.04.2023 era valida ed efficace, atteso che tutte le decisioni erano state assunte nel corso di una assemblea regolarmente convocata dal Presidente pro tempore dell'associazione , addirittura Controparte_2 su sollecitazione del 24.03.2023 da parte dello stesso , partecipata da Parte_2 soci effettivi e per di più fondatori, mai esclusi dal novero degli associati ( CP_5
e ) dal suo OR, Presidente e socio ( ) e
[...] Controparte_3 Controparte_2 per tutte le successive decisioni, dopo la modifica statutaria, da parte del socio riammesso . CP_4
Affermavano altresì che Presidente e legale rappresentante dell'associazione “non può che essere e non , il quale invece di impugnare, Controparte_2 Parte_2 come avrebbe potuto e dovuto, la delibera per cui è giudizio, si era reso promotore assieme al Sig. , di una successiva e parallela iniziativa convocando Testimone_1 inammissibilmente una assemblea dei soci della UO di sci” . Convocazione non indirizzata ai soci e , e alla quale partecipavano CP_5 Controparte_3 unicamente i promotori e , che secondo i convenuti Parte_2 Testimone_1 non era socio . Pertanto secondo i convenuti la inesistenza/invalidità ed inefficacia di quanto deliberato il 30 maggio 2023 determinavano l'impossibilità/illegittimità di tutte le pretese restitutorie rivolte nei confronti del convenuto . Controparte_2
Quest'ultimo aveva consegnato a il rendiconto della stagione Parte_2
5 2022/2023 nella quale aveva operato come OR e Presidente dell'associazione, effettuando tutti i pagamenti riguardanti l'attività dell'ente tra i quali il proprio compenso, come da costante prassi della UO di sci, attribuendosi la quota effettivamente spettantegli anche in ragione del ruolo svolto quale OR, non essendovi ragione per ridurre il proprio compenso né per affermare che le sue prestazioni debbano essere considerate alla stregua di quelle di un maestro aggregato. Osservavano inoltre che non era stata assunta alcuna valida deliberazione di approvazione della rendicontazione di segno diverso e tale da determinare il presupposto di una richiesta restitutoria delle somme introitate da Parte_4
.
[...]
I convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree, ravvisando personale responsabilità di che illegittimamente e inammissibilmente aveva Parte_2 utilizzato, impegnato e speso il nome, senza averne titolo alcuno, della UO Italiana di Sci Kaberlaba Asiago nel presente giudizio, e che quindi avrebbe dovuto risponderne ex art 94 c.p.c. , oltre che per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Nel corso della fase istruttoria, dopo rinvio su richiesta delle parti per pendenza di trattative, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue perché relative a circostanze non contestate.
Va anzitutto premesso che anche la parte convenuta ha dichiarato di ritenere non applicabile la clausola compromissoria di cui all'art. 24 dell'Atto costitutivo (doc.2 attoreo), che pertanto non viene presa in considerazione, non essendovi controversia sul punto. Dallo stesso atto costitutivo contenente lo Statuto dell' Parte_3
(doc.2) risulta che possono far parte dell'Associazione i maestri di sci
[...]
(art.4) e che “i Maestri cessano la loro qualifica nella UO per…raggiungimento dell'età di anni 70” (art. 5). Risulta dunque che il convenuto , nato il [...], era incorso nella Controparte_2 cessazione nel settembre 2022, e che si era verificato già un conflitto tra i membri della UO, tanto che le parti erano giunte in data 8.11.2022 ad un “atto di transazione” (doc. 3 attoreo) nel quale le parti convenivano che “viene riconosciuta al Sig. , attuale OR della UO, la medesima qualifica di Controparte_2 direttore in prorogatio per la stagione invernale 2022/2023.” Essendo incontestato che la stagione era conclusa il 9.3.2023 con la chiusura degli impianti di risalita, era certamente decaduto dalla qualità di socio e Controparte_2 da ogni carica dopo tale data. La mail del 24.3.2023 (doc.1 di parte convenuta) lungi dal riconoscere la legittimazione del direttore uscente, aveva lo scopo di ricordargli la cessazione e di diffidarlo dal disporre di somme di denaro e dall'asportare beni della UO, e sollecitare “la convocazione dell'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo e del nuovo direttore” .
6 Invece la successiva lettera di convocazione di assemblea per i giorni 11 e 12 .4. 2023
a firma di , e l' assemblea stessa con le sue deliberazioni appaiono CP_2 illegittime per varie ragioni. Anzitutto l'assemblea dei soci della scuola sci di , il cui ambito territoriale è Pt_1 esclusivamente ristretto all'Altipiano omonimo, è stata convocata, anziché ad , Pt_1
a NA d'PE (BL) cioè in località sita in diversa provincia, a distanza di tre ore di auto da , con orari 7.00 il primo giorno e 20.30 il secondo giorno, (orari Pt_1 che avrebbero reso necessario il pernottamento in loco o un lungo viaggio in orario antelucano o notturno) evidentemente allo scopo di dissuadere i soci dal parteciparvi. In ciò si ravvisa condotta contraria alla buona fede nell'esecuzione dei patti associativi ex art. 1375 c.c. e al principio di democraticità al quale, secondo la Legge della Regione Veneto in materia di scuole sci, esse debbono uniformarsi (art. 14 co.II lett.b). Il luogo di convocazione era per la precisione a NA, Pian Da Lago, 43, e vi erano stati convocati anche gli odierni convenuti e , residenti in [...]CP_3 CP_5
d'PE, Località Pian da Lago n. 45, benchè non presentassero i requisiti associativi. Infatti secondo l'art. 4 dell'Atto costitutivo possono fare parte dell'associazione i maestri di sci, e secondo la Legge regionale n.2/2005 i maestri facenti parte di scuole di sci “debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci almeno sessanta giorni nel periodo di apertura degli impianti esistenti nell'area sciistica di competenza” (art.14 co.II lett. a) mentre i predetti non rientravano negli elenchi dei maestri delle stagioni 2020-21 e 2022-2023 (docc.15 e 16 attoreo). Per contro, era stato escluso dalla convocazione il socio , benchè Testimone_1 associato dal 2012 (doc.23 attoreo) così come il Maestro . Parte_5
All'assemblea di NA, presenti solo e (con delega di ), CP_2 CP_5 CP_3 erano state adottate deliberazioni che rivelano espressamente la propria illegittimità, infatti, tra l'altro, l'assemblea ringrazia per la fiducia accordatagli”. Quindi l'assemblea era formata solo da , cessato per raggiunti limiti di età, CP_2
e (per delega), privi dei requisiti, e nonostante ciò deliberava di CP_5 CP_3
7 autolegittimarsi riammettendo i due ultrasettantenni, oramai ex soci, e CP_2
CP_4
L'assemblea di NA era inoltre stata convocata in modalità “ordinaria” nonostante all'O.d.G. fosse prevista l'adozione di modifiche allo Statuto e al Regolamento, per la cui deliberazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto medesimo, è richiesta “la deliberazione dell'assemblea straordinaria costituita da almeno i due terzi degli associati ed approvata dalla maggioranza assoluta degli stessi”, e la convocazione di una assemblea straordinaria era subordinata, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, alla richiesta da parte del Consiglio Direttivo ovvero di un terzo degli associati che ne avesse fatto richiesta scritta, condizioni ciascuna che non risultavano sussistere. Secondo la Suprema Corte, con principio espresso per le società di capitali ma applicabile anche al caso di specie, la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9364 del 11/06/2003) così come la delibera assembleare assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa è inesistente non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società. (Cass.Sez. 1 - , Sentenza n. 26199 del 27/09/2021). Trattandosi di inesistenza, non trova applicazione l'art. 23 c.c. ma, così come per la nullità, chiunque può farla valere purchè vi abbia interesse ex art. 1421 c.c., e sicuramente vi ha interesse la stessa, che risulta legittimamente Parte_3 rappresentata, ai sensi dell'art. 20 co. II dell'atto costitutivo, dal consigliere più anziano . Tale norma prevede infatti che in caso di assenza o Parte_2 impedimento del Presidente dell'Associazione, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere più anziano d'età. Meritano quindi accoglimento la domanda principale di dichiarazione di inesistenza delle delibere assunte dalla pretesa assemblea degli associati della
[...]
tenutasi il 12.04.2023 in NA d'PE (BL), e la Parte_1 domanda di condanna del convenuto a consegnare alla CP_2 [...]
le credenziali dell'account di Posta Elettronica Certificata della Parte_3
, nonché la cassa contanti dell , in Parte_1 Parte_3 quanto detenute senza titolo.
La restante domanda di condanna del alla restituzione di euro 12.470,00 CP_2 non appare accoglibile in quanto, stante l'opposizione del convenuto, parte attrice non ha precisato per quale motivo il compenso dovesse essere ridotto per la stagione 2022/2023, visto che sino alla sua conclusione il era stato prorogato e CP_2 aveva svolto le sue attività di insegnamento. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplictà della lite.
PER QUESTI MOTIVI
8 definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) accerta e dichiara l' inesistenza delle delibere assembleari adottate dai convenuti il 12.04.2023 in NA d'PE ;
2) condanna il convenuto a consegnare alla attrice Controparte_2 [...]
in persona del Presidente pro tempore, le credenziali Parte_3 dell'account di Posta Elettronica Certificata della Parte_1
, nonché la cassa contanti dell;
[...] Parte_3
3) condanna i convenuti a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 7237,10 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in EN il 7.4.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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